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Copertura posti di DSGA, la FLC CGIL Sardegna si appresta a dare battaglia

Dopo la Lombardia, continuano le prese di posizione nei riguardi della decisione del MIUR di non procedere alla contrattazione regionale sui criteri di utilizzazione del personale.

10/08/2011
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 A cura della FLC CGIL Sardegna

L'U.S.R. emana in data odierna la Nota prot. n. 10780, avente ad oggetto: le modalità di utilizzazione del personale assistente amministrativo su posti di DSGA vacanti tutto l’anno, nei casi in cui non sia possibile la copertura di questi posti né con nomina di supplenti (per esaurimento delle graduatorie di ex responsabili amministrativi), né con incarico a personale interno alla stessa scuola (vedasi art. 56 commi 4 e 5 del Ccnl/07).
 
Noi, pur riconoscendo che con l'U.S.R. si è discusso sull'argomento e dando atto al medesimo che ha condiviso la nostra posizione di rifarsi, nella regolamentazione, ai criteri previsti nell'art. 11 bis della "Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2011/2012" siglato il 12 maggio 2011 dal Miur e dai sindacati, contestiamo e denunciamo che sulla materia non si sia svolta formalmente la contrattazione regionale.
 
Anche a livello nazionale si era accettato che il MIUR, dopo un tentativo di rimuovere le obiezioni del Ministero della Funzione Pubblica ad una completa sottoscrizione del contratto integrativo nazionale, anche nella parte prevista all'art. 11 bis, desse attuazione, in via provvisoria persino con atto proprio (anche, ad esempio, con semplice circolare), ai contenuti dell’art. 11-bis concordato nella pre-intesa, ma ad una unica condizione: che i criteri per la definizione degli elenchi provinciali non siano definiti unilateralmente dalla singole Direzioni Scolastiche regionali, ma concordati con le Organizzazioni Sindacali regionali.
 
Questo perché, pur in assenza della sottoscrizione del Ccni sulle utilizzazioni che deve regolare la materia, deve essere chiaro che anche in ambito territoriale regionale il CCNL/07 (art. 4 c. 3 lett. d) prevede la contrattazione sui “criteri di utilizzazione del personale”, passaggio che non può essere eluso con atti unilaterali.
 
Così non è stato!
 
Per quanto riguarda la compilazione delle graduatorie provinciali ai fini del conferimento degli incarichi abbiamo anche manifestato, in ragione dell'esperienza, perplessità sul troppo punteggio dato a titoli culturali non attinenti la specifica funzione (non specifici), risultando penalizzata al confronto l'esperienza anche pluriennale fatta nell'esercizio della funzione.
 
È chiaro che non possiamo accettare che si violi il diritto alla contrattazione a qualunque livello: anche regionale e di scuola.
 
Si tratta di una palese violazione del CCNL del comparto scuola laddove, all'art. 4, prevede che i criteri di utilizzazione del personale siano oggetto di contrattazione regionale.

Una decisione inaccettabile perché delegittima il ruolo del sindacato e modifica unilateralmente in contratto stesso. L'amministrazione, in base a quanto dispone il DLgs n. 165/01, non ha alcuna competenza unilaterale a conferire incarichi di funzioni superiori, salvo che per incarichi dirigenziali. Per questa ragione è illegittimo assumere decisioni al di fuori di norme regolate per contratto.
 
Daremo battaglia, anche legale, per riaffermare il ruolo del sindacato, il rispetto del CCNL, per rivendicare trasparenza e per evitare decisioni unilaterali e discrezionali da parte dell'amministrazione.