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Universita' di Roma "La Sapienza": Decreto rettorale di inquadramento dei tecnici laureati nel ruolo dei ricercatori

Decreto rettorale di inquadramento dei tecnici laureati nel ruolo dei ricercatori

21/01/2000
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

IL RETTORE

VISTO il T.U. delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con R.D. 31/8/1935 n. 1592;

VISTO il D.P.R. I 1 luglio 1980 n. 382;

VISTA la legge 19 novembre 1990 n. 341;

VISTO il D.leg. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.leg. 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l'art. 73 comma 3;

VISTA la legge 23 dicembre 1996 n. 662;

VISTO il D.M. 31 luglio 1997 che traccia le linee guida per la stipula delle convenzioni fra Università e Regioni;

VISTA la legge 19 ottobre 1999 n. 370, ed in particolare il comma 10 dell'articolo 8;

CONSIDERATO che la espressa dizione dell'art. 8 comma 10 della legge 370/99 porta ad escludere la semplice equiparazione a livello funzionale del personale di cui all'art. 6 comma 5 dei D.leg. 502/92 ai ricercatori universitari;

CONSIDERATO che tale ipotesi appare suffragata dalla natura delle norme dichiarate applicabili, in quanto il richiamo all'art. 12 commi 1, 2, 3, 4, 6, 7 della legge 341/90 comporta automaticamente il conferimento dei diritti e l'assolvimento degli obblighi previsti dalle norme sullo stato giuridico dei ricercatori, con l'espressa applicazione degli artt. 30, 31 e 32 del D.P.R. 382/80, che disciplinano lo stato giuridico dei ricercatori;

CONSIDERATO che l'assolvimento obbligatorio di attività didattica di cui all'art. 12 comma 7 - per svolgere la quale occorre adeguarsi a orari di lavoro non scelti dal docente ma eterodeterminati - risulta incompatibile con l'attività tecnico amministrativa, sempre vincolata ad orari di lavoro tipizzati;

CONSIDERATO che l'art. 1 della Legge 662/96 sancisce anche per il personale di cui all'art. 6/502 la incompatibilità riguardo all'attività extra moenia;

CONSIDERATO che l'art. 73 del D.Legge 29/93 prevede anche per lo stesso personale l'obbligo di iscrizione agli albi professionali;

CONSIDERATO che l'art. 8 comma 3 del D.M. 31 luglio 1997 afferma per tutto il personale medico l'inscindibilità delle tre attività di didattica ricerca e assistenza;

RITENUTO pertanto che la disposizione di cui alla Legge 370/99 appare come l'ultimo e definitivo passaggio di una complessa evoluzione normativa che ha condotto il personale di cui all'art. 6 comma 5 del D.Leg. 502/92 da uno status di personale non docente ad uno status di personale docente;

CONSIDERATO l'opportunità di provvedere, anche ai fini di evitare dispendiosi contenziosi;

DECRETA Per effetto dell'art. 8 della Legge 370/99 il personale di cui all'art. 6 del D.Leg. 502/92 sottoelencato che svolge funzioni assistenziali è inquadrato a decorrere dal 27 ottobre 1999 nel ruolo dei ricercatori universitari.

IL RETTORE
Prof. Giuseppe D'Ascenzo