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Aran, articolo 43

Si è tenuto nel pomeriggio di giovedì 14 ottobre l’incontro programmato all’Aran per la trattativa sull’articolo 43 del CCNL.

15/10/2004
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Si è tenuto nel pomeriggio di giovedì 14 ottobre l’incontro programmato all’Aran per la trattativa sull’articolo 43 del CCNL.

L’incontro era stato preceduto dall’invio di una bozza di articolato ed è stato introdotto dall’ARAN che ha sottolineato come su questa trattativa si sia creato un clima di attesa e di “si dice” tale da richiedere, dal loro punto di vista, una stretta dei tempi per arrivare a posizioni definite e certe.

La FLC Cgil, nel richiamare le responsabilità di chi ha predisposto un Atto di indirizzo tardivo, incompleto e, per alcuni aspetti, illegittimo, ha ricordato che il tempo, pur importante, non può condizionare in alcun modo il merito dei contenti. Solo il merito delle soluzioni guida e guiderà i nostri orientamenti.

Il giudizio sull’ipotesi di articolato.

Fermo restando tutte le pregiudiziali sollevate negli incontri precedenti, in particolare per quanto riguarda le risorse (indeterminatezza, esiguità, assenza di certezze circa l’esigibilità essendo necessari atti legislativi, ecc.) ed ai pesanti limiti dell’Atto di indirizzo, il testo che ci è stato sottoposto conserva, nel merito, distanze ancora abissali rispetto alle questioni già poste.

Per quanto riguarda le materie.

Se infatti la trattativa si svolge secondo le disposizioni del Dlgs 165/2001 non possiamo non ricordare che esso prevede:” Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata non sono ulteriormente applicabili…”.

La FLC Cgil ha quindi sostenuto che l’articolo 43 del CCNL si colloca dentro questa previsione legislativa e consente alle parti, per le materie che attengono il rapporto di lavoro, di regolarle autonomamente e non di applicare pedissequamente qualsiasi previsione di legge.

Non a caso, ad esempio, abbiamo richiesto che venisse ricompresa la mobilità a domanda, la cui durata è stata modificata dalla Legge 53 rispetto alla cadenza annuale prevista dall’attuale Contratto.

Ma abbiamo chiesto più volte, negli incontri precedenti, di intervenire anche sui “contratti d’opera” previsti dal Decreto legislativo 59/’04 per lo svolgimento delle attività “facoltative ed opzionali” per le famiglie, ma dovute dalla scuola.

Il Decreto 59 introduce infatti una tipologia di rapporto di lavoro attualmente non presente nella scuola e per la quale, stando al decreto 276/03 ed alla Legge 30/03, non dovrebbe sussistere “ applicazione per le pubbliche amministrazioni ed il loro personale”.

Come si può pensare di scaricare sulle scuole, sui singoli dirigenti scolastici, una norma priva di alcun riferimento contrattuale, affidando la retribuzione di un lavoro al generico

nel quadro delle risorse disponibili“ contenuto nel Decreto 59 e a 4.000 potenziali contratti diversi, ognuno per ogni scuola?

La FLC Cgil si chiede, e chiede al Ministro, se chi si troverà a lavorare in una scuola con un contratto d’opera sarà tenuto ad un orario, alla partecipazione agli organismi collegiali, alla tenuta dei registri ed alla valutazione degli alunni, comprensiva dei relativi documenti, agli esami…cioè a tutti quegli obblighi che caratterizzano oggi il lavoro docente. Ed ancora i nostri prestatori d’opera hanno diritti come ferie e malattia?

Oppure possiamo immaginare un “ libero professionista”, che non è tenuto a questi adempimenti? E se un giorno il libero professionista non arriva a scuola, dove i bambini aspettano una lezione, chi ne ha responsabilità? Sarebbe sanzionabile?

La FLC Cgil, nel sollevare questa questione, pone dunque un problema il cui merito è di assoluta competenza del tavolo negoziale, che continua a trascurare il senso e lo spessore che hanno sul lavoro scolastico previsioni legislative non regolate.

Il punto.

La FLC Cgil ha ribadito la posizione che sostiene dall’inizio della trattativa: le “funzioni” che il Governo intende affidare ad un solo insegnante appartengono, in realtà, al profilo ordinario di tutti i docenti. E’, pertanto, indisponibile a considerare ipotesi nelle quali, quanto per altro praticato dalla stragrande maggioranza delle scuole, non emerga con chiarezza ed evidenza.

Il giudizio sul testo proposto dall’Aran.

Tutto il testo di articolato proposto è totalmente inadeguato alla realtà quotidiana delle scuole: la indeterminatezza delle frasi che lo compongono avrebbe oggi l’effetto di scaricare sulle scuole responsabilità e tensioni, dentro cui si infila con facilità quella “catena” di comando, avviata con la lettera riservata dell’estate ed amplificata dai direttori regionali, che noi rifiutiamo nella scuola dell’autonomia.

Un testo privo di regole certe facilita infatti solo l’autoritarismo o l’incertezza, non le scelte responsabili necessarie all’autonomia.

Per la FLC Cgil, quindi, il tavolo ha un altro compito: quello di sciogliere le contraddizioni impropriamente scaricate sulle scuole, di indicare soluzioni chiare e rispettose della professionalità del personale e di una organizzazione del lavoro collegiale e non sovraordinata gerarchicamente.

Esempi.

E’ inaccettabile scrivere che la sequenza contrattuale avviene “in relazione anche alle disposizioni attuative della legge n. 53/2003 emanate nel febbraio c. a….” a fronte di una esplicitata richiesta sindacale di non citare il Decreto legislativo 59 per evitare ogni sovrapposizione fra norme contrattuali e norme del Decreto che intervengono nel rapporto di lavoro.

Ed ancora, che senso ha richiamare l’articolo 24 del CCNL 2003, quello sulla funzione docente (che tra l’altro riguarda tutti i docenti, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria superiore) ed aggiungere che rientrano nella funzione:” i compiti di cui all’art. 7, comma 5, del d. lgs. n.59/2004”?

Chiunque di noi, in una qualunque scuola, andrà a leggere “i compiti” e ritroverà, irrisolto,

“il docente in possesso di specifica formazione che..., svolge funzioni di orientamento in ordine alla scelta delle attività..., di tutorato degli allievi…” , cioè ritroverà pari pari quel singolo tutor su cui il Ministero intende insistere e sul quale la maggioranza delle scuole ha già espresso chiaramente il proprio giudizio negativo.

Se l’intento è invece quello di affermare, come noi sosteniamo, che i compiti che il Decreto affidava al tutor sono parte integrante del profilo docente, di tutti i docenti allora quella frase non va scritta perché in tutto il contratto, in diversi articoli, si precisa che i docenti curano i rapporti con le famiglie, o documentano i percorsi degli alunni, ecc…

E inoltre se tutti svolgono quelle attività che senso ha indicarne la sperimentalità? Che cosa si sperimenta? Chi decide la sperimentazione? Qual è l’obiettivo della sperimentazione? Che sono un insegnante? Oppure l’intenzione è solo quella di affermare che qualcuno è “tuttor” e gli altri “nienter” ?

Analogamente non sono accettabili i limiti temporali posti nel contratto (l’anno scolastico 2004-’05), quando mai un contratto ha un tempo di scadenza diverso da quelli in cui i rinnovi si collocano? Non è mai accaduto nel Pubblico impiego, che si è dato regole precise per la negoziazione.

Per quanto riguarda l’uso delle risorse, la proposta che abbiamo ribadito al tavolo è semplice e coerente con la premessa che tutti gli insegnanti svolgono i compiti che il contratto già adesso assegna a loro tutti: incrementare la Retribuzione Professionale Docenti che riguarda tutti i docenti, evitando giri nel Fondo di Istituto che allungano i tempi e renderebbero incerta l’erogazione di un compenso che, proprio perché generalizzato, trova nella RPD lo strumento già disponibile e corretto.

Infanzia.

Inaccettabile quanto è stato scritto sulle risorse, in particolare è scorretto, rispetto allo stesso Atto di indirizzo, scrivere che: ” Le risorse finanziarie iscritte in bilancio per l’avvio della riforma relativamente alla scuola dell’infanzia, saranno finalizzate sia alla progressiva generalizzazione di tale offerta formativa, sia all’attuazione in via sperimentale degli anticipi, sempre che ricorrano le condizioni previste dall’articolo 12 del d. lgs. 59/2004.”

L’Atto di indirizzo non ha posto un euro di stanziamento sulla scuola dell’infanzia e sugli anticipi, tutti sanno che le risorse citate sono quelle destinate ai famosi e fumosi 400 posti: la FLC Cgil non accetterà mai di fingere una trattativa sugli organici: sono materia chiaramente riservata alla potestà legislativa di cui solo il governo ha responsabilità.

Con quella formulazione si vogliono coprire le responsabilità del Ministero che non procede all’assegnazione di circa 400 posti tenendoli in ostaggio in relazione agli esiti della trattativa.

L’inserimento di questa frase rappresenta, purtroppo, una provocazione al tavolo negoziale tutto.

Inoltre abbiamo ribadito che la previsione di una commissione mista per definire i profili necessari non risolve nessun problema.

Infatti, la sequenza risulterebbe elusiva rispetto al DM 100/2002, che indicava come modello operativo per l'anticipo la riduzione di 3 unità di bambini in sezione per ogni alunno sotto età di 3 anni; rispetto agli standard che provengono dalla Rete europea dell'infanzia, che pone il tetto di 20 alunni; rispetto alla legislazione regionale sui nidi e le sezioni primavera che parla di rapporti numerici non superiori a 1:8 o 1:9.

Il giudizio della FLC Cgil sull’anticipo nell’infanzia è negativo ma è inaccettabile che i bambini anticipatari vengano messi nelle sezioni senza alcuna salvaguardia dei loro diritti e della professionalità del personale.

Per questa ragione, e vista l’azione messa in campo dal Ministero, la FLC ha chiesto all’Aran (che ha dato il proprio consenso) di farsi promotrice di una richiesta di incontro urgente con il Ministro per fare chiarezza sull’intera situazione.

L’accoglimento di questa nostra richiesta, già avanzata nel precedente incontro, ci pare un fatto importante e significativo.

Per concludere la FLC Cgil ha sottolineato la più ferma intenzione di voler una trattativa che poggi sulla certezza delle regole evitando soluzioni che ricadrebbero negativamente sulle scuole e sul personale e senza interventi di modifica nella pari dignità dei lavoratori dei docenti.

L’Aran si è impegnata a rivedere il testo ed ha riconvocato le parti per il pomeriggio di mercoledì 20 ottobre.

Roma, 15 ottobre 2004

Tag: tutor

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