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Arriva la nota del MIUR sul periodo di prova e formazione del personale docente neo assunto

Nonostante i chiarimenti resta il giudizio negativo sul decreto. Continuano le invasioni di campo a danno del CCNL e dell’autonomia organizzativa delle scuole.

09/11/2015
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Con la nota 36167 del 5 novembre 2015 il MIUR fornisce le prime indicazioni operative in applicazione del Decreto Ministeriale 850 del 27 ottobre 2015, relativo al periodo di prova e formazione del personale docente neo assunto.

Nella nota vengono precisate, sulla base delle nostre richieste, alcune delle questioni controverse: si chiarisce che il numero di giorni necessario per il superamento del periodo di prova (180 e 120 giorni) è ridotto proporzionalmente per chi è in part-time o impegnato su spezzone orario.

Si definisce, inoltre, quali siano “le classi di concorso affini” per consentire a coloro che abbiano una supplenza di svolgere il periodo di prova/formazione nell’anno in corso: il riferimento è agli ambiti disciplinari di cui al DM 354/98, ma resta l'obbligo del servizio nello stesso grado di scuola.

Per quanto riguarda il servizio su sostegno si precisa che lo stesso è valido anche per la disciplina e viceversa. Inoltre il servizio su sostegno nella scuola dell'infanzia e primaria è valido per entrambi i ruoli e vale la stessa regola anche per il servizio nel I e II grado della scuola secondaria.

Restano però irrisolte altre questioni che avevamo denunciato, in particolare rispetto alle nuove indicazioni che, senza alcun confronto, vengono imposte violando le norme contrattuali vigenti e l’autonomia decisionale delle scuole:

  • La previsione di dover ripetere l'intero periodo di prova e formazione in caso di rinvio del superamento dell’anno di formazione per altre cause (ad es. la mancata effettuazione del periodo di servizio obbligatorio), risulta ultrattiva in quanto le due condizioni, servizio e formazione devono essere svolte una sola volta anche su anni scolastici diversi.
  • L’obbligo a ripetere integralmente l’anno di formazione anche a seguito del passaggio di ruolo risulta in contrasto con la norma generale che prevede che l'anno di formazione si attivi per il personale neo assunto.
  • La funzione del “tutor” è definita all’interno di un percorso extra-contrattuale privo di riferimenti normativi: l’incarico, assai complesso, non prevede un’adeguata quantificazione dell’impegno e nemmeno risorse economiche appositamente destinate.

Non meno grave è l’invasione del MIUR sul potere autonomo delle scuole, da un lato nel merito dell’utilizzo del MOF, dove ignora la competente sede negoziale, e dall’altro in merito alla tempistica dei lavori del Comitato di valutazione per l’espressione del parere sul docente neo-assunto; ancora una volta, il MIUR assume prerogative che non gli sono proprie, in quanto in contrasto con norme imperative che regolano le funzioni gestionali degli Organi Collegiali nelle istituzioni scolastiche. 

Sulle questioni qui riferite e su altre che potrebbero portare a conseguenze altrettanto non trascurabili, ci riserviamo di valutare l’apertura di specifiche azioni legali.

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