Chi sostituisce il DSGA ha diritto alla certezza della retribuzione
La Consulta dichiara illegittima la legge di stabilità 2013 che decurta l’indennità di funzioni superiori. Rafforzata la vertenza legale della FLC CGIL.
Con la sentenza n. 108 del 20 maggio 2016 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che prevede il taglio dell’indennità di funzioni superiori all’assistente amministrativo che ha assunto la mansione di DSGA.
Nel caso sottoposto alla Corte il lavoratore aveva assunto l’incarico a settembre 2012, prima dell’approvazione della legge di stabilità 2013. Come si ricorderà questa legge (la n. 228/2012, commi 44 e 45) ha introdotto un nuovo criterio di calcolo della misura dell’indennità per chi sostituisce il DSGA che risulta penalizzante rispetto a quello prima in vigore in base al contratto di lavoro. Infatti, mentre il precedente criterio prendeva a riferimento la differenza di circa 490 euro lordi al mese tra la retribuzione iniziale tabellare rispettivamente dell’assistente amministrativo e quella del DSGA, il nuovo sistema chiede di tener conto della differenza tra trattamento economico iniziale del DSGA e quello complessivamente in godimento dall’assistente amministrativo incaricato. Un sistema di calcolo, questo, che paradossalmente può comportare perfino l’azzeramento dell’indennità di funzioni superiori per un lavoratore anche con molti anni di servizio o sia beneficiario di una posizione economica.
Per questi motivi la FLC CGIL aveva denunciato tale ingiustizia e, con i propri legali, aveva promosso una vertenza a tutela degli assistenti amministrativi decurtati del compenso loro spettante.
La questione è ora approdata in Corte Costituzionale la quale ha riconosciuto l’illegittimità di questo nuovo criterio perché lesivo del principio del legittimo affidamento (art. 3 della Costituzione). Questo principio non consente ad una legge sopravvenuta di incidere in modo irragionevole su un diritto acquisito vanificando gli effetti di un contratto stipulato dal lavoratore a settembre 2012 sulla base di una legge entrata in vigore nel 2013. Per la Corte “è evidente in questo caso la lesione dell’affidamento del dipendente che, dopo la stipula, ha ormai fatto aggio sulla remunerazione della funzione temporaneamente affidatogli”.
Alla Corte Costituzionale, inoltre, non paiono convincenti neanche le ragioni del contenimento della spesa sostenute dal Governo a giustificazione del proprio operato. Ai giudici appare evidente che la certezza della retribuzione è condizione fondamentale perché l’assistente amministrativo accetti “compiti e funzioni altrimenti non sufficientemente convenienti” e pertanto le ragioni del contenimento della spesa risultano “recessive (…) rispetto alla salvaguardia del legittimo affidamento”. Così come per la Corte risulta non proporzionato il sacrificio imposto al lavoratore di rinunciare all’indennità a fronte di un contenimento della spesa che il Governo neanche si preoccupa di quantificare visto che la norma introdotta non è corredata da alcuna relazione tecnica sui risparmi da conseguire.
Tali ultime motivazioni suffragano quanto da noi sostenuto, ovvero che la decurtazione dell’indennità di funzione superiori per la sostituzione del DSGA è illegittima e ingiusta.
Per questo la FLC CGIL continuerà a battersi nelle aule dei tribunali per ripristinare il diritto contrattuale alla giusta retribuzione degli assistenti amministrativi che svolgono le mansioni superiori.
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