FLC CGIL
Elezioni CSPI, si vota il 7 maggio 2024

https://www.flcgil.it/@3934619
Home » Ricerca » Il CNR decide di risolvere unilateralmente il contratto di lavoro al raggiungimento dell'anzianità massima contributiva

Il CNR decide di risolvere unilateralmente il contratto di lavoro al raggiungimento dell'anzianità massima contributiva

Staffetta generazionale, opportunità o chimera? Sono altri e più solidi gli interventi e i provvedimenti normativi che si dovrebbero assumere per dare soluzioni e speranze all'esercito variegato di precari.

22/09/2016
Decrease text size Increase  text size

Il CNR con la Delibera n. 81/2016 del 22 giugno 2016 assunta, unilateralmente senza confronto con i sindacati, ai sensi della disciplina ex art. 72 co. 11 della L.133/2008 e s.m.i., ha esercitato la facoltà di risolvere in via unilaterale il rapporto di lavoro collocando a riposo il dipendente che ha maturato l’anzianità massima contributiva, 42 anni e 10 mesi, ovvero ha maturato il requisito contributivo per il diritto a pensione anticipata. Al raggiungimento di detto requisito, l’Ente colloca a riposo d’ufficio il dipendente, sia donna che uomo per garantire parità di trattamento, con un preavviso di almeno 6 mesi.

Alla Delibera 81/16 si è aggiunta, nei giorni scorsi, la nota inviata a circa 180 dipendenti con all’oggetto: “Aggiornamento dei dati previdenziali del fascicolo personale. Requisito dell’anzianità contributiva per il pensionamento anticipato”. Tale ricognizione che può avere notevole impatto sia sulla vita del singolo dipendente che sull’organizzazione del lavoro sia in Amministrazione Centrale sia negli Istituti, ancora una volta, è stata avviata senza l’opportuna informativa preventiva ai sindacati. La nota, inviata ai dipendenti con anzianità contributiva CNR prossima al limite, chiede di comunicare eventuali riscatti e/o ricongiunzioni per periodi lavorati extra CNR al fine di applicare la disposizione assunta con la Delibera 81/16, ovvero la Risoluzione del contratto di lavoro.
Il CNR è tenuto ad evitare di far incorrere il dipendente nelle riduzioni percentuali del trattamento pensionistico, previsto dalla legge Fornero nel caso di pensionamento anticipato, che prevede le riduzioni per chi accede al pensionamento prima del compimento dei 62 anni d’età. Tuttavia, la legge 190/2014 con l’art. 1 co.113 ha stabilito, in deroga, che non si applicano dette riduzioni per coloro che maturano l’anzianità contributiva massima entro il 31 dicembre 2017.

In conseguenza a quanto sopra, l’Ente potrà collocare a riposo indipendentemente dall’età anagrafica i dipendenti che maturano il suddetto requisito entro il 31 dicembre 2017 mentre per coloro che lo matureranno dopo il 1 gennaio 2018 dovrà rispettare il compimento dei 62 anni d’età.
È importante sottolineare che l’indennità di anzianità (liquidazione) per chi viene collocato a riposo mediante questo strumento verrà liquidata dopo 6 mesi o 1 anno, ai sensi della circolare INPS n. 154 del 17/9/2015), invece che dopo 2 anni come previsto dalla normativa in caso di pensione anticipata con dimissioni volontarie.

Ancora una volta, con rammarico, registriamo la non curanza dei Dirigenti coinvolti che, nonostante l’impegno del Presidente a prevedere tavoli con i sindacati ed ad assumere decisioni concordate nell’interesse di tutte le lavoratrici e i lavoratori dell’Ente sia strutturati sia precari, hanno assunto tali provvedimenti senza alcun confronto nel merito con i sindacati.
Denunciamo inoltre una mancanza di sensibilità per il modo con cui è stata data comunicazione a chi ha lavorato per più di 42 anni nell’Ente, contribuendo fattivamente all’avanzamento delle Conoscenze.
La decisione di mettere a riposo, d’ufficio, chi ha maturato l’anzianità contributiva massima per ampliare il turn over sarebbe lungimirante se non fosse che i vincoli normativi che continuano ad imbrigliare la Ricerca Pubblica non assicurano affatto il tanto enfatizzato e pubblicizzato “effetto staffetta” e che il programma governativo per le nuove assunzioni riguarda una percentuale di nuovi ingressi decisamente inferiore alla platea dei neo-pensionati. Sarebbero urgenti interventi normativi strutturali volti alla stabilizzazione dei precari, e non solo dei precari con contratti TD, per dare speranza al loro variegato mondo e per far fronte al dilagante processo di precarizzazione negli EPR. È sempre più evidente che solo grazie al variegato esercito di precari, che stanno diventando ormai l’asse portante, l’Ente riesce a funzionare e a creare nuove conoscenze.

Altre notizie da: