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Supplenze annuali, ultime chiamate per i precari

Da gennaio possibili solo incarichi brevi o fino al 30 giugno. La competenza passa ai dirigenti

20/12/2016
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ItaliaOggi

Antimo Di Geronimo

Uffici scolastici, ultimi giorni per conferire gli incarichi di supplenza. Una volta decorso il termine del 31 dicembre, le eventuali disponibilità di posti o cattedre dovranno essere coperte con supplenze attribuite direttamente dai dirigenti scolastici. Il termine è previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera b) del regolamento sulle supplenze (decreto 131/2007). Che prevede anche la preclusione della possibilità di conferire incarichi di supplenza annuale (fino al 31 agosto) sulle cattedre vacanti e disponibili che dovessero rimanere scoperte dopo tale data. Pertanto, sulle nuove disponibilità, anche se vacanti e disponibili, i dirigenti scolastici potranno conferire supplenze solo fino al 30 giugno. Fatte salve le eventuali supplenze brevi a saltuarie per sostituire i docenti assenti.

La fase provinciale dell'attribuzione delle supplenze, dunque, si esaurirà al 31 dicembre prossimo, senza alcuna possibilità di proroga. Dopo di che, le supplenze su cattedre e posti che dovessero rendersi disponibili, a qualsiasi titolo, dovranno essere gestite dai dirigenti scolastici. Che dovranno attingere gli aspiranti dalle graduatorie di istituto. Ciò determinerà la preclusione dell'utilizzo delle graduatorie a esaurimento che, in ogni caso, sono utilizzabili solo ed esclusivamente dai dirigenti degli uffici territoriali o, su delega di questi, dai dirigenti delle scuole polo che, per prassi, gestiscono le operazioni una volta esaurita la tornata estiva di assunzioni di stretta competenza degli uffici territoriali. I dirigenti scolastici, dunque, una volta individuata una nuova disponibilità dopo il 31 dicembre dovranno procedere, in via prioritaria, allo scorrimento della I fascia della corrispondente graduatoria di istituto.

Vale a dire, l'elenco dove vengono collocati gli aspiranti docenti abilitati, già inclusi nella relativa graduatoria a esaurimento, della stessa disciplina di insegnamento della cattedra o del posto che si rende disponibile. La I fascia, peraltro, non contiene tutti gli aspiranti inclusi nella graduatoria a esaurimento, ma solo gli aspiranti che abbiano presentato domanda di inclusione nella scuola dove sia inserita la nuova disponibilità. La I fascia è a sua volta suddivisa in 3 scaglioni, che ricalcano la struttura delle attuali graduatorie a esaurimento. Nel primo scaglione risultano collocati gli aspiranti già inclusi nella I fascia delle graduatorie a esaurimento. Vale a dire, i docenti precari che al 25 maggio 1999, data di entrata in vigore della legge 124/99, risultavano inclusi nella graduatoria del cosiddetto doppio canale.

Nel secondo scaglione vengono collocati i precari, già inseriti nella II fascia delle graduatorie a esaurimento che, al 25 maggio 1999, avevano maturato i requisiti per essere inseriti nella graduatoria del doppio canale. Infine, nel terzo scaglione vengono inclusi gli aspiranti docenti abilitati dopo il 25 maggio 1999, già inclusi nella III fascia delle graduatorie a esaurimento. Gli aventi titolo ad essere destinatari delle proposte di assunzione su posti o cattedre resisi disponibili dopo il 31 dicembre, dunque, saranno individuati dai dirigenti scolastici delle scuole dove si verificheranno le nuove disponibilità scorrendo prioritariamente tutte e 3 gli scaglioni di cui si compongono le graduatorie di istituto di I fascia. Una volta esaurita la I fascia, i dirigenti procederanno con lo scorrimento della II fascia, sempre delle graduatorie di istituto, nella quale risultano attualmente collocati i docenti abilitati, non inclusi nelle graduatorie a esaurimento, che abbiano presentato a suo tempo la domanda di inclusione. Infine, se all'esito dello scorrimento della II fascia non sarà stato possibile individuare un aspirante docente disposto ad accettare la proposta, i dirigenti scolastici dovranno procedere con la III fascia: l'elenco di istituto dove vengono collocati gli aspiranti non abilitati.

Se all'esito dello scorrimento il dirigente scolastico non avesse trovato alcun aspirante disponibile, dovrà procedere con lo scorrimento delle graduatorie di istituto delle altre scuole. E se anche in questo caso la procedura dovesse dare esito negativo, potrà procedere a rivolgere la proposta di assunzione ai docenti collocati nella graduatoria interna dei docenti che abbiano presentato la cosiddetta messa a disposizione (cfr. Note Miur 9416 del 18 settembre 2013 e 9594 del 20 settembre 2013 e successivi richiami nelle circolari annuali sulle supplenze). Anche nel caso della messa a disposizione, infatti, il dirigente non potrà individuare il destinatario della proposta secondo mero gradimento, ma attenendosi rigidamente al principio del merito. Che si attua mediante la previa compilazione di un graduatoria e tramite lo scorrimento della stessa. Il principio, peraltro, discende direttamente dall'articolo 97 della Costituzione, il quale dispone che alle qualifiche del pubblico impiego si acceda per concorso oppure secondo le procedure previste dalla legge.


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