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CRA: iniziativa della FLC Cgil in merito al Trattamento di Fine Rapporto

La nuova disciplina del TFR per i lavoratori del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura in relazione alla specificità dei contratti esistenti

24/04/2007
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A seguito di diverse comunicazioni, poi revocate, inviate dal CRA nei primi mesi del 2007, sulla nuova disciplina in materia di TFR, permangono da parte del personale ancora molti dubbi anche in relazione alla prossima scadenza del 30 giugno 2007. Fermo restando che anche in questa circostanza il CRA ha dimostrato l’ennesimo difetto di comunicazione e premesso che dalla norma, al momento, è escluso il personale con contratti pubblici (Ricerca, Ministeri e Ministeri in RUT) titolare del TFS (Trattamento di Fine Servizio), si ritiene opportuno fornire ulteriori elementi di informazione.

L’articolo 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), ha previsto, per i lavoratori di aziende private con più di 50 dipendenti, che l’intero TFR maturato a decorrere dal 1° gennaio 2007 venga trasferito dal datore di lavoro al Fondo per l’erogazione del TFR ai dipendenti del settore privato, gestito, per conto dello Stato, dall’INPS.

Tale disposizione normativa, che tra l’altro non comporta alcuna modifica della disciplina civilistica e fiscale del trattamento di fine rapporto, non riguarda in alcun modo il personale assunto a tempo indeterminato del CRA titolare del TFR. Infatti, pur essendo configurabile un rapporto di lavoro di tipo privato per il personale titolare di contratti privati (Operai agricoli, Impiegati Agricoli, Allevatori, Portierato, Chimici ecc.) a seguito della legge di riforma 454/99 art. 9 a partire dal 1° ottobre 2004, detto personale è giuridicamente inserito nei ruoli del CRA.

Quindi, pur non essendo ancora definito l’inquadramento con le tabelle di equiparazione, il rapporto di lavoro pubblico, a partire dal 1 ottobre 2004, esclude questi dipendenti dall’applicazione della norma in questione.

Attualmente sono solo allo studio, da parte del Governo, proposte per l’estensione della descritta normativa agli oltre tre milioni di lavoratori pubblici.

In ogni caso, ammesso che il quadro normativo possa cambiare nei prossimi mesi, permane l’obbligo di legge da parte del datore di lavoro, cioè del CRA, di comunicare al dipendente, trenta giorni prima dalla scadenza dei sei mesi utili per effettuare la scelta, a quale forma pensionistica collettiva sarà trasferito il TFR futuro in caso di silenzio del lavoratore.

Su questa materia la FLC provvederà a comunicare eventuali variazioni e a chiedere alla direzione del CRA di provvedere in tempi brevi a chiarire all’INPS la posizione del personale ancora titolare di contratti privati giuridicamente inquadrato dal 1 ottobre 2004 nei ruoli della pubblica amministrazione.

Roma, 24 aprile 2007

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