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CRA, le nostre valutazioni sull'applicazione delle tabelle di equiparazione

Come previsto dalla FLC l'applicazione delle tabelle di equiparazione mostra tutti i limiti di una lettura parziale e distorta dal Dlgs 454/99 e del CCNL Ricerca.

24/09/2008
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Comunicato della FLC Cgil a lavoratrici e lavoratori del CRA

Come previsto dal 454/99, nel corso dei primi giorni del mese di settembre, con la firma dei contratti individuali, oltre 250 lavoratrici e lavoratori, dopo i 151-sti e Direttori, sono stati inquadrati nei ruoli del CRA con l’applicazione del CCNL Ricerca, a conclusione di un’iter durato 8 anni. Molte e diverse sono le osservazioni che debbono essere fatte rispetto alla gestione di questo processo e ai relativi esiti.

Questa vicenda, oggettivamente complessa, poteva e doveva essere gestita con maggior rigore e completezza di informazioni, sia sulle disponibilità economiche dell’Ente da destinare alle procedure, taciute nonostante le specifiche richieste avanzate dalla FLC CGIL, che sulle professionalità preesistenti negli ex-IRSA e di nuovo inquadramento. Una precisa scelta politica dell’amministrazione avallata dalle OOSS firmatarie che oggi manifesta chiaramente tutti i suoi limiti. Non è infatti così difficile riconoscere che, nel tentativo di minimizzare, per il personale in ingresso “presunti ed immeritati”, vantaggi di un inquadramento atteso da 8 anni. si sono applicati in misura parziale e distorta previsioni legislative (454/99) e contrattuali (CCNL Ricerca) che alla fine, nonostante gli accordi paralleli per lo sviluppo professionale (progressioni di livello e attribuzione di fascia economica) hanno finito per danneggiare anche una parte significativa del personale ex-IRSA che soffre da tempo di un cronico “sottoinquadramento”.

Paradossalmente quindi l’operazione più importante sul personale del CRA che doveva tradursi in uno strumento di rilancio dopo le stabilizzazioni e i recenti inquadramenti rischia concretamente di incrementare un fortissimo disagio nelle aree dove è maggiore il fenomeno del sottoinquadramento.

Partendo da questa ultima considerazione appare più che evidente che la Verifica della Professionalità (sulla base dei titoli e dell’attività effettivamente svolta) ipotesi sostenuta non solo dalla FLC, ma anche dalla stessa Avvocatura Generale dello Stato, ancorché ampliata a tutto il personale già di ruolo, avrebbe rappresentato lo strumento più equilibrato per valutare tutte le professionalità presenti nell’ente. Non “una promozione di massa” quindi, come alcuni l’hanno definita, ma un meccanismo di valutazione certamente più puntuale ed oggettivo della applicazione di una tabella di equiparazione, processo dentro il quale le differenze sono state di fatto totalmente annullate da una mera verifica del possesso dei titoli di studio, provocando in numerosi casi ulteriore confusione tra ruoli tecnici ed amministrativi.

Insomma, una occasione perduta per il personale, un’occasione perduta per l’ente che continua a perseguire una strategia gestionale che non tiene conto delle questioni centrali per un EPR vale a dire professionalità ed organizzazione del lavoro.

Per queste ragioni siamo, probabilmente, alla vigila di una lunga fase di contenzioso che certamente si aprirà tra il personale e l’ente, un contenzioso che sarebbe stato opportuno evitare e rispetto al quale però oggi la FLC non può fare a meno di fornire adeguato sostegno in tutte le sedi laddove il personale, compreso quello di ruolo, ritenesse di essere stato danneggiato dall’applicazione di questo processo.

Nel dettaglio le questioni che oggi si manifestano con evidenza sono:

  • Individuazione di una decorrenza giuridica (31/12/2005) totalmente svincolata dalla natura del rapporto di lavoro costituitosi, per tutti, di fatto il 1 ottobre 2004 con la costituzione del CRA, che ha il doppio effetto di ridurre l’anzianità di servizio ai fini della progressione di carriera, l’entità degli arretrati e di danneggiare il personale più giovane anche sul piano previdenziale visto che sul piano contributivo l’accordo non prevede alcuna integrazione.

  • Decorrenza giuridica nei ruoli diversificata tra i dipendenti del comma 9: Dirigenti ed ex personale IRSA al 1/10/2004; 151-sti marzo /2007; comma 5 e 6 al 31/12/2005, che determinerà nell’ambito dello sviluppo professionale delle evidenti disparità di trattamento contrattuale;

  • Il mancato inquadramento di N° 7 dipendenti che, per motivi diversi, a giudizio dell’amministrazione risultano in difetto dei requisiti previsti per l’accesso nella pubblica amministrazione, benché il loro diritto all’inquadramento sia stato sancito esplicitamente dal 454/99 in funzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato contratto con gli istituti da oltre 8 anni!

  • Il mancato riconoscimento ai dipendenti collocati in pensione successivamente al 1 ottobre 2004 del differenziale retributivo riconosciuto ad altri solo perché in servizio al momento dell’inquadramento.

  • Applicazione della verifica di professionalità secondo modalità che in molti casi hanno determinato inquadramenti astratti e lontani sia dalle competenze culturali che dalle capacità professionali acquisite disconoscendo qualsiasi principio di merito e . E’ il caso di chi pur svolgendo attività amministrative è stato inserito in ruoli tecnici e viceversa, o di chi pur svolgendo attività, proprie dei profili dell’area scientifica, ancorchè in possesso dei requisiti culturali è stato collocato addirittura nell’area amministrativa. In ogni caso un’applicazione parziale e distorta che comunque ha visto l’esclusione del personale ex-IRSA e del personale proveniente dai ruoli del Ministero per le Politiche Agricole.

  • Mancato riconoscimento dell’anzianità al personale RUT di Pioppicoltura che ai sensi della legge 337/95 l’articolo 2 comma 2 di cui alla Legge è equiparato al personale titolare del CCNL Ministeri.

  • L’applicazione straordinaria al personale di cui all’articolo 9 comma 6 (Ministeri e RUT) non ha garantito, come i firmatari sostenevano, il recupero del differenziale economico relativo alla mancata corresponsione del FUA voce del trattamento accessorio al cui finanziamento il CRA non ha mai voluto provvedere. Al contrario le progressioni di fascia economica, con l’applicazione del CCNI Ministeri, hanno avuto l’effetto di azzerare indirettamente l’anzianità maturata e quindi gli effetti del suo riconoscimento come previsto dal 454/99.

Come detto in più circostanze questa vicenda doveva e poteva essere gestita diversamente. La complessità delle questioni in campo meritava maggiori approfondimenti e un approccio complessivo senza posizioni pregiudiziali, il tempo a disposizione c’è stato, ma è stato mal impiegato.

Anche il dibattito che in questi giorni si sta sviluppando nei luoghi di lavoro evidenzia che queste scelte non favoriscono il rilancio del CRA e rischiano di alimentare ulteriormente un sentimento di disaffezione verso questa istituzione di ricerca, più che mai in difficoltà anche sul fronte della autonomia scientifica che Direttori, Ricercatori e Tecnologi non riescono ancora ad esprimere pienamente.

Nei prossimi giorni, nell’interesse del personale lavoreremo, come sempre, per recuperare e correggere gli errori e le omissioni là dove ciò è possibile, tuttavia deve essere altrettanto chiaro che l’impegno della FLC, nell’ambito della sua autonomia, sarà quello di garantire la soluzione dei problemi nel rispetto degli interessi generali di tutti i lavoratori, sostenendo tutte le iniziative possibili.

p.la FLC Cgil
Responsabile Comitato di Ente CRA Massimo Morassut

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