Calcolo dei punteggi nelle classi di concorso derivanti da fusione
Tra i numerosi problemi relativi al calcolo dei punteggi delle graduatorie permanenti che ci vengono segnalati vi è quello che riguarda le classi derivanti da fusione di classi di concorso precedenti per le quali erano previsti titoli di studio oggi non più validi o solo parzialmente validi.
Tra i numerosi problemi relativi al calcolo dei punteggi delle graduatorie permanenti che ci vengono segnalati vi è quello che riguarda le classi derivanti da fusione di classi di concorso precedenti per le quali erano previsti titoli di studio oggi non più validi o solo parzialmente validi. Si tratta delle classi 4/A, 7/A, 13/A, 17/A, 18/A, 20/A, 35/A, 36/A, 38/A, 40/A, 42/A, 57/A, 60/A: la nascita queste classi diede luogo alla fusione delle precedenti graduatorie per le supplenze, mescolando personale in regola col titolo e personale non in regola. Per quest’ultimo è stata la consentita la possibilità di partecipare comunque alla prima procedura abilitante, e conseguentemente di iscriversi a pieno titolo nella graduatorie permanente corrispondente, mentre in passato avrebbe dovuto essere nominato solo su alcuni insegnamenti della nuova classe di concorso (quelli in precedenza afferenti alla corrispondente vecchia classe). E’ successo tuttavia che molti supplenti siano stati nominati anche per insegnamenti per i quali non avrebbero avuto titolo, e queste nomine oggi non sono conteggiabili nel punteggio della graduatoria permanente, in quanto di fatto prestate senza il titolo valido.
Vi è però un anno in cui tutte le nomine sono valide ed è il 1995-96: infatti il D.M. 334 dell’11 novembre 1994, che modificava le classi di concorso e che fu applicato il 1 settembre 1995, non aveva affrontato la questione e si era limitato a fondere le graduatorie. Solo con il D.M. 151 del 17 aprile 1996 , applicato di fatto il 1 settembre 1996, la questione fu riformulata nella forma attuale. Quindi i servizi prestati nell’anno scolastico 1995-96 per queste classi di concorso sono in ogni caso computabili e nel caso ciò non avvenga va prodotta istanza di correzione o ricorso.
Roma, 29 agosto 2000
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