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CNR: è ora di dire definitivamente basta al precariato

I lavoratori della ricerca non sono lavoratori di serie B. Bisogna stabilizzare tutti, nessuno escluso.

30/03/2021
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Nella giornata del 26 marzo la FLC CGIL, insieme alle altre organizzazioni sindacali, ha sollecitato i vertici del CNR a riaprire le interlocuzioni al fine di completare, nel più breve tempo possibile, l’assunzione degli aventi diritto secondo il Dlgs. 75/2017, che ad oggi, dopo anni dall’inizio del percorso per il superamento del precariato, è ancora lungi dall’essere completato. Non ci sono più alibi.

La FLC CGIL evidenzia che l’attuale normativa in materia consente di procedere, senza ulteriori indugi e senza la necessità di percorre strade diverse, tortuose e con esito incerto al completamento della stabilizzazione con l’immissione in ruolo delle lavoratrici e dei lavoratori aventi diritto secondo l’articolo 20 C.1 e C.2 del Dlgs. 75/ 2017. Lavoratrici e Lavoratori che nel corso degli anni hanno maturato esperienza e professionalità che rischiano andare perdute e che avendone pieno titolo potrebbero contribuire, in un momento così delicato, al rilancio economico, culturale e sociale del Paese. 

Un po' di chiarezza normativa in merito:

  • Legge n.77 del 17 luglio 2020 Art. 238

1.  Al fine di sostenere l’accesso dei giovani alla ricerca, l’autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, è autorizzata nell’anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e, comunque, in aggiunta alle assunzioni previste dall’articolo 6, comma 5 -sexies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l’assunzione di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) , della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021…

Il comma 1 esprime in maniera chiara la volontà del legislatore: il fine del finanziamento è l’assunzione di personale per il rilancio della competitività del sistema ricerca italiano. Con il Decreto Ministeriale n.802 del 29-10-2020 sono stati assegnati al CNR € 22.860.175. Correggendo la stortura che prevedeva l’utilizzo per l’assunzione dei soli ricercatori con l’estensione anche alla figura dei tecnologi ma dimenticando, purtroppo, il personale tecnico/amministrativo.

  • Legge n.178 del 30 dicembre 2020 (legge di Bilancio) Comma 541

Al fine di sostenere la competitività del sistema della ricerca italiano a livello internazionale il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 25 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra gli enti pubblici di ricerca secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca e sono impiegate esclusivamente per l’assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca in modo da assicurare l’integrale copertura delle spese connesse alle attività dei ricercatori stabilizzati.

Il comma 541 vincola in maniera esplicita l’aumento di 25 milioni del FOE al processo di stabilizzazione. Siamo ancora in attesa, ma sembra essere in dirittura di arrivo, del DM di riparto che assegnerà al CNR una quota di tale finanziamento vincolato. la flc cgil stigmatizza che, per il legislatore,

i lavoratori della ricerca sono precari di “serie b”.

Mentre centinaia di lavoratrici e lavoratori attendono ancora con ansia la loro immissione in ruolo si sono accumulate nuove sacche di precariato, ormai pluriennale, per le quali il legislatore non è rimasto sordo, seppur incredibilmente discriminando parzialmente le lavoratrici e i lavoratori degli EPR.

Infatti:

  • Legge n.8 del 28 febbraio 2020, Legge n.77 del 17 luglio 2020 e Legge n.21 del 26 febbraio 2021

Hanno rivisto i termini temporali per maturare il diritto alla stabilizzazione secondo l’articolo 20 C.1 e C.2 del D.lgs. 75/2017 fissandoli al 31/12/2021.

Purtroppo però, non sanando la vergognosa stortura normativa che al momento fissa per i soli EPR al 31/12/2017, ai sensi dell’art.3 ter della Legge n.12 del 5-3-2020, il termine per maturare i requisiti ai sensi del C.1 dell’art. 20 del Dlgs. 75/2017, umiliando il personale degli EPR e considerandolo quasi un “precariato di serie B”.

La FLC CGIL è impegnata a sollecitare con forza affinché il legislatore intervenga, per superare le storture normative e nelle more evidenzia anche che per il personale precario che matura i requisiti secondo i nuovi criteri stabiliti dalla legge esistono strumenti normativi e non possono essere disattesi.   

La FLC CGIL chiede con forza che l’amministrazione del CNR, utilizzando tutti gli strumenti normativi ed economici forniti dal legislatore e impegnando ogni risorsa possibile, proceda, senza ulteriori ritardi, alla definizione e alla programmazione della immissione in ruolo di TUTTI gli aventi diritto, entro la naturale scadenza del 31/12/2021. 

Solo il riconoscimento del diritto maturato dalle lavoratrici e dai lavoratori rende infatti possibile aprire una nuova, e si spera più equa, stagione al CNR. Va infatti ricordato che sarà necessario vigilare affinché trovi piena applicazione la legge n. 159 del 20-12-2019, che all’art.6 comma 1bis modifica il D.Lgs. n.218 del 25 novembre 2016 introducendo l’art. 12bis, articolato in tre commi:  

“Dopo l’articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è inserito il seguente: «Art. 12-bis (Trasformazione di contratti o assegni di ricerca in rapporto di lavoro a tempo indeterminato).

1. Qualora la stipulazione di contratti a tempo determinato o il conferimento di assegni di ricerca abbiano avuto ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca e tecnologiche, l’ente può, previa procedura selettiva per titoli e colloquio, dopo il completamento di tre anni anche non continuativi negli ultimi cinque anni, trasformare il contratto o l’assegno in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in relazione alle medesime attività svolte e nei limiti stabiliti del fabbisogno di personale, nel rispetto dei princìpi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione 2005/51/CE della Commissione, dell’11 marzo 2005, in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, nel rispetto dei princìpi di pubblicità e trasparenza.

2. Al fine di garantire l’adeguato accesso dall’esterno ai ruoli degli enti, alle procedure di cui al comma 1 è destinato il 50 per cento delle risorse disponibili per le assunzioni nel medesimo livello, indicate nel piano triennale di attività di cui all’articolo 7.

3. Al fine di completare le procedure per il superamento del precariato poste in atto dagli enti, in via transitoria gli enti medesimi possono attingere alle graduatorie, ove esistenti, del personale risultato idoneo nelle procedure concorsuali di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per procedere all’assunzione ai sensi del comma 1 del presente articolo»”

Aprendo dunque a nuove opportunità di contrasto alla precarizzazione sine die delle lavoratrici e dei lavoratori negli EPR, una volta completata la stabilizzazione secondo il D.lgs.75/2017.

Per la FLC CGIL l’obiettivo ancora da perseguire, che si era posto all’inizio della battaglia per la stabilizzazione di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori precari del CNR, non è stato ancora raggiunto, con forza e determinazione sarà promotore di ogni azione volta al suo raggiungimento: stabilizzare tutti, nessuno esluso. 

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