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Utilizzazione su più materie liceo musicale, la FLC CGIL Benevento vince in tribunale

Accolto il ricorso proposto da una nostra iscritta. Disapplicata una nota dell’Ufficio scolastico regionale della Campania nella parte che contrasta con quanto disposto dal contratto nazionale e dal contratto integrativo regionale sulle utilizzazioni del personale docente nei licei musicali.

28/12/2017
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A cura della FLC CGIL Benevento

La FLC CGIL Benevento esprime viva e profonda soddisfazione per la sentenza del Tribunale di Benevento n. 152 del 18 dicembre 2017.

In essa il giudice, Dott.ssa Cassinari, ha accolto il ricorso proposto da una nostra iscritta, patrocinata dall’Avv. Pasquale Biondi dell’Ufficio Vertenze della Camera del Lavoro di Benevento, in merito alla disapplicazione, in quanto illegittima, della nota a firma del Direttore generale dell’USR Campania, nella parte in cui, in violazione di quanto disposto dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo e dal Contratto Integrativo Regionale per la Regione Campania, dispone, con riguardo alle utilizzazioni del personale docente nei licei musicali per l’anno scolastico 2015/2016, che “sulle nuove utilizzazioni non saranno consentite combinazioni di più insegnamenti”.

La docente di pianoforte, già di ruolo presso un istituto comprensivo, veniva utilizzata per 10 ore nella materia “Laboratorio Musica d’insieme - Canto (corale)” presso un liceo musicale. La sua richiesta di completamento dell’utilizzazione per 8 ore di insegnamento della disciplina “Canto” nello stesso Istituto, però, le veniva negata in ossequio alla nota dell’USR Campania. La FLC CGIL, con il ricorso, ha dimostrato che il provvedimento volto ad impedire l’utilizzazione su più materie (e su più sedi) non era legittimo rispetto al Contratto Nazionale sulle Utilizzazioni, in cui dette limitazioni non erano contemplate.

Purtroppo, il limite nell’utilizzo su più sedi non si è potuto riportare in giudizio, in quanto non rientrava nel caso in cui era incappata la nostra iscritta, ma lo si può certamente dare per acquisito, per analogia, con il limite imposto per insegnare più materie.

Questo perché non sempre i lavoratori che sentono lesi i loro diritti sono disponibili ad affrontare un giudizio per tutelare un principio. Vuoi per il timore di essere condannati al pagamento delle spese processuali nel caso il giudice respinga il ricorso; vuoi per quello, in caso di vittoria, di non avere altro che la soddisfazione di avere ragione.

C’è da prender atto, infatti, che purtroppo in certi casi - come in quello della nostra ricorrente, datato 2015 - il diritto finirà probabilmente per non portarle alcun beneficio concreto, potendo lei – al più – intentare un’azione risarcitoria che, a distanza di tanto tempo, non sarà comunque idonea a ristorare il danno subito.

Il giudice ha condannato Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ambito Territoriale per la Provincia di Benevento e l’istituzione scolastica al pagamento delle spese di lite per un valore pari a euro 900,00, in aggiunta al rimborso forfettario per spese generali di euro 259,00.

Il problema, come sempre, è che in mentre in caso di sconfitta il lavoratore paga di tasca propria, quando è l’Amministrazione a sbagliare, a farne le spese non sono di certo coloro che hanno male applicato la norma.