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Università di Lecce: sottoscritto il contratto integrativo per il trattamento accessorio del personale delle categorie B/C/D per l’anno 2018

Nel dettaglio i contenuti dell’accordo nel report a cura della FLC CGIL Lecce e della RSU FLC CGIL Unisalento.

27/06/2019
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Il 20 giugno 2019 si è tenuta la riunione di contrattazione decentrata, all’esito della quale, dopo un ampio confronto sia con la parte pubblica sia con tutti i rappresentanti sindacali presenti, è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Integrativo (CCI) per il trattamento accessorio del personale delle categorie B/C/D per l’anno 2018.

Ci piace evidenziare la considerazione che il Direttore Generale ha espresso, alla fine della lunga giornata, con la quale ha affermato che il contratto che ne è scaturito è migliorativo rispetto a quello proposto dall’Amministrazione e che un confronto sano e produttivo porta sempre a risultati migliori. 

Ricordiamo che la proposta iniziale di parte pubblica prevedeva la sottoscrizione di un accordo triennale. La FLC CGIL, d’intesa con alcune sigle e rappresentanti sindacali, hanno ritenuto di approvare l’accordo per il solo anno 2018, al fine sia di valutare eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie per l’anno 2019 per effetto di un possibile rinnovo a breve del CCNL comparto istruzione, sia per verificare la possibilità di proporre nuovi istituti oppure di incrementare le somme stanziate per quelli già previsti, in relazione alle risorse disponibili del fondo produttività per il 2019. 

La struttura dell’accordo è stata modificata per rispondere pienamente a quanto previsto dagli artt. 63, 64 e 20 del CCNL comparto istruzione 2016-2018.

Sottolineiamo che, nonostante l’esiguità generale del Fondo, le risorse disponibili alla contrattazione per l’anno 2018 risultano superiori di oltre 40.000 € rispetto all’anno precedente e questo ha consentito di incrementare l’importo complessivo da destinare alle performance organizzativa e individuale, di incrementare la somma riservata all’indennità di sportello e di mantenere invariati gli importi di altri istituti.

Si tratta pur sempre di incrementi non sufficienti a garantire un adeguato trattamento accessorio al personale ed è per questo che riteniamo indispensabile uno sforzo collettivo per l’individuazione di procedure atte ad impinguare il fondo con le quali dare credibilità e sostegno agli istituti esistenti ed essere in grado di prevederne dei nuovi alla luce degli adeguamenti normativi e contrattuali futuri.

L’ammontare del Fondo deliberato il 27-11-2018 dal CdA con Delib. n. 315 è 571.700,91 €, di cui 82.815,80 € destinate alle PEO e 5.870,48 € quali Incentivi per attività di PRogettazione (IPR) previsti dalla normativa di riferimento.

Dall’importo complessivo del Fondo sono state accantonate: le risorse per l’Indennità Mensile Accessoria (IMA) per 270.000,00 €, la spesa sostenuta nell’anno precedente per le Indennità di Responsabilità per il personale di Cat D (IRD), pari a 70.350,00 €, quale importo minimo da garantire ai sensi dell’art. 64 c. 1 del CCNL vigente e 2.000 € come Budget di Riserva (BR). 

Quindi le risorse del fondo che residuano per la CCI ammontano a 140.664,63 € e costituiscono il Fondo Disponibile (FD). 

571.700,91 -

FONDO delib. dal C.d.A.

140.664,63 -

FD

71.722,41 -

POR

270.000,00 -

IMA

20.097,09 -

PIN

82.815,80 -

PEO 2018

16.242,00 -

IRC cat. C

70.350,00 -

IRD cat. D

15.000,00 -

IS

5.870,48 -

IPR

10.074,00 -

IG

2.000,00 =

BR

6.029,13 -

DIP

140.664,63

FD per CCI

1.500 =

DPO e AI

0,00

residuo

Il FD è stato ripartito per come di seguito:

  • Indennità di Responsabilità (IRC) per il personale di Cat. C sono impegnati 16.242,00 € 
  • Indennità di Guida (IG) 10.074 €
  • Indennità di Sportello (IS) 15.000 €
  • Indennità Data Protection Officer (DPO) e Auditor Interno (AI) (entrambe attività a rischio) 1.500 €
  • Performance ORganizzativa (POR) 71.722,41 € (50,99% del FD)
  • Performance INdividuale (PIN) 20.097,09 €
  • DIfferenziazione Premi (DIP) 6.029,13 € (30% della PIN)

Nel merito dell’accordo, si è stabilito quanto segue:

a) Riconoscimento di 6 mensilità IMA, prevedendo che le somme disponibili, pari a 270.000 €, siano interamente corrisposte nell’anno, distribuendo eventuali residui anche per frazioni di mensilità oltre alle sei garantite. Purtroppo il limite normativo prevede l’impossibilità di superare la spesa dell’anno precedente per questo istituto. Negli anni passati i rappresentanti della FLC CGIL, hanno sempre proposto di destinare la maggior parte del fondo al finanziamento di questo istituto, ma grazie alla miopia, di qualche rappresentante sindacale, con la testa piegata sul proprio orticello, questo non è stato possibile, con un danno acclarato per i lavoratori.

b) Indennità di responsabilità per categoria D e C – gli importi stanziati sono rimasti in linea con le somme erogate per l’anno 2017, sebbene, in attuazione al CCNL vigente, sono state distinte le somme per le responsabilità per la categoria D, in quanto indisponibili alla contrattazione nei limiti della spesa sostenuta per l’anno precedente. 

c) Performance organizzativa, individuale e differenziazione premi individuali. Rispetto al 2017 le somme disponibili e stanziate per la performance organizzativa e individuale sono aumentate di circa 27.000 €, a cui si aggiungono 6.029,13 € di maggiorazione della performance individuale, introdotti dall’art. 20 del CCNL, da distribuirsi in favore del personale che, nel 2018, abbia ottenuto le valutazioni più elevate (100/100) e che sia risultato maggiormente presente in servizio. Nel calcolo della presenza in servizio non si terrà conto del periodo di astensione obbligatoria per maternità.

d) Indennità di guida. Per l’anno 2018 è stato confermato l’importo di 10.074 € complessivamente destinato a detto istituto, e i criteri previsti nell’accordo 2017 per l’attribuzione dell’indennità in relazione alla tipologia di attività. È stato evidenziato che per le prossime annualità andrà rivisto tale importo alla luce del numero degli autisti che rimarranno in servizio. 

e) Incremento delle risorse destinate all’indennità di sportello. Da un’analisi dei dati relativi alla corresponsione di detta indennità, di cui siamo stati promotori come RSU, è emerso che l’intento iniziale di riconoscere il maggior impegno nell’attività di sportello profuso dalle strutture di segreteria studenti (si ricorda che nell’accordo relativo all’anno 2017, era stato previsto un importo massimo differenziato e più elevato proprio per il personale di segreteria) è stato, di fatto, vanificato dall’erogazione dell’indennità per i giorni di “effettivo sportello”, tenuto conto che molti uffici e strutture destinatarie dell’istituto sono caratterizzate, per la tipologia di servizio offerto, da uno sportello continuo o garantito per l’intera settimana. Di contro, l’attività di sportello della segreteria, garantita in giorni e orari definiti in quanto incompatibile, per l’intensità della stessa, con le ulteriori attività di back-office, ha determinato una quasi parificazione delle indennità riconosciute per tutti gli uffici. In assenza di orari di sportello omogenei tra tutte le strutture interessate e di sistemi diffusi di rilevazione del flusso di utenza, necessari per riconoscere tale indennità su parametri oggettivi, si è convenuto di riconoscere tale indennità al solo personale che effettivamente ha svolto attività di sportello, sulla base dei giorni effettivi di presenza in servizio.

All’esito del confronto tra tutti i rappresentanti sindacali e la parte pubblica, si è addivenuti ad una proposta che individua un’indennità massima di sportello differente in relazione all’entità e alla tipologia di sportello garantita, ovvero:

  • Massimo 300 € per il personale che ha effettivamente svolto attività di sportello nelle segreterie studenti;
  • Massimo 230 € per il personale che ha effettivamente svolto attività di sportello nelle segreterie servizi agli studenti (segreterie didattiche) e nell’ufficio relazioni internazionali;
  • Massimo 130 € per il personale che ha effettivamente svolto attività di sportello nei restanti uffici e strutture indicate nell’accordo.

Accogliendo una proposta di parte pubblica, è stata inoltre prevista un’indennità di ulteriori 70,00 € per il personale che ha svolto attività di sportello per il PF24, quale riconoscimento minimo per le attività svolte da alcune unità di personale in aggiunta ai compiti e doveri d’ufficio.

È stata, infine, accolta da tutti i rappresentanti sindacali e dalla parte pubblica la proposta di altro rappresentante sindacale di riconoscere un’indennità di 20 € giornalieri al personale che garantisce l’apertura degli uffici deputati a garantire i servizi essenziali nel periodo di chiusura obbligatoria estiva e invernale delle strutture universitarie.

f) Indennità per attività con particolari profili di rischio (DPO e Auditor), prevedendo un importo complessivo di euro 1.500 €. Con riferimento alla funzione del DPO, la FLC-CGIL ha fortemente contrastato, sin dalla precedente riunione di contrattazione dell’08/04/2019, la proposta di parte pubblica di riconoscere un’indennità al DPO tra le risorse destinate alle posizioni organizzative, avendo appurato che non risultano atti che inquadrano tale funzione tra le posizioni di responsabilità conferite ai sensi dell’art. 91 del CCNL. Dopo approfondito confronto, si è giunti ad una mediazione eliminando detta funzione dalla sezione relativa agli incarichi di responsabilità e prevedendo un riconoscimento di un importo di 300 € per l’anno 2018, quale indennità di rischio connessa alla specifica attività. 

Tenuto conto che la funzione del DPO non rappresenta certamente l’unica situazione in cui il personale interno assume incarichi caratterizzati da un elevato profilo di rischio “personale”, è stata proposta e introdotta anche una indennità minima per gli incarichi di auditor di progetti finanziati da enti e soggetti esterni, conferiti a titolo gratuito al personale iscritto ad apposito albo interno, pari al massimo a 150 € annui per auditor. Al fine di non trascurare, per l’anno 2019, situazioni analoghe a quelle appena rappresentate, la FLC CGIL intende acquisire ogni dato utile su incarichi, conferiti a titolo gratuito al personale interno e non già connotati come incarichi di responsabilità o funzioni specialistiche, a cui corrispondono profili di rischio “personale” in merito all’attività svolta. Precisiamo che, che in presenza di un’adeguata regolamentazione interna, detti incarichi aggiuntivi, come anche le attività di sportello PF24, non dovrebbero essere retribuiti su risorse del Fondo PTA, riducendo le somme già esigue dello stesso, ma trovare adeguata copertura su risorse dell’Amministrazione e/o risorse esterne.

g) Innalzamento del tetto da 700 a 1100 € annui lordi ai fini della corresponsione dell’indennità di performance, in presenza di compensi incentivanti erogati per l’attività di progettazione e per l’attività di conto terzi, sulla base dei vigenti regolamenti.

In merito al 3˚ punto dell’O.d.G. “Contratto collettivo integrativo per la definizione dei criteri generali per la concessione dei benefici di natura assistenziale e sociale in favore del personale tecnico - amministrativo - Anno 2018”, non è stato possibile sottoscrivere l’accordo proposto in quanto l’ipotesi presentata dall’amministrazione non prevedeva la definizione dei criteri per l’adozione di misure di welfare integrativo in favore del personale delle categorie B, C e D secondo la disciplina di cui all’art. 67 del CCNL. Ricordiamo, infatti, che il nuovo contratto nazionale stabilisce che la contrattazione integrativa disciplina la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, ampliando la possibilità di adottare ulteriori misure rispetto a quelle previste della precedente normativa. Si tratta di mettere a punto nuove misure in favore dei lavoratori in tema di welfare. La FLC-CGIL si è dichiarata disponibile a sottoscrivere l’accordo per il solo anno 2018 solo se fossero stati riportati in calce all’ipotesi i criteri adottati per la definizione dei sussidi senza demandare a regolamenti di ateneo del 2003 o comitati che non sono più in linea con quanto previsto dal nuovo CCNL.

La mancata sottoscrizione dell’accordo, diversamente da quanto recentemente sostenuto da un paio di RSU disattenti, non comporterà ulteriori ritardi rispetto alla programmazione della stessa amministrazione che avrebbe comunque portato l’eventuale ipotesi sottoscritta nel CdA di agosto. Infatti la prossima contrattazione su questo punto sarà convocata il 9 luglio.

In riferimento alla composizione dei tavoli tecnici (4˚ e 5˚ punto dell’O.d.G) invitiamo l’amministrazione a non compiere forzature rispetto alla disciplina sancita nell’art. 42 comma 1) del CCNL che riportiamo integralmente: “la contrattazione integrativa per le Università si svolge tra la delegazione datoriale costituita dall’amministrazione e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e la RSU.” I tavoli tecnici, le commissioni di natura o provenienza contrattuale non possono avere una composizione che contrasta con la disciplina sancita nell’articolo precedentemente citato e l’accordo quadro collettivo del 4/12/2017. 

Infine, abbiamo segnalato all'amministrazione che alcuni regolamenti interni frutto di vecchissimi accordi sindacali, come quello sulla mobilità del personale interno prevedono, un numero limitato di soli 4 componenti di parte sindacale che sono insufficienti a garantire, per i fatti esposti prima, l’applicazione corretta del CCNL. Pertanto abbiamo chiesto di adeguare, con estrema urgenza, tutti i regolamenti sulle materie di derivazione contrattuale prevedendo la giusta composizione.