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Sospensione annullata. Retribuzione restituita alla supplente

E’ successo all’ICS di Vimodrone in provincia di Milano. Con sentenza dell’8 luglio 2014, il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, su ricorso di una supplente della scuola dell’Infanzia, patrocinato dalla Flcgil

22/07/2014
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ScuolaOggi

Pippo Frisone

E’ successo all’ICS di Vimodrone in provincia di Milano. Con sentenza dell’8 luglio 2014,  il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, su ricorso di una supplente della scuola dell’Infanzia, patrocinato dalla Flcgil di Milano, ha annullato la sanzione disciplinare della sospensione e condannato la Dirigente Scolastica pro-tempore a pagare alla ricorrente la retribuzione trattenuta a tale titolo per 10 giorni.

Nell’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione , il Giudice eccepiva che è onere del datore di lavoro “provare in giudizio la sussistenza degli addebiti contestati, la loro rilevanza disciplinare e la loro proporzionalità con la sanzione irrogata”.

La parte datoriale resistente non produceva nessun testimone a diretta conoscenza dei fatti , limitandosi a riferire dichiarazioni e sensazioni  riportate ai loro genitori , di minori di pochi anni d’età (4 anni),  talvolta tra loro contraddittorie.

Di contro la ricorrente dimostrava coi testi escussi l’infondatezza degli addebiti contestati e  la propria correttezza professionale .

Le lezioni tenute dalla ricorrente “a porte aperte”, come testimoniato dalle colleghe, sarebbero un motivo in più per il Giudice  per ritenere inverosimili  le condotte scorrette addebitate alla supplente.

I disagi manifestati dai bambini e le loro problematiche comportamentali (incontenibilità), causa di doglianze da parte di alcuni genitori, erano da attribuirsi ad altre cause ( continui cambiamenti d’insegnanti e mancanza di continuità didattica ) .

Per tutte queste ragioni non è possibile ritenere ”in maniera sufficientemente attendibile la sussistenza degli addebiti” anche perché mancava nelle colleghe “la percezione di comportamenti scorretti da parte della ricorrente”.

Pertanto, il Giudice  dichiara illegittima e annulla la sanzione, compensa  in ragione di ½ tra le parti i compensi professionali e condanna l’ICS in persona del dirigente scolastico pro-tempore a rimborsare alla ricorrente i restanti compensi, liquidati in euro 1000, oltre accessori di legge, a favore dell’avvocato antistatario.

Di particolare interesse è il richiamo, posto a fondamento della decisione del Giudice, all’art.7 dello Statuto Lavoratori e all’art. 2697 cod.civ. sull’onere della prova , in caso d’impugnazione giudiziale della sanzione disciplinare.

Spetta al Dirigente Scolastico “provare in giudizio la sussistenza degli addebiti contestati”  che secondo il Giudice non è avvenuto e per tale motivo , annulla la sanzione  e condanna la stessa a pagare la retribuzione, trattenuta per gg. 10 di sospensione.


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