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Vaccini, una partenza graduale

Il Miur chiarisce tra l'altro che la norma sulla formazione delle classi slitta di un anno

22/08/2017
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ItaliaOggi

Le nuove disposizioni in materia di prevenzione vaccinale sono, dallo scorso 6 agosto, norme di legge per effetto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2017 della legge n. 119 del 31 luglio 2017 con la quale il Parlamento ha convertito in legge, con numerose modifiche il decreto legge 7 giugno 2017, n. 73. A settembre dunque si parte, anche se sarà una partenza graduale e l'anno che è alle porte dunque di transizione.

Indicazioni operative per l'applicazione delle predette disposizioni sono riportate nelle circolari n. 25233 del ministero della salute e n. 1622 del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entrambe datate 16 agosto 2017.

Nelle due circolari viene ribadito in via preliminare che la legge ha esteso a dieci – erano quattro in precedenza – le vaccinazioni obbligatorie e gratuite per i minori in età compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati (anti-poliomielitica; anti-difterica; anti-tetanica; anti-epatite B; anti-pertosse; anti-Haemophilus influenzae tipo B; anti-morbillo; anti-rosolia; anti- parotite; anti-varicella). I vaccini anti-meningococcica B e C; anti-pneumococcica e anti-rotavirus saranno anch'essi gratuiti, consigliati ma non obbligatori.

Viene inoltre confermato che la maggior parte delle disposizioni contenute nella legge troveranno applicazione gradualmente nell'arco di tempo compreso tra l'anno scolastico 2017/2018 e il 2019/2020. È dal 2019/2020, per esempio, che toccherà alle Aziende sanitarie locali (Asl), una volta ricevuto dalle scuole l'elenco delle iscritte e degli iscritti sino ai 16 anni di età, restituirlo con l'indicazione di coloro che eventualmente non risultino in regola con gli adempimenti vaccinali. Per la scuola dell'infanzia la mancata presentazione della documentazione attestante l'adempimento degli obblighi vaccinali comporterà la decadenza dell'iscrizione. Per i gradi di istruzione successivi non sono previste invece ricadute sull'accesso al servizio scolastico. A settembre, invece, la palla è in mano ai presidi.

I dirigenti scolastici, all'atto dell'iscrizione, devono chiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari dei minori fino a 16 anni, ivi compresi i minori non accompagnati, la presentazione di dichiarazioni o documenti atti a comprovare l'adempimento degli obblighi vaccinali. L'esonero, l'omissione o il differimento delle vaccinazioni non produrrà effetti penalizzanti se è dovuto a motivi di salute documentati dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del servizio sanitario nazionale ovvero previa attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia rilasciata dai suddetti medici e pediatri.

Nel caso in cui i genitori, i tutori o i soggetti affidatari dei minori non facciano somministrare il vaccino al minore entro i tempi fissati dalla Azienda sanitaria locale dovrà comunque essere loro comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a euro cinquecento.

Disposizioni transitorie scattano per l'anno scolastico 2017/2018: per accedere alle scuole dell'infanzia, ivi comprese quelle private non paritarie, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro il 10 settembre 2017. La mancata effettuazione della vaccinazione obbligatoria non permetterà la frequenza da parte del minore dei servizi educativi dell'infanzia.

Per accedere invece alle altre istituzioni scolastiche e ai centri di formazione professionale regionale, la documentazione dovrà essere presentata entro il 31 ottobre 2017. Tale documentazione potrà tuttavia essere sostituita dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47, dpr n. 445/2000. In tal caso la documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi vaccinali dovrà essere consegnata all'istituzione scolastica entro il 10 marzo 2018. Le circolari indicate in premessa precisano comunque che la mancata presentazione della documentazione nei tempi suddetti non determinerà la decadenza dall'iscrizione né impedirà la partecipazione agli esami.

Sulla formazione delle classi una importante precisazione è contenuta nella circolare della ministra dell'istruzione, Valeria Fedeli. Vi si legge che, limitatamente all'anno scolastico 2017/2018, non può trovare applicazione per le classi della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado la disposizione normativa di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legge n. 73/2017, che prevede che i dirigenti scolastici inseriscano, di norma, i minori che si trovino nelle condizioni di omissione o differimento delle vaccinazioni per accertato pericolo per la salute, in classi nelle quali siano presenti solo minori vaccinati o immunizzati. Un intervento, quello sulla formazione delle classi, che non sarebbe possibile organizzare così a stretto giro.

I dirigenti scolastici sono stati invitati a dare tempestiva informazione in merito alla presentazione della documentazione vaccinale, circa le indicazioni dettate per l'anno scolastico 2017/2018, utilizzando il sito web della scuola ed eventuali altri canali comunemente usati nei rapporti scuola famiglia. Per contro, e sempre per l'anno scolastico 2017/2018, il ministero della salute e il Miur avvieranno anche iniziative di formazione per il personale scolastico ed educativo nonché di formazione rivolto alle alunne e agli alunni sui temi della prevenzione sanitaria e in particolare delle vaccinazioni, anche con il coinvolgimento delle associazioni dei genitori e delle associazioni di categoria delle professioni sanitarie.

Anche gli operatori scolastici, e dunque docenti, ata, dirigenti scolastici, e non è chiaro se anche gli addetti esterni alle pulizie, dovranno entro il 16 novembre 2017 presentare alle istituzioni scolastiche presso le quali prestano servizio, utilizzando un apposito modello allegato alla citata circolare ministeriale n. 1622, una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del dpr 445/2000, comprovante la propria situazione vaccinale. le scuole così potranno consocere quali vaccini hanno fatto i propri dipendenti. Lo ribadisce il Miur.