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Sei abilitato e con 36 mesi? Scatta la riserva dei posti

La percentuale sarà definita con decreto

24/01/2017
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ItaliaOggi

I docenti precari abilitati e gli insegnanti non abilitati, inclusi nella III fascia delle graduatorie di istituto e che abbiano cumulato almeno 36 mesi di servizio anche non continuativi, avranno diritto alla riserva dei posti nei prossimi concorsi a cattedra. Lo prevede l'articolo 17 dello schema di decreto legislativo 377, approvato dal governo il 29 gennaio e attualmente all'esame di camera e senato per i pareri di rito.

Il dispositivo non reca la percentuale da applicare al numero delle cattedre messe a concorso. Ma trattandosi di una quota di riserva di nuova istituzione, in prima battuta potrebbe assorbire fino al 50% della metà dei posti messi a concorso. Fermo restando che solo il 50% dei posti sarà destinato al concorso. Perché il rimanente 50% delle disponibilità è riservato alle immissioni da graduatoria a esaurimento, così come previsto dalla legge 107. Facciamo un esempio.

Poniamo che vi siano 4 cattedre a concorso in una qualsiasi classe di concorso. Due di queste saranno riservate alle immissioni in ruolo degli aspiranti docenti attualmente collocati nelle graduatorie a esaurimento. Le restanti due saranno assegnate agli aspiranti individuati tramite concorso, ma solo una cattedra andrà al vincitore individuato tramite lo scorrimento della graduatoria di merito ordinaria. L'altra cattedra, infatti, sarà assegnata necessariamente al primo tra gli aspiranti idonei utilmente collocato nella graduatoria dei riservisti. E tale prassi sarà applicata fino a quando la quota di riserva non si saturerà. Resta il fatto, però, che il decreto non fissa la percentuale, limitandosi a dire che quota parte dei posti sarà assegnata ai nuovi riservisti. Non è chiaro, dunque, quale sarà la procedura per determinarla. Procedura, peraltro, che dovrebbe essere indicata direttamente dal parlamento tramite legge o, come in questo caso, dal governo tramite l'esercizio della delega contenuta nella legge 107.

È probabile, dunque, che l'indicazione della percentuale sarà effettuata nel corso della procedura di approvazione definitiva del decreto. In caso contrario, la riserva rischia di rimanere solo sulla carta. Attualmente le quote di riserva di più frequente applicazione sono quelle previste dalla legge 68/1999. In particolare, quello più corposa è la quota di riserva riservata agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 46% ai quali è assegnato il 7% dei posti in organico. Mentre agli orfani per lavoro è assegnata una quota pari all'1%, sempre calcolata sui posti in organico.