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CNR: bene la norma del Consiglio dei Ministri, ma non basta

Mancano le risorse per completare la stabilizzazione di tutte le lavoratrici e i lavoratori precari del CNR.

14/10/2019
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Il Consiglio dei Ministri del 10 ottobre scorso ha varato lo “Schema di decreto-legge recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”.

Il Decreto contiene norme chiarificatrici per completare il superamento del precariato negli EPR.  In particolare con l’articolo 6 si modifica l’articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, aggiungendo dopo il comma 4, altri due commi:

  • il comma 4 bis, che prevede per gli Enti pubblici di ricerca che il requisito per la stabilizzazione previsto dall’art. 20 comma 1 lettera b del D.Lgs 75/2017 è soddisfatto non solo se si è stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali ma, anche se si è risultati idonei, in relazione al medesimo profilo professionale, in graduatorie vigenti alla data del 22 giugno 2017 relative a procedure concorsuali ordinarie o bandite ai sensi del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Viene inoltre specificato che alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle di cui al predetto comma 1, lettera b), si provvede previo espletamento di prove selettive;
  • con il C.4 bis si pongono le basi per la positiva conclusione di un’odissea vissuta da lavoratrici e lavoratori “colpevoli” di essere stati assunti con contratti TD mediante la chiamata diretta. Lo stop and go che hanno dovuto sopportare questa tipologia di precari del CNR in alcuni momenti ha rasentato il paradosso.

La FLC CGIL apprezza l’intervento normativo, resosi necessario per chiarire e concludere in via definitiva l’odissea di circa 50 lavoratrici e lavoratori precari del CNR che per un anno hanno vissuto la singolare condizione di avere o non avere i requisiti della Madia.

Il Comma 4 ter, invece chiarisce definitivamente che ai fini del requisito di cui al comma 1, lettera c), dell’articolo 20 del D.Lgs 75/2017 si considerano, per il conteggio dei periodi prestati con l’Ente che procede all’assunzione, oltre quelli maturati con contratto a tempo determinato anche quelli relativi alle collaborazioni coordinate e continuative e gli assegni di ricerca di cui all’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

La FLC CGIL da sempre ha sostenuto che le anzianità maturate con AdR e cococo dovevano essere valorizzate come previsto, a nostro avviso chiaramente, nell’art. 20 C.1 del D.Lgs 75/17, poi ulteriormente esplicitato nella circolare n.3 della FP del 23 novembre 2017. Il CNR con coraggio ha recepito e applicato tale norma, tant’è che il 27 dicembre 2018 dei circa 1.150 precari stabilizzati circa 450 avevano un’anzianità cd “mista”. Altri Enti, hanno invece interpretato la norma in senso restrittivo, non hanno tenuto conto delle anzianità “miste”, non hanno quindi stabilizzato molti precari. L’intervento normativo chiarificatore, da noi richiesto, si è reso poi necessario anche alla luce di una recente sentenza non positiva, seguita da una nota del MIUR, che richiamava gli Enti che ancora non avevano concluso le procedure di stabilizzazione a tenerne conto, quindi a non contabilizzare le anzianità miste.

Ora, alla luce di questo ulteriore intervento normativo il CNR non ha più alibi: deve procedere con l’assunzione anche dei C.1 Non Prioritari con anzianità mista.

La FLC CGIL auspica che l’Ente convochi in tempi ristretti i sindacati per un confronto sul tema “completamento procedura per la stabilizzazione”, confronto già richiesto nel corso dell’incontro con l’Amministrazione tenutosi il 10 ottobre scorso.

La FLC CGIL valuta positivamente quanto previsto dall’articolo 6, ma per completare il processo di stabilizzazione in atto, obiettivo previsto anche dall’intesa siglata il 24 aprile 2019, presupposto fondamentale è assegnare al CNR ulteriori risorse e finalizzarle al completamento della procedura di stabilizzazione di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori con i requisiti “Madia” compresi anche i circa 700 precari idonei ai bandi speciali attuativi del C.2, non rendendo possibile altri utilizzi da parte dell’Ente. Tali risorse si possono individuare sia nel FOE 2019 sia con appositi finanziamenti aggiuntivi nella prossima Legge di Bilancio. Serve anche che il Governo vigili affinché il CNR completi le procedure nei tempi previsti dalla norma.

Quindi bene la norma, ma non basta.

Adesso ci aspettiamo dal Governo che gli impegni assunti vengano rispettati attraverso specifici interventi di carattere economico-finanziario, dal CNR un immediato avvio del Tavolo di confronto per definire tempi e modi per il completamento della stabilizzazione di tutti i precari con i requisiti “Madia”

Tutti nessuno escluso.

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