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Ricercatori e tecnologi: sentenze favorevoli su riconoscimento dei periodi prestati a tempo determinato

Le buone notizie arrivano da Bologna. Finalmente è stato ripristinato un diritto innegabile.

11/01/2013
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A cura della FLC CGIL Emilia Romagna

Il Tribunale di Bologna, tra il mese di novembre e dicembre 2012, si è ripetutamente pronunciato in maniera favorevole alle istanze di alcuni ricercatori e tecnologi del CNR e dell'INAF di Bologna, in merito alla richiesta di riconoscimento giuridico ed economico dei periodi prestati a tempo determinato antecedenti alla stabilizzazione o all'assunzione tramite concorso, per la maturazione delle fasce stipendiali all'interno del profilo.

Come da sempre sostenuto dalla FLC CGIL, il diritto al riconoscimento dei periodi di lavoro prestati a tempo determinato è stato ristabilito anche in forza della sentenza della Corte di giustizia europea del 18 ottobre 2012 che mette definitivamente una pietra tombale alle innumerevoli interpretazioni in materia.

La FLC CGIL accoglie questa sentenza cristallina con soddisfazione dopo aver lanciato negli anni scorsi una campagna capillare su questo punto ed aver coinvolto centinaia di lavoratori del comparto nel difficile percorso vertenziale al fine di riconquistare un diritto innegabile.
Una domanda sorge spontanea: quanto ancora perdurerà l'atteggiamento negativo delle amministrazioni degli enti di ricerca e quanti soldi del contribuente saranno ancora disposti a bruciare per avversare questo diritto dei loro dipendenti?

La FLC CGIL rilancia la campagna vertenziale e sollecita tutti i ricercatori e tecnologi, che hanno prestato servizio a tempo determinato e che ancora non avessero aderito al percorso vertenziale, a rivolgersi presso le nostre sedi locali per avere tutta l'assistenza ed avere il riconoscimento dei propri diritti.

Di seguito un estratto di una delle sentenze di un lavoratore stabilizzato del CNR, del tutto analoghe quelle per i dipendenti INAF e di personale entrato per pubblico concorso: "La domanda del ricorrente è fondata, in forza della pronuncia della Corte di giustizia della Comunità Europea del 18-10-2012 (sesta sezione), che ha statuito che qualora le funzioni svolte dai lavoratori nell'ambito di precedenti contratti a tempo determinato, siano identiche a quelle svolte dopo la stabilizzazione del rapporto di lavoro con l'Amministrazione, devono essere computati nell'anzianità di servizio del dipendente stabilizzato, anche i periodi di lavoro svolti nell'ambito di precedenti contratti di lavoro a tempo determinato.

Pertanto, nella presente fattispecie, [omissis] Ha diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata, con decorrenza dal [omissis], con ogni ulteriore conseguenza giuridica e stipendiale.
Inoltre, il giudice [--] Condanna il CNR ad operare il suddetto reinquadramento professionale ed a corrispondere le differenze retributive, con interessi legali dalla mora al saldo.
Condanna il CNR alla rifusione delle spese processuali a favore di parte ricorrente […].

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