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Si infervora la campagna per le Rsu, ultimi giorni per le liste

Si vota dal 17 al 19 aprile in tutte le scuole, In palio anche la rappresentatività nazionale dei sindacati

27/02/2018
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ItaliaOggi

MArco Nobilio

Ultimi giorni per presentare le liste dei candidati alle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie (Rsu) nelle scuole. Il termine ultimo per effettuare i relativi adempimenti è stato fissato al 9 marzo prossimo (si veda il protocollo del 9 gennaio scorso reperibile sul sito: arangenzia.it). Per presentare validamente una lista la normativa di settore prevede che l'elenco debba essere sottoscritto almeno dal 2% dei lavoratori in servizio presso l'istituzione scolastica di riferimento. Ciò vuol dire che bastano 2 firme se l'organico non supere i 100 lavoratori, 3 firme se non è superiore a 150, 4 firme se non superiore a 200 ecc.

Le firme devono essere autenticate dal dirigente sindacale presentatore della lista. E la firma del presentatore deve essere a sua volta autenticata in uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge. Per esempio dal notaio o da un cancelliere di tribunale. La raccolta delle firme è iniziata il 14 febbraio scorso e il termine ultimo per questo adempimento scadrà contestualmente al decorso del termine per la presentazione delle liste: il 9 marzo.

I lavoratori in servizio nell'istituzione scolastica hanno diritto a sottoscrivere una sola lista. Qualora ne sottoscrivano più di una, l'effetto sarà quella di rendere nulle tutte le firme che abbiano apposto. Per candidarsi non è necessaria l'accettazione della candidatura e non è necessario nemmeno sottoscrivere la lista recante la propria candidatura. Pertanto, qualora un candidato abbia sottoscritto una lista diversa, la candidatura resta valida.

L'affissione all'albo della scuola delle liste dei candidati avverrà il 5 aprile e le votazioni si terranno in tutte le istituzioni scolastiche il 17, 18 e 19 aprile prossimi. Possono partecipare alla competizione elettorale tutti i sindacati che abbiano aderito all'accordo quadro per la costituzione delle Rsu. L'adesione all'accordo comporta la perdita del diritto a costituire Rsa (rappresentanze sindacali aziendali). E cioè del diritto dei sindacati di designare per cooptazione rappresentanti sindacali presso le istituzioni scolastiche. Che però non hanno titolo a far parte della delegazione sindacale abilitata a partecipare alla contrattazione di istituto. La delegazione sindacale di scuola, peraltro, oltre a essere costituita dai rappresentanti sindacali eletti nella Rsu, è integrata con i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl). Non basta, dunque, che il sindacato sia rappresentativo. Per avere titolo ad accedere alla delegazione è necessario che il sindacati rappresentativo abbia anche firmato il contratto di lavoro nazionale.

Allo stato attuale, non essendo ancora stato sottoscritto in via definitiva il ccnl, ha ancora efficacia il vecchio contratto. Pertanto, nelle more della sottoscrizione definitiva, i sindacati che hanno titolo a partecipare alla contrattazione di istituto con i propri rappresentanti territoriali, sono quelli che hanno sottoscritto il contratto del 2007: Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda-Unams.

La posta in palio per elezioni delle Rsu, oltre ai posti nella delegazione Rsu, è anche e soprattutto la rappresentatività sindacale. Che si raggiunge quando il sindacato di riferimento sia in grado di vantare un tasso di rappresentatività pari almeno al 5%. La percentuale si calcola per metà facendo riferimento al numero degli iscritti e, per l'altra metà, avuto riguardo al numero dei voti ottenuti alle elezioni delle Rsu. Alle Rsu elette spettano specifici permessi per partecipare alla contrattazione di istituto e per lo svolgimento del proprio mandato,

Ma alle Rsu di scuola non si applica l'inamovibilità d'ufficio, senza il previo assenso dell'organizzazione sindacale di appartenenza, prevista dallo Stato dei lavoratori (legge 300/70). Tanto prevede l'articolo 18, comma 4 bis del contratto collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998. Tale disposizione, però è stata recentemente disapplicata dal giudice del lavoro di Lagonegro, il quale ha ritenuto che lo Statuto dei lavoratori non possa essere derogato contrattualmente (si veda il decreto n. 7652 del 2 novembre 2017).

Gli attuali tassi di rappresentatività dei sindacati sono i seguenti: la Flc Cgil è al 26,81%, la Cisl al 24.02%; la Uil al 15,19%, lo Snals al 14,72% e la Gilda all'8,60%. I dati vengono aggiornati ogni tre anni secondo la frequenza con la quale vengono indette le elezioni delle Rsu. I dati attuali, peraltro, sono stati resi noti con forte ritardo perché, nel frattempo, le regole del gioco sono in gran parte mutate. Il legislatore, infatti, ha disposto la riduzione del numero dei comparti di contrattazione. E ciò ha determinato l'accorpamento dei comparti scuola, Afam (conservatori, accademie e istituti superiori delle industrie artistiche), università e ricerca in un comparto unico. L'accorpamento ha determinato la necessità di adeguare il contratto quadro sulle prerogative sindacali alla nuova situazione. E le trattative sono durate più di due anni.