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Tecnica della Scuola: L'art.117 della Costituzione è contraddittorio

A questa conclusione perviene un importante documento approvato nei giorni scorsi dalla Commissione Istruzione e Cultura della Camera

31/12/1969
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La Tecnica della Scuola

di R.P.
A questa conclusione perviene un importante documento approvato nei giorni scorsi dalla Commissione Istruzione e Cultura della Camera che contiene i risultati dell'indagine conoscitiva sulla scuola superiore e sulla formazione professionale avviata dal Parlamento più di un anno fa.
L’attuale dettato costituzionale sulla ripartizione delle competenze in campo scolastico fra Stato e Regioni è quanto meno “contraddittorio”: è questa la conclusione alla quale perviene l’indagine conoscitiva sulla riforma della scuola superiore e sulla formazione professionale voluta dal Parlamento.
Il testo conclusivo dell’indagine è stato approvato nei giorni scorsi dalla Commissione Cultura e Istruzione della Camera.
“Il documento - spiega il presidente della Commissione Pietro Folena - illustra quelle che chiama "due ipotesi di riforma" che rispondono all'innalzamento dell'obbligo formativo, ovvero la riforma Moratti e l'ipotesi di riforma avanzata durante l'indagine conoscitiva da associazioni e sindacati”.
Secondo la “Riforma Moratti” l'obbligo di istruzione può essere adempiuto anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionali, che garantiscono l’acquisizione dei saperi considerati irrinunciabili in quanto corrispondenti a livelli essenziali di competenza.
“Questa innovazione - si legge nel documento approvato dalla Commissione - è un modo per rispondere al problema, integrando maggiormente il sistema di istruzione con le vocazioni del territorio e del relativo mondo produttivo”.
La seconda ipotesi è invece quella di “una radicale trasformazione della scuola stessa che bandisca la separazione tra il “sapere” e il “fare” così da rimuovere, in radice, il problema stesso: ovvero il dover scegliere se percorrere l'istruzione “classica” oppure la formazione o l'alternanza scuola-lavoro”. In questa ipotesi l'assolvimento dell'obbligo resta inevitabilmente dentro la scuola.
Anche per quanto riguarda il contesto costituzionale si aprono due strade divergenti.
La prima muove dalla convinzione che le Regioni, secondo quanto previsto dall’attuale dettato dell’art. 117 della Costituzione, abbiano competenze esclusive in materia di istruzione e formazione professionale.
“La seconda strada - si legge nel documento - è quella di definire meglio nell’art.117, seconda parte, l’istruzione e la formazione professionale come competenze concorrenti. In questo caso, l'istruzione e la formazione professionale sarebbero riportate anche nell’ambito della competenza dello Stato”.
Peraltro non bisogna dimenticare che la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha approvato nel luglio 2006 un documento di attuazione del Titolo V della Costituzione sottolineando che entro il 1° settembre 2009 dovranno essere individuate, a garanzia dell’unitarietà del sistema educativo, le norme generali ed i principi fondamentali di riferimento per la legislazione concorrente in materia di istruzione, nonché i livelli essenziali delle prestazioni per l’istruzione e formazione professionale di competenza esclusiva regionale.
Qualunque sarà la maggioranza che governerà il Paese da aprile in poi, il nodo dell’assetto normativo della sistema scolastico dovrà essere affrontato e risolto, in modo da chiarire una volta per tutte funzioni e competenze di Stato e Regioni.


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