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Utilizzazioni ma non per tutti

Sono off limits per i docenti immessi in ruolo nel 2019

21/07/2020
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ItaliaOggi

Carlo Forte

I docenti hanno tempo fino a venerdì prossimo, 24 luglio, per presentare la domanda di utilizzazione o di assegnazione provvisoria. Ma quest'anno c'è un ostacolo in più: la sospensione del diritto a partecipare alla mobilità per coloro che sono stati immessi in ruolo da concorso con effetti dal 1° settembre 2019 e per i docenti di ruolo che abbiano ottenuto il trasferimento su preferenza puntuale di scuola. Nel primo caso si tratta prevalentemente di docenti che sono stati immessi in ruolo in quanto tratti dalle graduatorie del concorso indetto con il decreto 85/2018. E cioè dei docenti che hanno partecipato all'ultimo concorso riservato agli abilitati. Per questi docenti la legge di bilancio del 2019 (145/2018, articolo 1, comma 792, lettera m) n. 3) ha previsto la preclusione dei diritti di partecipare alla mobilità per altri 4 anni oltre a quello in corso.

Il vincolo è stato introdotto prevedendo una modifica all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Modifica recepita unilateralmente dall'amministrazione con l'ordinanza ministeriale 182/2020. Fatto, questo, del tutto irrituale. L'articolo 1, comma 12, del contratto sulle utilizzazioni prevede, infatti, che le modifiche legislative debbano essere recepite e regolate in dettaglio al tavolo negoziale e non con una mera ordinanza.

La preclusione, peraltro, è stata implementata anche nel sistema informativo del ministero dell'istruzione. Tant'è che se un docente soggetto al vincolo tenta di inoltrare la domanda di utilizzazione o assegnazione provvisoria, all'esito della procedura sullo schermo del computer compare la seguente dicitura: «Il docente non può presentare domanda in organico di fatto: stato giuridico incompatibile con l'operazione richiesta».

Il vincolo non vale, invece, per i docenti che hanno partecipato, sempre al concorso indetto con il decreto 85/2018, ma che hanno avuto la fortuna di ottenere la pubblicazione della graduatoria di merito entro il 31 agosto 2018 e sono stati immessi in ruolo nel 2018. La norma sul vincolo, infatti, è entrata in vigore il 1° gennaio 2019 e, non potendo avere effetto retroattivo, si applica solo per le assunzioni effettuate nel 2019. Nel caso in cui questi docenti avessero effettuato per la prima volta o avessero ripetuto l'anno di prova nel corrente anno scolastico, potranno comunque partecipare alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie, ma dovranno presentare la domanda in formato cartaceo.

L'istanza dovrà essere presentata sempre entro il 24 luglio prossimo, ma i relativi movimenti saranno effettuati in coda alle operazioni (si veda la nota 18134 del 9 luglio scorso). E poi c'è il vincolo triennale per i docenti che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio ottenendo l'accoglimento della domanda per una cosiddetta preferenza analitica. E cioè per quegli insegnanti che abbiano ottenuto il movimento per un'istituzione scolastica che abbiano indicato nella domanda con il codice meccanografico dell'istituzione scolastica medesima.

In questi casi, l'art. 2, comma 2, del contratto sulla mobilità annuale prevede che: «il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni». Vi sono però delle eccezioni che si applicano sia al blocco previsto per i docenti assunti dal 1° settembre 2019, in quanto tratti dalla graduatoria del concorso indetto con il decreto 85/2018, che per i docenti già in ruolo che abbiano ottenuto il trasferimento o il passaggio su preferenza puntuale di scuola.

I blocchi non si applicano, infatti, ai soprannumerari trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata e ai titolari delle precedenze previste dalla legge 104/92 per i disabili con invalidità superiore ai 2/3 o per chi assiste un disabile in qualità di referente unico. Per quanto riguarda l'esenzione per i disabili e per chi li assiste, mentre non è prevista alcuna limitazione per i docenti con trasferimento o passaggio su preferenza puntuale di scuola, per i neoassunti dal concorso del 2018, l'esenzione vale «limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso».

Per i trasferiti su preferenza puntuale di scuola sono applicabili ulteriori esenzioni dal vincolo triennale se rientrano nelle condizioni previste per le altre precedenze regolate dall'articolo 13 del contratto sulla mobilità a domanda. Ciò vale, quindi, per gli amministratori locali che chiedano di avvicinarsi al comune dove svolgono il loro mandato e per i sindacalisti che rientrano al termine del mandato sindacale.

E vale anche per i coniugi di militari trasferiti d'autorità che chiedano l'assegnazione provvisoria in scuole ubicate nel comune di destinazione del coniuge. Il vincolo non si applica, inoltre, ai soggetti anche non disabili, bisognosi di cure continuative e ai docenti che rientrano dal collocamento fuori ruolo.


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