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Visite specialistiche, per il Tar sono malattia

Annullata la circolare della Madia

21/04/2015
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ItaliaOggi

Carlo Forte

La circolare della Funzione pubblica, con la quale è stato imposto ai dipendenti pubblici di utilizzare i permessi per motivi personali, quando devono sottoporsi a visite specialistiche, è stata annullata dal Tar del Lazio con una sentenza depositata il 14 aprile scorso (5714): la regolazione di questa materia è di competenza del tavolo negoziale. E dunque, la Funzione pubblica non ha titolo a regolarla autonomamente con circolare o altri atti amministrativi. Va detto subito che le sentenze del Tar del Lazio, quando dispongono l'annullamento di atti amministrativi, valgono per tutti. Dal 14 aprile scorso, dunque, la circolare annullata non esiste più. E ciò dovrebbe sgombrare il campo dagli equivoci in questa delicata materia che, giova ricordarlo, regola anche i controlli medici che vengono effettuati periodicamente dai malati di cancro. Non sono rari i casi di lavoratori che, sebbene gravemente ammalati, non hanno potuto imputare a malattia le assenze per visite specialistiche e, dopo avere esaurito i permessi previsti dall'articolo 15 del contratto, hanno dovuto utilizzare l'aspettativa. Ciò proprio per effetto dell'interpretazione adottata dal dicastero guidato da Marianna Madia, spazzata via dal Tar con la sentenza del 14 aprile. E che rimarranno senza alcun risarcimento. Perché il Tar, avendo annullato (e non dichiarato nulla) la circolare, di fatto ne ha legittimato l'applicazione dalla data di emanazione della circolare (17.02.2014) fino alla data di pubblicazione della sentenza (14 aprile 2015). Adesso, però, la sentenza del Tar riporta in vita le norme contrattuali, che consentono ai lavoratori di imputare a malattia anche le assenze per visite specialistiche. E la sentenza è vincolante per tutti, dispiegando effetti fin dalla data di pubblicazione. E continuerà a farlo anche se l'amministrazione la impugnerà davanti al Consiglio di stato, fino all'emissione dell'eventuale ordinanza sospensiva o della sentenza definitiva


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