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Scuola oggi-A proposito di mensa scolastica e prescuola

proposito di mensa scolastica e prescuola Il Contratto nazionale di lavoro del personale della scuola recentemente firmato (CCNL 2002-2005) per quanto riguarda le mansioni dei collaborator...

08/07/2003
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ScuolaOggi

proposito di mensa scolastica e prescuola
Il Contratto nazionale di lavoro del personale della scuola recentemente firmato (CCNL 2002-2005) per quanto riguarda le mansioni dei collaboratori scolastici prevede che questo personale sia "addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti (')". (Tabella A - Profili di area del personale ATA).
L'articolo del CCNL, modificato e ampliato rispetto ai contratti precedenti, riprende in buona parte quanto stava scritto nell'art.35 della Finanziaria 2003 relativamente alla definizione delle rispettive competenze tra scuola e Comuni.
Tutto questo ha dato adito ad una serie di interpretazioni, da parte dell'ANCI e in particolare di qualche Comune, sicuramente estensive se non arbitrarie in merito all'utilizzo dei collaboratori scolastici. Ci riferiamo in particolare alla mensa scolastica, all'accoglienza e vigilanza degli alunni e alle attività di prescuola e giochi serali. Riteniamo necessario pertanto, come Coordinamento dirigenti scolastici, operare alcuni distinguo e fare alcune puntualizzazioni.
1) MENSA SCOLASTICA. Durante la refezione scolastica i collaboratori scolastici statali non "sostituiscono" i docenti, ma semmai si "affiancano" ad essi. Le classi, durante questo intervallo di tempo, sono gestite dai rispettivi insegnanti e i collaboratori scolastici possono svolgere un ruolo di vigilanza e assistenza (in particolare nella scuola materna) in compresenza e a supporto dei docenti. Nella scuola dell'infanzia questo dovrebbe risolvere, come giustamente sottolinea l'ANCI, un vecchio contenzioso (chi deve versare l'acqua, tagliare la carne o sbucciare la frutta ai bambini, ecc.). E' importante comunque rilevare che si tratta sempre di "collaborazione" con i docenti e che i collaboratori scolastici non sostituiscono mai gli stessi nelle loro funzioni educative. Non solo: "la competenza delle mansioni relative alla predisposizione delle porzioni e alla distribuzione delle stesse agli utenti della mensa scolastica (scodellamento) rimane all'ente locale; al collaboratore scolastico, e quindi alla scuola, compete l'"ordinaria vigilanza e assistenza degli alunni" (v. "Le funzioni dei collaboratori scolastici", in Rivista dell'Istruzione n.3/2003).
2) VIGILANZA ALL'INGRESSO. Per quanto riguarda l'accoglienza, in particolare nella scuola elementare, occorre osservare che gli alunni entrano a scuola in genere cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni (8,30) e che in quel momento deve essere presente l'insegnante di classe (ovviamente la scuola copre, utilizzando il personale ausiliario, l'imprevista e momentanea assenza del docente). Come da contratto il collaboratore scolastico svolge funzioni di accoglienza e vigilanza "nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche", quindi riceve gli alunni agli ingressi della scuola in tale orario (8,25). "Immediatamente" vuol dire appena prima e appena dopo, non coincide con un periodo di tempo prolungato o illimitato. Nel caso che il Comune, sulla base delle richieste delle famiglie, abbia attivato il servizio di trasporto degli alunni, si presume che i bambini arrivino a scuola appena prima delle 8,25 (non certo un'ora prima); in questo caso la scuola provvederà ad organizzare la presenza del personale ausiliario per l'accoglienza e vigilanza sui minori. La stessa logica di attesa breve deve sussistere alla fine della giornata scolastica per quanto riguarda l'orario del trasporto scolastico.
3) PRE-SCUOLA. Tutt'altra cosa, rispetto al servizio scolastico in senso stretto (=tempo scuola, orario delle lezioni), sono le attività di prescuola e giochi serali. Si tratta in questo caso di un servizio socio-assistenziale che risponde per un tempo definito ad un'esigenza delle famiglie e che l'ente locale ha da sempre gestito direttamente. "Il servizio di pre e post-scuola si differenzia nettamente dall'accoglienza e sorveglianza degli alunni perché realizza una risposta socio-educativa per gruppi di ragazzi che si iscrivono ad attività programmate che si svolgono prima e dopo l'orario scolastico obbligatorio" (Rivista dell'Istruzione n.3/2003, cit.). Trattasi dunque, ripetiamo, di "attività parascolastiche" aggiuntive e assolutamente distinte rispetto al "tempo scuola" vero e proprio (tempo pieno o moduli). Nel Comune di Milano in particolare ma anche in vari altri Comuni della provincia questo servizio é da sempre stato gestito dall'ente locale. Occorre ricordare che tali attività non costituiscono per l'Amministrazione comunale un obbligo, un intervento "dovuto" e/o previsto dalla normativa, ma una scelta "facoltativa" da parte della stessa, per corrispondere ad un'esigenza sociale (orari lavoro genitori).
In genere l'ente locale, nell'ambito dei servizi socio-educativi, organizza direttamente le attività in questione (appalti a Cooperative educative). E' prevista anche (vedi Protocollo di Intesa ANCI, MIUR, OOSS del settembre 2000) l'assegnazione di risorse alle scuole che sono disponibili, per una eventuale gestione diretta da parte delle stesse. E' evidente che, in questo caso, i collaboratori scolastici assicurano, all'interno del loro orario di servizio o come straordinario, la loro presenza per l'accoglienza e vigilanza ma che gli alunni sono gestiti da apposito personale (educatori) con attività di intrattenimento, gioco e relativa responsabilità di sorveglianza.
Perché queste precisazioni? Perché negli ultimi tempi se ne sono sentite o lette di tutti i colori. Qualche giornale (v. ilSole24 ore del 9.6.2003) ha scritto, nei titoli di un articolo, che "nelle mense scolastiche lo Stato sorveglia il pasto. Comuni esentati, tocca al personale ausiliario" (sic).
L'ANCI, in una nota della Commissione scuola (verbale del 16 gennaio 2003), dopo una serie di considerazioni in buona parte condivisibili, ripropone la questione dello "scodellamento" ("indubbiamente ai Comuni interessa sapere se il cosiddetto "scodellamento" rimane di loro competenza o meno"), come se questa mansione fosse attribuibile ai collaboratori scolastici e non più a personale esterno (servizio di refezione scolastica a gestione comunale).
Qualche Comune si è spinto ancora più in là (es. Cernusco s/N) sostenendo che il prescuola non sarebbe più di competenza dell'ente locale ma che è la scuola che se ne deve fare carico utilizzando, appunto, i collaboratori scolastici per l'accoglienza e la vigilanza, confondendo così le funzioni dell'istituzione scolastica (istruzione ed educazione, in orario scolastico obbligatorio) con attività e funzioni di tipo socio-assistenziale che competono semmai all'ente locale, all'interno dei propri servizi educativi e di supporto alle scuole (se intende offrire alle scuole un supporto, beninteso').
Giova infine fare (almeno) due ulteriori precisazioni, per chiarire bene tra l'altro la situazione delle scuole di base, elementari e materne statali.
a) le scuole elementari statali nella provincia di Milano offrono un servizio scolastico calibrato su un tempo scuola lungo (40 ore settimanali, il massimo consentito dalle legge in vigore, L.148/90 ricompresa nel T.U. n.297/94 ). Mentre sul territorio nazionale il modello scolastico prevalente è di 27-30 ore (i moduli), a Milano e provincia è diffuso il modello del Tempo Pieno. Questo vuol dire garantire all'utenza un orario già di per sé, appunto, "prolungato" (8 ore al giorno)
b) i collaboratori scolastici assegnati in organico alle scuole sono (quasi ovunque) insufficienti a garantire i normali servizi di pulizia e la vigilanza ai piani degli edifici scolastici. Nel Comune di Milano, peraltro, oltre il 40% di questo personale (transitato due anni fa dai ruoli comunali allo Stato) usufruisce del cosiddetto "servizio di riguardo", vale a dire è considerato solo "parzialmente idoneo" e non può svolgere determinate mansioni, in primis i lavori di pulizia che devono essere ripartiti sul personale restante. Pensare di poter far svolgere ulteriori mansioni al personale attualmente in servizio è francamente fuori luogo. Pensare poi di poter far gestire direttamente dai collaboratori scolastici alcune funzioni (refezione scolastica, attività di pre e post scuola) è pura insensatezza.
L'Ente locale dunque non può pensare di poter "scaricare" sulle scuole attività e funzioni che sono di sua competenza, in quanto socio-educative ed assistenziali e non strettamente connesse alla funzione formativa e di istruzione dell'istituzione scolastica. Le amministrazioni locali possono e devono svolgere un ruolo di sostegno della scuola pubblica statale, di supporto e di integrazione del servizio scolastico, rivolto alla cittadinanza.
In conclusione, ribadiamo l'importanza, per i dirigenti scolastici, della costruzione di un positivo rapporto di collaborazione tra scuola ed ente locale, nella chiarezza reciproca e nella distinzione dei rispettivi ambiti di competenza.

Per il Coordinamento dirigenti scolastici CGIL-CISL Milano
A. Acquati '#8211; G. Gandola '#8211; G. Melone
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