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CREA. Le Note FLC CGIL "nascoste" in un cassetto. L'Amministrazione rifiuta di allegarle alle Ipotesi di accordo non sottoscritte. Altro che trasparenza

Con una breve comunicazione e-mail e un estratto di testo copiato da un parere ARAN, l'Amministrazione CREA rifiuta di allegare le Note FLC CGIL alle Ipotesi di accordo non sottoscritte (livelli IV-VIII e livelli I-III) per l'anno 2018.

06/08/2019
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A conclusione della discussione in sede di contrattazione integrativa per l'anno 2018 (livelli I-III e IV-VIII), l'Amministrazione CREA non ha voluto unire le Note FLC CGIL ai testi delle Ipotesi di accordo con cui si dava motivazione del rifiuto di sottoscrizione.

Si tratta di una decisione grave, senza precedenti nell'Ente, evidentemente indirizzata ad impedire che si conoscano le perplessità espresse apertamente, lealmente, sia in sede di discussione delle Ipotesi di accordo che mediante note formali.

Una determinazione, comunicata tramite e-mail, con poche righe di riferimento a un parere ARAN nemmeno recente (RS 39 del 18 maggio 2011). Un atto unilaterale che agisce in senso diametralmente opposto al dovere di trasparenza richiesto alla pubblica amministrazione.

Una disposizione paradossale, considerato che il parere ARAN, diversamente dalla erronea interpretazione dell'Amministrazione, consente pienamente l'allegazione di note e dichiarazioni ai contratti integrativi non sottoscritti.

Infatti, il parere contiene l'orientamento seguente: "In particolare, con riguardo alle dichiarazioni a verbale, di norma l’Amministrazione è tenuta a divulgare solo quelle congiunte finalizzate ad esplicitare il contenuto di una clausola contrattuale."

In altri termini, l'allegazione di note e dichiarazioni è "di norma" applicabile alle dichiarazioni congiunte, ma non è certo vietata per le dichiarazioni o note di parte sindacale, sia in allegato a contratti sottoscritti che a in caso di diniego di sottoscrizione.

Ne sono prova i diversi contratti integrativi CREA, pubblicati sul sito ARAN (tutti successivi al parere RS39 del 2011), a cui sono allegate dichiarazioni di parte sindacale, in seguito a mancata sottoscrizione o con sottoscrizione condizionata e vincolata o persino contraddittoria mediante formule come "pur non condividendo quanto disciplinato [...]".

Nel caso concreto, invece, le note FLC CGIL sarebbero state allegate ad "Ipotesi" di accordo, con osservazioni di tipo tecnico-giuridico utili anche in sede di certificazione e controllo (art. 40 bis, comma 2, d.lgs. 165/2001).

In sostanza, quindi, le Ipotesi saranno trasmesse al Dipartimento della Funzione pubblica e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la prescritta certificazione (art. 40 bis, comma 2, d.lgs. 165/2001) nonché all'organo di controllo interno con la clausola "FLC CGIL Non firmato. Vedi nota allegata", ma senza nota FLC CGIL.

Un modo singolare di rendere completamente e correttamente documentata la gestione pubblica nonché la valutazione discrezionale compiuta dall'Amministrazione sulle osservazioni di parte sindacale.

Sul piano dei contenuti, le osservazioni e perplessità FLC CGIL erano le seguenti:

a) Ipotesi CCI livelli I-III (2018). In coerenza con una nota tecnica unitaria del 19 giugno 2019, assunta a livello nazionale dalle tre grandi organizzazioni sindacali (FLC CGIL - FSUR CISL Settore Ricerca - Federazione UIL Scuola RUA), FLC CGIL chiedeva che l'indennità per oneri specifici (IOS) fosse riconosciuta quale componente retributiva fissa e continuativa, non soggetta ad alcuna forma di verifica o valutazione

b) Ipotesi CCI livelli IV-VIII (2018). FLC CGIL contesta l'assenza di un criterio obiettivo di corresponsione degli straordinari e il metodo con cui sono stati effettivamente pagati (solo ai dipendenti dell'Amministrazione centrale) prima della trattativa sindacale e senza alcuna informativa in proposito; FLC CGIL contesta anche l'incoerenza e disorganicità con cui sono individuate le indennità per posizioni di disagio e responsabilità.

L'accaduto è prima di tutto un danno per l'Ente; in prospettiva è una minaccia per tutte le organizzazioni sindacali quando riterranno di motivare in senso contrario alla sottoscrizione di Ipotesi di accordo.

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Nota alla Ipotesi di contratto collettivo integrativo relativo al
trattamento accessorio del personale CREA appartenente ai livelli I-II - Anno 2018

FLC CGIL non sottoscrive l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo sulla ripartizione del Fondo per il trattamento accessorio al personale CREA appartenente ai livelli I-III (Anno 2018), per le medesime ragioni tempestivamente comunicate all’Amministrazione con precedenti Note.

L'indennità per oneri specifici (IOS) di cui all'art. 8 CCNL 5 marzo 1998 Area VII, sezione II, costituisce componente retributiva fissa, continuativa e ricorrente, non soggetta a verifica o valutazione.

Inoltre, si ritiene che l'indennità per direzione di strutture di particolare rilievo (attualmente riferita all'art. 9 CCNL marzo 1998 Area VII, sezione II) debba essere erogata a valere sulle risorse dell'art. 22 D.P.R. 171/1991.

Roma, 23 luglio 2019

FLC CGIL Comitato Ente CREA
Giampiero Golisano

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Nota alla Ipotesi di contratto collettivo integrativo sulla ripartizione
del fondo per il trattamento accessorio al personale CREA appartenente ai livelli IV-VII - Anno 2018

FLC CGIL non sottoscrive l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo sulla ripartizione del Fondo per il trattamento accessorio al personale CREA appartenente ai livelli IV-VII (Anno 2018), per le medesime ragioni tempestivamente comunicate all’Amministrazione con analoga Nota del 6 maggio 2019.

FLC CGIL non ritiene opportuno e legittimo procedere alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario (art. 49, commi 2 e 3, CCNL 21 febbraio 2002), per la evidente impossibilità di comprendere il criterio obiettivo di assegnazione delle risorse ai diversi Centri e Amministrazione centrale nonché delle quote individuali ai singoli dipendenti, anche in relazione ai reiterati slittamenti e tardive comunicazioni circa la possibilità di procedere (in alternativa alla retribuzione) al recupero in conto individuale delle ore eccedentarie entro il 31 marzo 2019.

Inoltre, solo in sede di riunione del 18 luglio 2019 e dopo specifica richiesta, FLC CGIL ha appreso che la remunerazione per straordinario è stata già erogata nel mese di giugno, ad una parte del personale dell’Amministrazione centrale ma non ai dipendenti dei Centri di ricerca.

Il fatto che l’Amministrazione abbia sottoposto “a firma di ratifica l’avvenuto pagamento dello straordinario, quale atto materialmente e giuridicamente perfezionato e irreversibile, è estraneo al sistema delle relazioni sindacali «improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti» (art. 1 CCNL Istruzione e Ricerca 19 aprile 2018).

L'Amministrazione ha dunque assunto la responsabilità di corrispondere somme in modo unilaterale, parziale in ordine alla platea dei destinatari e anticipato rispetto alla contrattazione sul Fondo e sui relativi criteri di distribuzione nonché in assenza della procedura di certificazione prescritta dall’art. 40-bis, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

FLC CGIL ritiene, comunque, che il contributo determinante assicurato in sede di trattazione congiunta del 23 luglio 2019 costituisca l'opportunità per l'Amministrazione di procedere ad una migliore organizzazione e gestione del compenso per straordinari e lavoro in turni.

Roma, 23 luglio 2019

FLC CGIL Comitato Ente CREA
Giampiero Golisano

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