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Scatti, la Fedeli resiste

In ballo la progressione di carriera dei supplenti. Ma la Corte di cassazione le ha dato torto

09/01/2018
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ItaliaOggi

Nicola Mondelli

Una recentissima ordinanza della Cassazione civile Sez. VI – Lavoro, la n. 29449 del 7 dicembre 2017 potrebbe avere messo la parola fine alla controversia che da alcuni anni tiene impegnati dinanzi ai giudici ordinari ed amministrativi il ministero dell'istruzione e il personale docente ed Ata in servizio con contratto a tempo determinato. Causa della controversia è stato ed è a tutt'oggi il rifiuto del ministero a riconoscere al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine la medesima progressione stipendiale prevista per il personale con contratto a tempo indeterminato dai contratti collettivi nazionali di lavoro succedutisi nel tempo.

Il Miur continua infatti a sostenere che i contratti di lavoro a tempo determinato del settore scolastico sono assoggettati ad una normativa speciale di settore, sicché agli stessi non può trovare applicazione il principio della non discriminazione dettato dal decreto legislativo n. 368/2001 in quanto il ricorso alla supplenza e alla stipula di contratti a termine del personale scolastico trova giustificazione in ragioni oggettive e non è maliziosamente finalizzato a consentire ad datore di lavoro un risparmio di spesa.

Nel settore scolastico, sostiene ancora il ministero dell'istruzione, il servizio prestato a tempo determinato non è comparabile con quello prestato dal personale di ruolo, perché ogni singolo rapporto a tempo determinato è distinto e autonomo rispetto al precedente.

Di diverso avviso è invece il personale docente ed Ata in servizio con contratti di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche che pertanto si riconosce nella citata ordinanza n. 29449 con cui i giudici della Corte di cassazione civile sez. VI-Lavoro hanno ribadito la validità di quanto disposto dalla Corte con le sentenze nn. 22558, 23868 e 27387/2016; 165/2017 e 290/2017 con le quali è stato statuito che «nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto di lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/Ce, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai contratti collettivi nazionali di lavoro succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni di tali contratti che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato».

L'ordinanza in esame sembra non lasciare spazio a ennesimi dinieghi da parte della ministra Valeria Fedeli dalla quale il personale docente ed Ata coinvolto nella controversia si aspetta ora una formale adesione a quanto sostenuto dai giudici della Cassazione.


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