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AGIDAE. Le delibere della Commissione Paritetica Nazionale del 26 settembre

Le delibere danno un'interpretazione autentica di alcuni articoli del CCNL 2010/2012. In particolare la Commissione interviene a chiarimento su successione di contratti a termine, sui commissari interni agli esami di maturità, sulle abilitazioni e sui contratti di solidarietà.

27/09/2011
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Nelle seduta del 23 settembre 2011 la Commissione Paritetica Nazionale, di cui all’art. 3 del CCNL,  fornisce l’interpretazione autentica di alcuni articoli del contratto che in questi giorni sono stati oggetto di discutibili letture. Nel merito delle delibere la Commissione ha precisato che:

  1. Contratti a termine art. 23.5: successione dei contratti. Nei casi di successione dei contratti a termine superiori ai 36 mesi, il personale docente non abilitato può essere riassunto con ulteriori contratti a termine fino al raggiungimento del limite massimo di 60 mesi senza il ricorso alla DPL. Non trattandosi di proroga ma di successione di più contratti,  tale norma, ai sensi del comma 2, dell’art. 21 della legge n. 133/2008, è disciplinata per via pattizia;
  2. Commissione d’esame. I docenti chiamati a svolgere la funzione di commissario interno agli esami conclusivi di Stato sono considerati in effettivo servizio lavorativo per i giorni di attività impegnati nella Commissione, con tutto ciò che ne consegue in termini di rapporto di lavoro;
  3. Abilitazione. Ai fini dell’assunzione viene considerata valida l’abilitazione anche quella relativa alla materia di insegnamento indipendentemente dalla correlazione tra classe di concorso e corso di studi in cui la materia viene impartita, purchè nell’ambito della stesso ordine di scuola. Tale requisito trova piena coerenza con quanto previsto dalla legge 62/2000 e sue successive modificazioni e applicazioni;
  4. Contratti di solidarietà difensivi. Ai sensi e per gli effetti delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro - circolare n. 20 del 25 maggio 2004 e nota del 30 marzo 2006 prot. 14/ 0003770 -  è possibile ricorrere per ulteriori 12 mesi, dopo i 24 mesi previsti, al contratto di solidarietà difensivo di tipo B) purchè vi sia soluzione di continuità tra i contratti stipulati.

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