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Ata ex EE.LL il Tribunale di Mistretta ci dà ragione

Il Tribunale di Mistretta, in funzione di Giudice del Lavoro, ha accolto il ricorso proposto da un iscritto della Cgil Scuola di Messina

20/04/2004
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Il Tribunale di Mistretta, in funzione di Giudice del Lavoro, ha accolto con la sentenza che pubblichiamo in calce, il ricorso proposto da un iscritto della Cgil Scuola di Messina, riconoscendo all’interessato tutta l’anzianità maturata, sia ai fini giuridici che economici, nell’Ente Locale di provenienza.

Il ricorso era stato proposto da un dipendente Ata che per effetto dell’art. 8 della L. 124/99 era dovuto transitare da, dai ruoli della Provincia a quello dello Stato, al quale non era stata riconosciuta l’anzianità maturata nell’Ente Locale.

Il giudice anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali, allegati al ricorso dal ricorrente, che confermano quanto da sempre sostenuto dalla Cgil Scuola, ha, ancora un volta affermato che gli effetti del trasferimento nei ruoli Statali del personale ATA proveniente dagli Enti Locali trovano- allo stato- la propria ed unica disciplina nella legge n.124/99.

Roma, 20 aprile 2004

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