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Riforma Costituzione/1: anche per il settore istruzione al centro lo Stato

In particolare viene soppressa la competenza legislativa concorrente tra i due livelli di governo, con una redistribuzione delle materie tra competenze legislative statali e competenze regional

18/04/2016
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Tuttoscuola

Il disegno di legge di riforma strutturale della Costituzione, approvato dalla Camera dei Deputati, in via definitiva, il 12 aprile 2016, prevede la revisione del riparto di competenze legislative e regolamentari fra Stato e Regioni. In particolare viene soppressa la competenza legislativa  concorrente tra i due livelli di governo, con una redistribuzione delle materie tra competenze legislative statali e competenze regionali. L’art. 31 del disegno di legge costituzionale, riscrive l’art 117 della Costituzione intervenendo in tema di riparto della competenza legislativa e regolamentare tra Stato e Regioni per il settore educativo, ridistribuendole. Il novellato art 117, comma secondo, lettera o), comporta l’inserimento nella competenza esclusiva dello Stato delle “disposizioni generali e comuni sull’istruzione e formazione professionale”.

La nuova collocazione della previsione legislativa colloca istruzione e formazione professionale (IeFP) in un’area diversa da quelle in cui sono indicate le attività di istruzione e ricerca. Infatti la lettera n) del nuovo art. 117, comma secondo, prevede che lo Stato abbia la legislazione esclusiva in tema di “disposizione generali e comuni sull’istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica”.

L’art. 117, comma terzo, che disciplina le materie in cui alle Regioni è riconosciuta la competenza legislativa esclusiva, indica, dopo i servizi alle imprese “solo quelle della formazione professionale” con la soppressione del riferimento alle parole “di istruzione e formazione professionale”.

L’IeFP viene stralciata dalla competenza legislativa esclusiva delle Regioni con il conseguente recupero da parte dello Stato della competenza legislativa esclusiva “limitatamente “alle disposizioni generali e comuni”. Quindi allo Stato, salvo delega alle Regioni, è riconosciuta la titolarità dell’esercizio della competenza regolamentare nonché delle funzioni amministrative il cui esercizio potrebbe essere ripartito tra Regioni ed enti locali.


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