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Commento allo Schema di DPR

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione dell'articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n 448, in materia di disciplina dei servizi trasferibili

11/01/2002
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Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione dell'articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n 448, in materia di disciplina dei servizi trasferibili

Commento

E' stato stilato il regolamento applicativo dell'art. 29 della legge finanziaria 2002: acquisizione dei servizi sul mercato; costituzione di soggetti di diritto privato o attribuzione a soggetti di diritto privato dello svolgimento dei servizi originariamente prodotti al proprio interno. Alla base del regolamento c'è come unico criterio il risparmio di spesa a discapito della trasparenza, della qualità del servizio, dell'interesse dell'utenza e degli addetti. Le preoccupazioni da noi espresse in quell'occasione vengono confermate pienamente da questo regolamento applicativo che se non verrà modificato sarà un'altra arma in mano al Governo per smantellare i servizi pubblici a danno non solo dell'utenza ma anche dei lavoratori e delle lavoratrici già in servizio negli EPR, nelle Università e negli Afam che a fronte di forti esternalizzazioni rischiano di vedere messo in pericolo il loro posto di lavoro, ma anche nei confronti di nuovo personale impiegato per il quale nel regolamento non si fa cenno a nessuna tutela contrattuale né tanto meno alla tutela prevista per la sicurezza sul lavoro. La confederazione Cgil ha richiesto un incontro urgente al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Art. 2: TUTTI i servizi erogati dalle università, dagli Epr e dalle Afam sono esternalizzabili, compresi:

f) servizi informatici ed affini;

g) servizi di ricerca e sviluppo;

k) servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata, attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica, servizi affini di consulenza scientifica e tecnica, nonché di sperimentazione tecnica ed analisi;

r) servizi relativi all'istruzione, anche professionale;

Art. 3: Per esternalizzare i servizi basta che il costo risulti inferiore a quello precedentemente sostenuto. Non si fa nessun riferimento alle tipologie contrattuali da applicare al personale che verrà utilizzato per effettuare i servizi; è evidente che per mantenere bassi i costi dei servizi il personale sarà utilizzato o con tutte le possibili forme di lavoro flessibile, o con contratti economicamente e normativamente al ribasso.

Art. 4: Non si prevede il ricorso a procedure pubbliche di assegnazione nei casi in cui si costituiscono direttamente soggetti di diritto privato; e comunque la costituzione o l'utilizzo di soggetti di diritto privato per erogare servizi sono "aggiuntive" alle convenzioni con terzi.

Art. 5 : la costituzione di società per azioni è deliberata dal solo organo competente dell'amministrazione e può essere effettuata con atto unilaterale. Non si prevede quindi nessun tipo di relazione, discussione, informazione ai sindacati, né tanto meno all'utenza.

Testo del regolamento

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono:

a) per amministrazioni, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato, con esclusione delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane;

b) per servizi, i servizi originariamente prodotti al proprio interno o svolti in precedenza dalle amministrazioni, che le stesse hanno facoltà di affidare a soggetti di diritto privato ovvero di acquistare sul mercato ai sensi dell'art. 29 della legge 28 dicembre 2001, n, 448;

c) per legge, la legge 28 dicembre 2001, n, 448 (legge finanziaria per l'anno 2002).

Art. 2

Individuazione della tipologia dei servizi trasferibili

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai servizi per i quali è previsto il pagamento di un corrispettivo da parte dell'utenza, nonché ai seguenti servizi:

a) servizi di manutenzione e riparazione;

b) servizi di trasporto terrestre, inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di corriere;

c) servizio di trasporto di posta per via terrestre e aerea;

d) servizi di telecomunicazione;

e) servizi finanziari, assicurativi e bancari;

f) servizi informatici ed affini;

g) servizi di ricerca e sviluppo;

h) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;

i) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica;

j) servizi di consulenza gestionale e affini;

k) servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata, attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica, servizi affini di consulenza scientifica e tecnica, nonché di sperimentazione tecnica ed analisi;

l) servizi pubblicitari;

m) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;

n) servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto;

o) servizi di eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi;

p) servizi alberghieri e di ristorazione;

q) servizi legali, ad esclusione di quelli attribuiti all'Avvocatura dello Stato;

r) servizi relativi all'istruzione, anche professionale;

s) servizi ricreativi, culturali e sportivi.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai servizi svolti fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonché ai servizi della medesima tipologia che successivamente a tale data sono affidati alle amministrazioni da una norma primaria.

Art. 3
Condizione di economicità

1. La condizione di economicità prevista dall'at. 29, comma 1, della legge, si intende soddisfatta se, nel rispetto del criterio di cui all'articolo 6, comma 2, del presente regolamento, il costo del servizio risulta inferiore a quello precedentemente sostenuto dalle amministrazioni, calcolato considerando gli oneri relativi al personale, ai mezzi ed alle strutture necessari per la produzione e l'espletamento del servizio.

2. Le modalità di calcolo di cui al comma 1 sono determinate, per le amministrazioni statali, con decreto di natura non regolamentare del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e, per le restati amministrazioni pubbliche con atto dell'organo di governo, da emanare su parere dei relativi organi di controllo interni.

Art. 4
Modalità per l'affidamento dei servizi

1. Lo svolgimento dei servizi è affidato direttamente, senza il ricorso a procedure ad evidenza pubblica nelle seguenti ipotesi:

a) costituzione di soggetti ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettere b) della legge;

b) attribuzione del servizio a soggetti di diritto privato già esistenti, aventi i requisiti di cui al comma 2, a condizione che si tratti di soggetti geneticamente sottoposti ad un controllo gestionale e finanziario dell'amministrazione di riferimento in conformità ai principi comunitari in materia di affidamento in house.

2. I soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 hanno unica ed esclusiva funzione di servizio per ciascuna pubblica amministrazione interessata ed operano secondo indirizzi stabili dalle amministrazioni stesse.

3. In mancanza dei requisiti di cui al comma 2, l'attribuzione dello svolgimento dei servizi a soggetti di diritto privato già esistente avviene:

a) per i servizi il cui valore di stima sia pari o superiore a quelli stabiliti dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, nel rispetto delle disposizioni che recepiscono nell'ordinamento nazionale la normativa comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi;

b) per i servizi il cui valore di stima sia inferiore agli importi di cui al punto a) in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di contabilità generale dello Stato di cui al Regio decreto 18 novembre 1923, n, 2440.

4. E' fatta, comunque, salva la possibilità di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n, 188 e successive modificazioni e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Art. 5
Costituzione di soggetti di diritto privato

1. La costituzione di soggetti di diritto privato, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera b), della legge è effettuata, per le amministrazioni statali, dal Ministro competente d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Per le restanti amministrazioni la costituzione è effettuata con delibera dell'organo di governo, sottoposta alla approvazione del Ministero competente, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. La costituzione di società per azioni ai sensi del comma 1 può essere effettuata anche con atto unilaterale.

3. Le azioni delle società di cui al comma 2, costituite dalle amministrazioni statali sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero competente.

Art. 6
Criteri per l'esecuzione del servizio

1. Nell'affidare lo svolgimento del servizio, le amministrazioni indicano, tra l'altro:

a) il livello minimo della qualità e della quantità del servizio e le modalità di gestione dello stesso;

b) l'importo iniziale della tariffa, ove prevista, da praticare all'utenza a titolo di compartecipazione alle spese ed i relativi criteri di adeguamento;

c) le modalità per la valutazione, da parte delle amministrazioni, della qualità del servizio prestato;

d) i poteri di controllo sulla gestione del servizio.

2. Le amministrazioni sono tenute a verificare che i livello di prestazione dei servizi svolti dai soggetti di diritto privato e le caratteristiche della loro erogazione non siano qualitativamente e quantitativamente inferiori a quelli dei servizi in precedenza svolto.

Art. 7
Clausole finanziarie

1. Ove per le finalità di cui all'articolo 29, comma 2, della legge, sia prevista l'istituzione di una nuova compartecipazione alle spese da parte dell'utente del servizio, la misura della tariffa non può essere di importo superiore al 50 per cento del costo unitario del servizio stesso. Si intende per costo unitario del servizio il costo riferito alla singola prestazione, da determinare secondo criteri e procedure stabiliti dalle amministrazioni.

2. Il limite massimo del 50 per cento previsto dal comma 1 non si applica ai servizi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, già è prevista una forma di compartecipazione alle spese.