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Split payment, questo sconosciuto

Con la Legge di Stabilità sorgono dubbi sul pagamento delle fatture del 2015 per le PA.

11/01/2015
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Teresa Polsinelli

on la legge di Stabilità è passata anche una misura importante contro l’evasione fiscale, il cosiddetto Split payment. È infatti stata apportata una modifica al d.P.R. 633/1972, con l’introduzione, al comma 629, dell’art. 17-ter, riguardante le operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici.

Testualmente il nuovo art. 17-ter così dispone:

1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'art. 31 del testo unico di cui al D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.

In sostanza, la norma prevede che i fornitori delle amministrazioni statali non dovranno più versare l'Iva, ma l'amministrazione pagherà al fornitore solo l'imponibile e verserà l'Iva all'erario.

Ok, tutto chiaro. Peccato che non vi sia chiarezza sia in riferimento all’ambito di applicazione, sia alla decorrenza esatta della nuova procedura.

Sul primo punto riteniamo che le scuole, anche se non chiaramente indicate, siano anch’esse ricomprese tra soggetti interessati dalla norma, così com'è avvenuto per la fatturazione elettronica.

Per quanto riguarda il secondo punto, se è vero che la legge di Stabilità è entrata in vigore il 1° gennaio 2015,  le modalità tecniche sono da definirsi con successivo decreto ministeriale, che è previsto proprio come intervento di dettaglio ("modalità e termini"). In assenza di queste indicazioni, se anche le amministrazioni volessero adempiere al dettato normativo, non potrebbero perché non se ne conoscono le modalità.

Quindi, cosa fare?

La soluzione prospettata da alcune istituzioni scolastiche di sospendere per il momento i pagamenti di fatture regolarmente emesse a fronte di un servizio o di una fornitura ci sembra poco corretta, perché non pagare osta contro altri princìpi amministrativi (conclusione del procedimento, regole sui crediti delle P.A.). E pagare con modalità differenti rispetto a quanto si è fatto finora per il momento è impossibile, proprio perché mancano le indicazioni di dettaglio.

Pertanto, riteniamo che, in assenza del decreto del Mef, tutto debba restare invariato e i pagamenti per le fatture emesse prima dell'emanazione del decreto (che non si sa quando avverrà) debbano continuare ad essere effettuati con le consuete modalità, quindi pagando ai fornitori l’intero importo della fattura, comprensivo di Iva.

Anche perché diversamente non si può fare.

P.S. Dopo la pubblicazione del "Detto tra noi" il Ministero dell'Economia e Finanze ha diffuso un comunicato stampa (che - ricordiamo - non è né una legge, né un decreto, quindi non ha alcun valore legale), che è una semplice anticipazione del contenuto del (ci auguriamo) imminente decreto di attauzione della legge.

Questo è il testo del comunicato:

"E’ in fase di perfezionamento il decreto di attuazione delle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). La norma stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.

Nello schema di decreto di attuazione viene precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente alla stessa data.

In merito all’esigibilità dell’imposta, si prevede altresì che, per le operazioni soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti, l’imposta divenga esigibile al momento del pagamento della fattura ovvero, su opzione dell’amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura.

Infine, viene stabilito che il versamento dell’imposta possa essere effettuato, a scelta della pubblica amministrazione acquirente, con le seguenti modalità:

a) utilizzando un distinto versamento dell’IVA dovuta per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile;

b) in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile in tale giorno;

c) entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

Tuttavia viene previsto che, fino all’adeguamento dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo contabile delle pubbliche amministrazioni interessate e, in ogni caso, non oltre il 31 marzo 2015, le stesse amministrazioni accantonino le somme occorrenti per il successivo versamento dell’imposta, che deve comunque essere effettuato entro il 16 aprile 2015".

Anche sul sito della Piattaforma della Certificazione dei Crediti si legge:

"Si informano gli utenti della Piattaforma della certificazione dei crediti che la Legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1 , c. 629) ha disposto la disciplina del c.d. split payment per le fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Le modalità operative e i termini di applicazione della norma saranno fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in corso di predisposizione. Le procedure del sistema e le relative istruzioni saranno aggiornate tempestivamente".

da SINERGIE DI SCUOLA


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