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Statali a digiuno fino al 2014

Ecco il decreto che Monti firmerà prima di lasciare il governo. Economia: atto dovuto. Nessun aumento anche per la scuola

26/02/2013
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ItaliaOggi

di Alessandra Ricciardi

Dalle parti di via XX Settembre, dove il decreto è stato lavorato in tandem con i tecnici del ministro della Funzione pubblica, Filippo Patroni Griffi, spiegano che si tratta di un atto dovuto. Vista la situazione del bilancio dello stato, non ci sarebbero le condizioni per far fronte a un aumento di stipendio in sede di rinnovo contrattuale per i 3 milioni di dipendenti pubblici.

Il decreto che sarà nei prossimi giorni alla firma del premier Mario Monti, su proposta di Patroni Griffi e del ministro dell'economia, Vittorio Grilli, è dunque solo un mettere nero su bianco un blocco dei contratti che era nell'aria già ai tempi dell'approvazione della legge di Stabilità. E su cui nessuno, neanche un esecutivo di centrosinistra, dicono rumors governativi, potrebbe fare diversamente. Il provvedimento, che ItaliaOggi ha letto, recita che «non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche cosi come individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e successive modificazioni». Nel novero del blocco contrattuale ricade dunque la scuola, che con il suo milione di lavoratori è il settore più corposo dell'intero pubblico impiego. La proroga comporta anche per il 2013 il blocco degli scatti di anzianitàdi dcoenti, ausiliari e amministrativi, che per gli anni passati sono stati recuperati in sede negoziale tra governo e sindacati. «Per il medesimo personale non si dà luogo, senza possibilità di recupero, al riconoscimento degli incrementi contrattuali eventualmente previsti a decorrere dall'anno 2011».

Ma non è finita, per gli anni 2013 e 2014 non ci sarà neanche la corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale: «In deroga alle previsioni di cui all'articolo 47 bis, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165 e successive modificazioni, e all'articolo 2, comma 35 della legge 22 dicembre 2008, n. 303, per gli anni 2013 e 2014 non si dà luogo, senza possibilità di recupero, al riconoscimento di incrementi a titolo di indennità di vacanza contrattuale che continua a essere corrisposta nelle misure di cui all'articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78/2010.

L'indennità di vacanza contrattuale relativa al triennio contrattuale 2015-2017 è calcolata secondo le modalità e i parametri individuati dai protocolli e dalla normativa vigenti in materia». Ci sarà infatti un nuovo meccanismo per individuare anche l'inflazione da recuperare, avendo mandato in soffitta il parametro europeo dell'Ipca.


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