Adozione dei libri di testo, emanata la circolare
Nessuna attenzione per la situazione magmatica e confusa delle classi prime superiori.
Il 4 marzo scorso è stata emanata la Circolare ministeriale n. 23, avente per oggetto " Adozione dei libri di testo per l'anno scolastico 2010/1011".
Si tratta di una circolare relativamente breve che conferma le disposizioni previste dalla circolare n. 16 del 10 febbraio 2009 e ne richiama i vincoli e i tempi.
Ecco i punti principali:
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si può procedere ad una nuova adozione (che avrà valenza quinquennale o sessennale) nei casi in cui vi sia stata per l'anno in corso la conferma dei testi adottati nell'anno scolastico precedente.
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Nei casi in cui l'anno scorso vi siano state nuove adozioni, esse rimangono confermate.
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Scelta dei testi: è possibile (ancora per quest'anno) adottare testi sia in versione tradizionale (a stampa) che in versione online, scaricabile in tutto o in parte da internet.
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Gratuità e semigratuità: in assenza di riferimenti specifici, nulla dovrebbe esser cambiato.
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Prezzi di copertina, tetti di spesa: sono stati stabiliti, tramite il D.M. 41 dell'8 aprile 2009.
I tempi
Le adozioni dei testi scolastici sono deliberate dal collegio dei docenti secondo le seguenti scansioni temporali:
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entro il 31 marzo 2010, per tutte le classi in cui sono presenti alunni con disabilità visiva;
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nella seconda decade del mese di aprile 2010, per le classi di scuola secondaria di I grado;
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nella seconda decade di maggio 2010, per tutte le classi di scuola primaria e di scuola secondaria di II grado.
Sembra quasi di essere di fronte ad un semplice segnale di avvio di una routine consolidata.
Ma non è proprio così. La materia si rivela subito un po' più calda non appena:
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la si inquadri - ed è inevitabile farlo - nella situazione magmatica suscitata dai Regolamenti della secondaria superiore;
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si ripercorra l'iter delle sue modificazioni recenti.
Per quanto riguarda il punto 1. i Regolamenti approvati, e peraltro non ancora pubblicati in G.U., prevedono la loro applicazione per le classi prime fin dal prossimo anno scolastico. Ciò ha messo in moto una febbrile e convulsa attività di cui si trova ampia eco anche nel nostro sito.
Allo stato, la riorganizzazione si compone di un elenco di materie, prive di indicazioni nazionali. Incertezza e confusione regnano sovrane, ma la circolare non prevede alcuna deroga specifica per le classi prime per quel che riguarda l'adozione dei libri di testo. Evidentemente la priorità è che tutto scorra fluidamente, almeno in apparenza.
Per quanto attiene il punto 2., l'iter, alquanto sofferto, di quelle norme richiama alla memoria il tentativo di imporre tout court la cadenza pluriennale (ogni 5 anni per la scuola primaria e ogni 6 per la secondaria di I e II grado) per l'adozione dei libri di testo. Tant'è che nella circolare 16/09 era stata omessa l'espressione " salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze" che compare invece nella art 5 della legge n.169/2008. In seguito ad un ricorso patrocinato dalla FLC, una sentenza del Tar del Lazio aveva bocciato il vincolo della "non modificabilità delle scelte da parte degli insegnanti e della scuola nell'arco dei due periodi previsti".
Contro tale sentenza il Ministro ha presentato appello al Consiglio di Stato che però l'ha respinto.
Capitolo chiuso?
No. La legge n. 167, del 24 novembre 2009, Art. 1-ter, torna sulla materia per disporre che alle parole "
Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze" faccia seguito "
connesse con la modifica di ordinamenti scolastici ovvero con la scelta di testi in formato misto o scaricabili da internet".
Il principio della non modificabilità in assoluto delle scelte è caduto, ma sono state limitate le esigenze in base alle quali le scelte si possono modificare.
C'è da chiedersi perché tanta puntigliosità.
Siamo portati a pensare che in questo modo si cerchi di prendere due piccioni con una fava: contenere la spesa da un lato e dall'altro far passare l'idea che gli insegnanti sono usi a cambiar libri di testo con leggerezza.
È evidente, invece, che, come abbiamo già rilevato, tutto ciò lede significativamente sia la libertà di insegnamento che l'autonomia scolastica.
Infine, ricordiamo che rimane vigente e inalterata, nella scuola primaria, la possibilità di ricorrere alla scelta dell'adozione di materiale alternativo al libro di testo.
Roma, 7 marzo 2010
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