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Graduatorie di istituto ATA: il nostro commento

Contratti fino all’avente diritto in attesa delle nuove graduatorie. Una scadenza irriguardosa nei confronti delle segreterie e dei precari.

09/09/2014
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La pubblicazione del Decreto Ministeriale 717 del 5 settembre 2014 da parte del MIUR per l’aggiornamento delle graduatorie d’istituto di terza fascia del personale ATA è stata, a nostro avviso, intempestiva.
Avevamo insistito col Ministero per uno slittamento della presentazione delle domande, stante l’aggiornamento contestuale della graduatoria d'istituto dei docenti, che ha procurato non pochi problemi di valutazione e inserimento, in mancanza di una vera e propria proroga.
Nelle segreterie sono ancora in corso di verifica i numerosissimi ricorsi presentati dai candidati sulle discordanze dei punteggi, a causa dei problemi tecnici del sistema Sidi, dell’inserimento affrettato delle domande per il numero inadeguato di personale rispetto al lavoro da svolgere, etc… Inoltre, le segreterie non funzionano ancora a pieno ritmo, in quanto non è stato ancora possibile nominare dappertutto il personale supplente annuale o fino al termine delle attività didattiche.

Questa noncuranza e mancanza di rispetto nei confronti del lavoro del personale amministrativo è vergognosa e l’avevamo già fatto presente al Ministero. D’altra parte anche il piano Renzi non ha nessun riguardo a tale personale, di cui propone la riduzione!

Il MIUR ha dato indicazioni con la nota 8921 dell’8 settembre 2014 , di conferire le supplenze fino all’avente diritto, qualora fossero esaurite le graduatorie provinciali. Questo dal momento che le attuali graduatorie d’istituto sono in corso di aggiornamento.

Tale nota è contraddittoria con quanto lo stesso Ministero aveva precisato nella recente circolare sulle supplenze (nota 8481 del 27 agosto 2014), laddove si sosteneva che, in caso di esaurimento delle graduatorie provinciali i dirigenti avrebbero dovuto stipulare i “contratti di lavoro a tempo determinato di durata fino al termine dell’attività didattica”.  Si tratta di una violazione dell’art. 44 del CCNL, poiché le assunzioni a tempo determinano debbono indicare la data di cessazione del rapporto di lavoro. Per queste ragioni siamo intervenuti presso il Ministero per chiedere il ritiro della nota.

Questa situazione ha già provocato due anni fa numerosi problemi alle segreterie con cambi di nomine e di personale in corso d’anno e ai lavoratori per le questioni giuridiche di trattamento economico in caso di assenza per malattia e mantenimento del posto.
È da tempo che la FLC CGIL si sta battendo per il trattamento economico in caso di assenza per malattia del personale nominato su posti fino all’avente diritto, ai quali spetterebbe il trattamento economico e il mantenimento del posto alle condizioni previste per i supplenti annuali fino al 30 giugno.

Positivo solo il fatto che, nonostante le nomine siano a carattere temporaneo, si fanno salve le posizioni del personale ATA di ruolo, ai sensi dell’art. 59 CCNL.  

Nell’Allegato A (Decreto 716 del 5 settembre 2014) sono riportate le modifiche alle tabelle di valutazione dei titoli, contrariamente al parere della FLC CGIL e degli altri sindacati durante il precedente incontro di fine luglio.
Vengono infatti riportati vari livelli di certificazioni ECDL ed altri, che potranno essere valutati (un solo titolo) e questo aprirà la corsa al loro ottenimento, facendo ingrassare le agenzie informatiche e impoverire le già misere tasche dei precari.
Per noi l’aggiornamento delle tabelle doveva essere fatto in un contesto di variazione di tutto il Regolamento ATA (DM 430/2000), ormai obsoleto. 

Come avevamo già sollecitato, ora il Ministero si dovrà impegnare a garantire un supporto alle scuole a livello provinciale, anche per evitare difformità di valutazione sui territori. 

Invitiamo tutti i lavoratori a non accettare modifiche del contratto già sottoscritto e daremo la tutela legale a quelli che si vedranno rettificare le nomine.

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