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A proposito di inidonei: appunti sulla Circolare Funzione Pubblica del 11 aprile

Emanata circolare con cui si chiariscono gli adempimenti delle amministrazioni pubbliche in relazione al taglio degli organici

20/04/2005
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Il Dipartimento della Funzione Pubblica e la Ragioneria Generale dello Stato hanno emanato una circolare in data 11 aprile 2005 con la quale chiariscono gli adempimenti delle amministrazioni pubbliche in relazione al taglio degli organici del 5% stabilito dall’ultima finanziaria.
Come è noto alla scuola non si applica questa previsione, e non per un soprassalto di generosità del governo quanto piuttosto perché i tagli sono affidati ad altri meccanismi già posti in essere dalle precedenti leggi finanziarie e aggravati dal congelamento dell’organico di diritto ai livelli dello scorso anno scolastico previsto dalla finanziaria 2005 (v. al proposito la lettera che la FLC Cgil ha inviato al Ministro insieme con Cisl e Uil).
La circolare, tuttavia, interviene su due aspetti che riguardano anche la scuola: il trattenimento in servizio fino al 70° anno di età (di cui riferiamo a parte) e la mobilità intercompartimentale volontaria.
Il presupposto da cui muove la circolare è che la Legge 311/04 (Finanziaria 2005) impone il blocco delle assunzioni con alcune limitatissime eccezioni per le quali è prevista una procedura autorizzativa, subordinata all’effettivo svolgimento dell’iter di mobilità intercompartimentale. Poiché, come abbiamo detto prima, la scuola è esclusa dall’applicazione di queste disposizioni, la Funzione Pubblica e la Ragioneria ne deducono che è esclusa anche la possibilità per il personale proveniente dal comparto scuola di transitare per mobilità ad altra amministrazione statale, tranne che per il personale docente inidoneo collocato fuori ruolo ed utilizzato in altri compiti in quanto “eccedentario”.
Si deve presumere che gli estensori della circolare, capovolgendo un precedente orientamento dello stesso dicastero, siano ben consapevoli di cosa comporti considerare “eccedentario” questo personale. Da un lato, infatti, verrebbe garantito l’accesso alla mobilità che la FLC, pur non considerandola risolutiva, ha sempre richiesto, a cominciare da quella, prioritariamente richiamata dalla stessa circolare, riguardante la stabilizzazione in organico di chi è già utilizzato nelle amministrazioni (ad es. Miur, Direzioni Regionali e CSA). Dall’altro, però, si riproporrebbe il problema di cosa accadrà al termine del quinquennio di utilizzazione.
A noi sembra, tra l’altro, che questo orientamento, in contrasto con quanto aveva affermato autorevolmente e con nettezza il Consiglio di Stato, rimetta in discussione acquisizioni, sul piano dei principi, che innanzitutto gli interessati davano per certe.
Così come ci pare inaccettabile il riferimento alla valutazione discrezionale delle amministrazioni, in assenza di specifiche disposizioni contrattuali, riguardo all’inquadramento del personale transitato. E’ appena il caso di ricordare che la FLC ha più volte richiesta l’attivazione di un tavolo contrattuale per affrontare questo problema e colmare questa lacuna normativa, ricevendo finora solo risposte vaghe e rinvii. Così come non può non destare preoccupazione che tale indicazione venga dal Dipartimento della Funzione Pubblica, cioè proprio dall’autorità che ha il compito, e la conseguente responsabilità, di fornire all’Aran le indicazioni operative per l’apertura e l’espletamento della trattativa da noi richiesta.
E’ evidente che a questo punto si rende necessario un chiarimento in una sede adeguata senza il quale si finirebbe per esporre ad ulteriori incertezze il personale inidoneo, già colpito dall’iniquità delle misure sin qui adottate.

Roma, 20 aprile 2005

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