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ISPRA: i ricercatori ed i tecnologi non sono subordinabili ai dirigenti amministrativi

È necessario restituire loro libertà e responsabilità così come previsto dal contratto di lavoro.

18/07/2016
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La deriva “dirigistica prefettistica”, la scarsa trasparenza, la mancata applicazione degli articoli del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativi all’orario di lavoro ostacolano e sviliscono la produzione scientifica del personale ricercatore/tecnologo dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. È necessario restituire libertà e responsabilità ai ricercatori e ai tecnologi che lavorano all’ISPRA, così come previsto dal contratto di lavoro.

Di seguito il comunicato del coordinamento nazionale FLC CGIL ISPRA e la lettera inviata ai vertici dell’Istituto.
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ISPRA: i ricercatori ed i tecnologi non sono subordinabili ai dirigenti amministrativi

Troppo spesso abbiamo avuto notizia di comportamenti da parte dell’amministrazione di ISPRA, o di singoli capi Servizio o addirittura capi settore di imposizione di incombenze burocratiche non previste dal CCNL EPR per il personale inquadrato nei livelli I-III con profilo ricercatore e tecnologo.

Riteniamo che questa continua prevaricazione stia snaturando le peculiarità del personale ricercatore/tecnologo, risorsa professionale dotata di autonomia e responsabilità, che deve poter gestire le proprie attività di ricerca e/o tecnico-scientifiche in piena libertà e autonomia, anche fuori dalle strutture dell’Istituto.
Ricordiamo, anzi spieghiamo visto che non sembra essere chiaro a tutti che, conformemente a quanto previsto dal vigente contratto ai ricercatori ed ai tecnologi deve essere garantita l’autonomia professionale e la libertà di ricerca.

Per tutelare il personale tecnico di questo Istituto anche alla luce delle determinazioni assunte dai vertici in merito al conferimento degli incarichi dirigenziali di prima fascia che trascurano totalmente le competenze scientifiche a favore della sempre più spinta burocratizzazione di questo Ente che, ricordiamolo, rispetto ad altri dispone di una dotazione organica di dirigenti area VII del tutto anomala sia rispetto al numero che rispetto alla natura degli incarichi tecnico scientifici a cui gli stessi accedono. A titolo esemplificativo ricordiamo che:

  • CNR su una dotazione organica di circa 8.000 dipendenti ha solo 4 dirigenti di seconda fascia;
  • INFN su una dotazione organica di 1.800 dipendenti ha 1 dirigente di seconda fascia;
  • INAF su una dotazione organica di 1.200 dipendenti ha 2 dirigenti di seconda fascia;
  • ENEA su una dotazione organica di 2.903 dipendenti ha 6 dirigenti di seconda fascia;
  • ISPRA su una dotazione organica di circa 1.200 dipendenti ha 17 dirigenti di seconda fascia (addirittura 29 previsti nella nuova struttura tra servizi e centri nazionali).

Ricapitolando
I ricercatori ed i tecnologi dell’ISPRA:

  • garantiranno l’assolvimento dei compiti derivanti dalle attività programmate dall’ente per la struttura di appartenenza
  • potranno svolgere tutte le attività che riterranno di voler svolgere finalizzate allo sviluppo delle competenze scientifiche e all’arricchimento culturale, di aggiornamento, di studio e collaborazione scientifica, in coerenza con i compiti ed i programmi dell’ISPRA.

Ma sia ben chiaro a tutti che la dirigenza amministrativa non deve andare oltre l’alveo di quanto la norma le consente.

Art. 15, comma 2, DLgs 165/01: “Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione, nonché negli altri istituti pubblici di cui al sesto comma dell’articolo 33 della Costituzione, le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell’insegnamento”;

Art 12, comma 4, del vigente CCNL EPR: “In applicazione del DLgs 165/01, art. 15 comma 2, il personale ricercatore e tecnologo non può essere gerarchicamente subordinato alla dirigenza di cui all’art. 19 del citato decreto legislativo per quanto attiene alla gestione della ricerca e/o delle attività tecnico-scientifiche”. 

L’Amministrazione deve recepire che la assegnazione dei ricercatori e tecnologi nelle strutture (oggi: dipartimenti, servizi, sezioni, settori) non instaura nessun rapporto di subordinazione autorizzativa, neppure per lo svolgimento dell’attività fuori sede:

  • non deve essere richiesta autorizzazione per partecipare a convegni e seminari, o a qualunque altro tipo di attività lavorativa se non implica una spesa,
  • non deve essere sottoposto a validazione del dirigente/responsabile del servizio il cartellino, non deve essere sottoposta a validazione del dirigente la mancata timbratura, anzi la timbratura stessa non è prevista dal contratto,
  • non deve essere presente sul cartellino dei ricercatori/tecnologi il PSS ma solo l’autocertificazione come previsto dall’art. 58 CCNL per la quale non deve essere neppure possibile la validazione!

Deve essere chiaro a tutti che, quando compatibile con l’attività da svolgere, l’attività fuori sede può svolgersi in qualsiasi luogo, all’interno o all’esterno del comune di appartenenza della sede di servizio, in una sede istituzionale o no (come la propria abitazione, la strada, in aperta campagna, etc). Resta inteso che la comunicazione preventiva dell’attività fuori sede è opportuna (ma non obbligatoria) solo al fine di tutelare i ricercatori/tecnologi in caso d’infortunio.

Chiediamo all’amministrazione di aggiornare immediatamente il software del cartellino in modo che il personale ricercatore/tecnologo possa inserire i giustificativi che il CCNL EPR per tali profili prevede!

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Lettera inviata ai vertici dell’ISPRA

Al Direttore Generale ISPRA
Dr. Stefano Laporta
Al Capo del Personale
Dr. Marco La Commare

Oggetto: autonoma determinazione del tempo di lavoro dei tecnologi e ricercatori

La scrivente Organizzazione Sindacale ha ricevuto numerose segnalazioni da parte dei lavoratori inquadrati con profilo di Ricercatore/Tecnologo che lamentano una palese e sistematica disapplicazione di quanto previsto dalla vigente disciplina contrattuale.

L’orario di lavoro dei Ricercatori e Tecnologi risulta disciplinato dall’art. 58 del CCNL del 21.2.2002 quadriennio e biennio economico 1998-1999 come integrato dall’art. 21 del CCNL del 7/4/2006 quadriennio e biennio economico 2002-2003.

In particolare:

1. L’orario di lavoro di ricercatori e tecnologi è di 36 ore medie settimanali nel trimestre.

2. I ricercatori e tecnologi hanno l’autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro. La presenza in servizio è assicurata correlandola in modo flessibile alle esigenze della propria attività scientifica e tecnologica, agli incarichi loro affidati, all’ orario di servizio della struttura in cui operano, tenendo conto dei criteri organizzativi dell’Ente.

3. Lo svolgimento dell’attività al di fuori della sede di servizio deve essere autocertificato mensilmente.

Tale peculiarità contrattuale non sembra aver trovato applicazione pratica in questo Istituto ed anzi le incombenze burocratiche richieste al suddetto personale, lungi dall’apparire flessibili e dinamiche, di fatto ne snaturano il ruolo. A tal proposito si evidenzia che una nota sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Bologna (Trib. Bologna Est. Benassi Ord. 20-3-2013), confermata in appello, ha stabilito che il sistema di rilevazione a badge per verificare i tempi di presenza nella sede di servizio dei tecnologi e ricercatori è palesemente in contrasto con la disciplina contrattuale.

In attesa che l’ISPRA regoli e renda operative modalità di attestazione della presenza dei Ricercatori e Tecnologi nelle strutture dell’Istituto conformi al contratto, si richiede fin da subito l’applicazione di quanto previsto dal contratto in materia di svolgimento di attività fuori dalla sede di servizio.

Il Ricercatore/Tecnologo gestisce le proprie attività di ricerca e/o tecnico-scientifiche, anche fuori dalle strutture dell’Istituto, in quanto risorsa professionale dotata di autonomia e responsabilità. Quando compatibile con l’attività da svolgere, pertanto, l ’attività fuori sede può svolgersi in qualsiasi luogo, all’interno o all’esterno del comune di appartenenza della sede di servizio, in una sede istituzionale o no. Resta inteso che laddove tali attività necessitino di risorse di tipo economico, ovvero che le attività rientrino nella definizione di “missione”, la spesa dovrà essere a carico e preventivamente autorizzata dal responsabile del centro di spesa, in caso contrario il Ricercatore/Tecnologo non potrà richiedere il rimborso delle spese sostenute.

L’assegnazione dei Ricercatori e Tecnologi alle strutture non comporta, in sé, nessun rapporto di subordinazione autorizzativa, pertanto, in coerenza con le vigenti norme contrattuali, anche lo svolgimento dell’attività fuori sede non può essere soggetto ad alcuna forma di autorizzazione preventiva.

In attesa di un rapido riscontro, si porgono cordiali saluti.

La Coordinatrice Nazionale FLC CGIL ISPRA
Silvia Rosamilia

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