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Scuola, è l'anno delle deleghe

Con il 2016 si apre la seconda fase dell'attuazione della legge sulla BuonaScuola

29/12/2015
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ItaliaOggi

Carlo Forte

Modificare unilateralmente le condizioni di lavoro dei docenti. E inasprire il rapporto gerarchico verticale tra insegnanti e dirigenti scolastici. È la ratio della legge 107/2015, cd. BuonaScuola, entrata in vigore il 15 luglio scorso. Due i canali tracciati dall'esecutivo per porre in atto la riforma.

Il primo è la decontrattualizzazione di istituti importanti come la mobilità e la retribuzione. Il secondo è la delega al governo, che attraverso decreti legislativi, potrà riscrivere, quasi totalmente, le regole sulla prestazione. Il primo canale è già stato ampiamente attivato. Il secondo sarà posto in chiaro non appena il quadro generale delle nuove condizioni andrà a regime.

I decreti legislativi. La l. 107 attribuisce al governo una serie di deleghe per riformare gran parte del corpus normativo dell'istruzione, compresa la prestazione, riscrivendo il testo unico a partire dal reclutamento. Che avverrà tramite i concorsi, all'esito dei quali, i docenti aventi titolo saranno assunti a tempo determinato con contratti di apprendistato della durata di 3 anni, al termine dei quali, se supereranno la valutazione, saranno assunti a tempo indeterminato. La retribuzione nel triennio di apprendistato sarà fissata dalla legge e non dal contratto.

Resta fermo il criterio duale delle immissioni in ruolo: metà dalle graduatoria dei concorsi e metà da quelle a esaurimento, fino al totale scorrimento delle stesse. E' prevista anche una rivisitazione delle lauree, in modo tale da estenderne la spendibilità ai fini dell'accesso all'insegnamento e favorire la mobilità professionale.

Le deleghe prevedono anche una rivisitazione del sistema di attribuzione dei docenti di sostegno e l'istituzione di un sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai 6 anni. Il sistema sarà costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia. Sono previste iniziative per garantire l'effettività del diritto allo studio e l'adozione di misure per promuovere la diffusione della cultura umanistica, la musica, il cinema e il teatro. Ulteriori deleghe all'esecutivo sono previste per riordinare la normativa sulle scuole italiane all'estero e per rivedere tutta la normativa sugli esami di stato.

La cancellazione della titolarità della sede. Uno degli effetti più evidenti della legge 107 è la cancellazione dell'istituto della titolarità della sede. In altre parole, il legislatore ha introdotto la chiamata diretta da parte dei presidi. Che comporranno l'organico delle istituzioni scolastiche, traendo i docenti necessari da un elenco che costituirà la dotazione dei cosiddetti ambiti territoriali: ampie frazioni di territorio in cui sarà suddivisa la penisola.

Nelle intenzioni del ministero dell'istruzione, dovrebbero essere circa 380: meno della metà degli attuali distretti. La legge prevede anche una disciplina transitoria, che consente agli attuali docenti titolari di conservare tale titolarità, fino a quando non saranno fatti oggetto di provvedimenti di mobilità.

A prescindere dal fatto che l'accesso alla mobilità possa avvenire d'ufficio (per esempio, in caso di cessazione della cattedra di titolarità) oppure a domanda del docente interessato. La titolarità della sede sarà concessa anche ai docenti neoimmessi in ruolo nella fase 0 e nella fase A. Tutti gli altri saranno collocati direttamente negli ambiti.

La questione degli ambiti. Sulle modalità di collocamento negli ambiti è in atto una discussione molto accesa tra i sindacati e l'amministrazione. Che ha portato alla sospensione delle trattative e alla richiesta, da parte dei sindacati, di un incontro con il ministro. Incontro che c'è stato mercoldì mattina ma che non ha portato a nulla perchè il ministro Giannini non si è presentato. I sindacati avevano chiesto unitariamente di rimandare di un anno l'entrata a regime del nuovo sistema. Perché la legge 107 prevede che gli ambiti debbano essere costituiti entro giugno. Ciò comporterebbe, inevitabilmente, l'impossibilità, per i docenti interessati, di conoscere con congruo anticipo la collocazione geografica e la composizione degli ambiti.

Lo scontro con i sindacati. Allo stato attuale, le posizioni restano molto distanti. Pertanto, a meno che il ministro non accolga le richieste dei sindacati, è ragionevole ritenere che il contratto sulla mobilità, quest'anno, non sarà stipulato. E l'amministrazione dovrà procedere con ordinanza. Ipotesi, questa, che consentirebbe a docenti e sindacati di esperire più agevolmente l'azione giudiziale, impugnando direttamente l'ordinanza.

La valutazione. Un altro aspetto controverso della legge 107, tutto da realizzare, è la cosiddetta questione del merito. Il dispositivo prevede che i dirigenti scolastici dovranno elargire dazioni in denaro ai docenti che riterranno meritevoli di tali erogazioni. I vincoli posti dalla norma sono tutt'altro che stretti. In pratica, è previsto che in ogni scuola venga costituito un comitato di valutazione, comprendente anche rappresentanti dei genitori e, nelle secondarie di II grado, degli alunni. Tale comitato non avrà il compito di valutare i docenti in senso stretto, ma solo di fissare criteri generali, ai quali dovrà conformarsi l'azione del dirigente scolastico nell'individuazione degli aventi titolo a ricevere le dazioni. Resta ferma la competenza del comitato in materia di valutazione dell'anno di prova per i neoimmessi in ruolo.

I premi in denaro. Quanto alle dazioni in denaro, la legge 107 qualifica i relativi introiti alla stregua di compenso accessorio. Ciò vuol dire che i dirigenti scolastici godranno di una sorta di «potestà retributiva» pressoché sconosciuta nel pubblico impiego. Che sarà l'effetto della decontrattualizzazione di parte della materia retributiva, finora sopravvissuta indenne anche alla riforma Brunetta. In buona sostanza, dunque, sia in materia di mobilità che in materia di parte del compenso accessorio, la rilegificazione reintrodurrà potestà e responsabilità che prima risultavano rigidamente regolate da disposizioni tassative di diritto privato. Che da una parte garantivano assoluta trasparenza alle operazioni e dall'altra ponevano al riparo i dirigenti scolastici da responsabilità penali. La Suprema corte, infatti, è costante nel ritenere che la responsabilità penale per taluni reati tipici della pa (in primo luogo, per l'abuso d'ufficio) non sussista in tutti i casi regolati da disposizioni pattizie. Con la rilegificazione della mobilità e del compenso accessorio, invece, tale violazione è possibile.

500 euro. Tra le novità introdotte dalla l. 107 c'è il cosiddetto bonus dei 500 : una somma elargita in busta paga agli insegnanti di ruolo, a titolo di rimborso spese, per l'acquisto di beni strumentali collegati all'esercizio della professione. La spendita della somma è vincolata all'acquisto di libri, riviste, software, strumentazione informatica, accesso a manifestazioni culturali, spettacoli, cinema, teatro e corsi di formazione. La somma non è soggetta a imposizione fiscale, proprio perché è qualificata dalla legge come rimborso spese. La rendicontazione sarà posta al vaglio dei revisori dei conti delle scuole. E se sarà giudicata incongruente, le somme impegnate in modo non legittimo saranno decurtate dal versamento dovuto per l'anno successivo.

Il piano straordinario di assunzioni. L'entrata in vigore della l.107 ha comportato l'esecuzione di un piano straordinario di immissioni in ruolo, di circa 100mila assunzioni, con l'intento di svuotare le graduatorie a esaurimento e porre un solido argine al contenzioso seriale sulle assunzioni. Che ha visto l'amministrazione spesso soccombente nel merito e sul quale pende una questione di legittimità costituzionale. Il piano è a regime e ha comportato un aumento delle dotazioni delle scuole tra le 3 e le 8 unità.


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