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Università di Chieti-Pescara: grande vittoria dei lavoratori dopo tre anni di lotta

Il Giudice del Lavoro ripristina l’IMA, componente strutturale dello stipendio.

26/05/2017
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A cura della FLC CGIL Chieti e Pescara

È una data storica, quella del 25 maggio 2017, per le lavoratrici e i lavoratori dell’Università "G. d’Annunzio" di Chieti – Pescara, che hanno visto finalmente risolta in loro favore la grave controversia iniziata nell’agosto 2014, quando con atto unilaterale del direttore generale, Filippo Del Vecchio, è stata sospesa l’erogazione del trattamento economico accessorio denominato “indennità mensile accessoria” (IMA).
Oltre trecento amministrativi e tecnici hanno visto decurtata dal proprio stipendio la somma di circa 300 euro mensili, con la ovvia conseguenza di creare ad altrettante famiglie gravi situazioni di disagio economico. Dall’agosto del 2014 ad oggi, sono trascorsi tre anni densi di trattative, che hanno visto le Organizzazioni sindacali dell’Ateneo (FLC CGIL, Cisl-Univ, Uil-Rua, Csa-Cisal) e la RSU farsi portavoce delle giuste richieste dei dipendenti attraverso un lavoro certosino di ricerca, di ricostruzione e di interpretazione dei dati, oltre che di continuo confronto/scontro con una governance spesso sorda e assai poco ricettiva nel rispetto di accordi da essa stessa sottoscritti.
E finalmente il giorno della vittoria è arrivato: con Sentenza n. 134/2017, il Giudice del lavoro di Chieti ha accolto il ricorso dei lavoratori della d’Annunzio condannando “la parte resistente a ripristinare in favore di ciascuno dei ricorrenti il pagamento dell’indennità mensile accessoria maturata dal 01.08.2014, nella misura prevista dal contratto collettivo integrativo del 25.02.2005”, oltre che le spese processuali.
l giudice, in sostanza, ha confermato con la sua decisione che l’Ima è una componente strutturale del trattamento economico, derivando da un accordo legittimamente sottoscritto nel mese di febbraio 2005 secondo le previsioni del Contratto di Lavoro (e perfezionato dal pronunciamento degli Organi) e che pertanto l’Ateneo non poteva unilateralmente privare i lavoratori di un trattamento retributivo spettante per lo svolgimento dell’attività lavorativa. “La mancata corresponsione dell’indennità mensile accessoria, sia pure determinata da rilievi ispettivi, urta contro il principio di irriducibilità ed intangibilità della retribuzione”.
Naturalmente rimangono aperte ed irrisolte tutte le questioni relative alla gestione del Fondo Accessorio anche a seguito delle decisioni assunte in merito dal MEF.
Confidiamo che con la nuova Amministrazione sarà possibile affrontare i problemi, anche del Fondo Accessorio, nell’ambito di ricostruite e finalmente corrette relazioni sindacali.