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CNR, a proposito di assegni di ricerca

Nel nuovo Disciplinare deliberato dal Consiglio di Amministrazione permangono, a nostro parere, alcuni elementi restrittivi.

12/04/2011
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Finalmente al CNR possono ripartire le procedure per il conferimento degli assegni di ricerca. Il MIUR ha approvato la modifica regolamentare per il conferimento degli assegni e, conseguentemente il CdA nella seduta del 23 marzo us. ha deliberato il nuovo Disciplinare modificato ai sensi dell’art. 22 della L. 240/10. Il testo del nuovo Disciplinare è consultabile sul sito: www.urp.cnr.it.

Riguardo alla determinazione dell’importo minimo degli assegni, che deve essere definito da apposito decreto MIUR, a tutt’oggi il provvedimento, pur essendo stato predisposto dal Ministero, non risulta ancora registrato dalla Corte dei Conti. Nelle more di tale registrazione l’Ente ha disposto che siano avviate le procedure il conferimento degli assegni di ricerca e si tenga conto degli importi (16.138€ - 19.367€) applicati ai sensi del D.M. del 2004.

Nel merito del Disciplinare constatiamo il permanere di alcuni elementi, a nostro avviso restrittivi, nonostante le osservazioni da noi presentate.

Il nuovo Disciplinare continua a prevedere che gli assegni possano essere attivati solo sui progetti di cui è titolare un Ricercatore e che il contraente sia in possesso della laurea. Ciò conferma la visione distorta di questa Amministrazione che ignora il grande contributo che altre figure professionali quali Tecnologi e Tecnici danno alla ricerca.

La legge non limita la possibilità di conferire gli assegni di ricerca ai soli laureati, in quanto all’Art. 22 comma 2 stabilisce che: “Possono essere destinatari degli assegni studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo dei soggetti di cui al comma 1. I medesimi soggetti possono stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione al bando; in assenza di tale disposizione, i suddetti titoli costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni". Ovvero, bando per bando, si può imporre il requisito della laurea, ma, in linea generale, l’assegno può essere conferito anche a personale tecnico di comprovata esperienza.

Analogamente la Legge non indica unicamente i Ricercatori quali possibili Responsabili della ricerca sulla quale è attivato l’Assegno.

Continuiamo a non capire l’Amministrazione che limita, oltre i vincoli stessi della legge, questa tipologia contrattuale.

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