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Assenze per malattia

E’ in corso una iniziativa della CGIL Scuola nei confronti del Ministero per evitare che i precari assunti su posto vacante o disponibile siano licenziati a causa di assenze per malattia superiori a 30 giorni.

01/02/2001
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E’ in corso una iniziativa della CGIL Scuola nei confronti del Ministero per evitare che i precari assunti su posto vacante o disponibile siano licenziati a causa di assenze per malattia superiori a 30 giorni. Stiamo chiedendo all’Amministrazione un intervento straordinario per quelle realtà dove non sono ancora state ultimate le graduatorie definitive. Sull’argomento siamo già intervenuti più volte e, in particolare, con una lettera del 31/10/2000, vedere "Appunti" della stessa data, a seguito della quale il Ministero si era espresso favorevolmente rispetto alla nostra proposta di attribuire la normativa sulle assenze dei supplenti annuali anche ai temporanei assunti sui posti di competenza dei Provveditori. Successivamente un parere del Ministero del Tesoro ha bloccato una bozza di circolare che il Ministero aveva già predisposto. Di qui la necessità di una nuova iniziativa (vedi lettera che segue).

Nel caso di assenza di risposte immediate da parte dell’Amministrazione contatteremo le altre organizzazioni sindacali per attivare forme specifiche di mobilitazione degli interessati per evitare che gli ormai ingiustificati ritardi dell’Amministrazione Scolastica riducano i diritti dei precari.

Roma, 1 febbraio 2001

LETTERA AL MINISTERO

Oggetto: richiesta urgente di intervento a favore del personale precario al fine di evitare licenziamenti dovuti ad assenze per malattia.

I ritardi ormai insostenibili nella pubblicazione delle graduatorie permanenti e le relative conseguenze nel conferimento delle nomine in ruolo e delle supplenze stanno creando una situazione di enorme disagio al personale precario. Si potrebbe dire che dopo il danno anche la beffa. Si tratta di personale che nell'anno scolastico 1999/2000 ha svolto la sua attività per supplenza annuale o temporanea fino al termine delle attività didattiche e che dall'inizio dell'anno scolastico sta aspettando la pubblicazione delle graduatoria definitive per avere la modifica giuridica dell'attuale servizio da parte del Provveditore.

In molti casi questi ritardi hanno avuto come conseguenza il licenziamento del personale supplente in servizio con nomina provvisoria ("riconferma" prevista dal D.I. 240/2000) a causa del superamento del tetto delle assenze per malattia (30 giorni), perché giuridicamente considerato supplente temporaneo.

A garanzia del personale precario che, a causa dei ritardi dell'amministrazione rischia il posto di lavoro e per evitare il carosello del personale nelle scuole, più volte la CGIL scuola ha segnalato al Ministero della PI questa situazione, sollecitando una soluzione amministrativa finalizzata a considerare, ai fini delle assenze, il personale con nomina di "conferma" alla stessa stregua delle nomine di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche.

Il Ministero della PI ha risolto il problema al momento dell'elezione nel comparto scuola delle RSU, considerando giustamente tale personale tra gli aventi diritto al voto e quindi alla stregua dei supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche, ma non lo ha risolto per il problema più grave e più volte segnalato (cioè le assenze ed il diritto a non essere licenziati), perché ancora considera questo personale supplente temporaneo. Oggi scopriamo che lo stesso ministero considera il personale "confermato" assimilabile al supplente annuale quando deve fare domanda per commissario d'esami di stato (vedi nota prot. n. 3 del 22 gennaio 2001). Come dire che quando è funzionale agli interessi dell'Amministrazione, questo personale è supplente annuale o equiparato, quando si tratta di diritti e tutele del lavoratore, ciò non è più vero. Tale stato di fatto è contraddittorio e inaccettabile.

Si chiede pertanto una soluzione urgente e definitiva ad un problema non più rinviabile.

Il segretario generale - E. Panini

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