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Qui comincia l'avventura...

Si stima che l’85% degli assegnisti attualmente in servizio verrà espulso dal sistema nei prossimi due anni

25/11/2014
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ROARS

on 25 novembre 2014 at 00:02

Qui comincia l’avventura del Signor Bonaventura” Così iniziavano invariabilmente le peripezie dello storico personaggio sul Corriere del Piccoli, che finivano sempre con la sorprendente vincita di un assegno da “un milione” (poi divenuto miliardo a seguito della cronica svalutazione della Lira). Tutte le volte che mi occupo di assegnisti di ricerca mi torna in mente questo personaggio dei fumetti. La legge Gelmini è del 2010 e, quindi, il problema del limite di quattro anni degli assegnisti sta per esplodere e per diventare un caso sociale. Che faranno i nostri assistenti/assegnisti al raggiungimento del quarto anno? “Qui comincia l’avventura …

bonaventura

Qui comincia l’avventura del Signor Bonaventura.

Così iniziavano invariabilmente le peripezie dello storico personaggio sul Corriere del Piccoli, che finivano sempre con la sorprendente vincita di un assegno da “un milione” (poi divenuto miliardo a seguito della cronica svalutazione della Lira).

Tutte le volte che mi occupo di assegnisti di ricerca mi torna in mente questo personaggio dei fumetti.

Mi chiedo come mai il termine assegno sia diventato sinonimo di contratto di ricerca, e perché assegnista sia diventato la versione moderna dell’assistente alla ricerca. Si tratta di aberrazioni del burocratese che ormai attanaglia la nostra lingua.

Purtroppo per gli assegnisti, il milione di lire è rimasto milione e poi, con la conversione in Euro, è diventato poco più di un migliaio.

La cosa diventa paradossale quando si vuole tradurre in inglese la qualifica di “titolare di assegno di ricerca”: scartata subito la traduzione letterale di “holder of a research cheque“, si opta per “Research fellow” o “Research assistant“.

Non si poteva partire direttamente dall’inglese e tradurlo in Italiano? Saremmo arrivati al termine “assistente”, semplice, comprensibile, chiaro e dignitoso.

Invece ci tocca trascinarci dietro questa strana locuzione da bancari. Ma, si sa, ormai è il Ministero dell’Economia e delle Finanze che si occupa di ricerca e di Università, e anche le parole sono segno dei tempi.

Eppure l’istituzione dell’assegno di ricerca è stata una grande e provvidenziale invenzione.

Nel 1980 era stato istituito in Italia il dottorato di ricerca, con straordinario ritardo rispetto agli altri Paesi. Si era riusciti a farlo partire davvero nel 1983 e già tre anni dopo uscivano dalle Università i dottori di ricerca.

Per dieci anni di questi dottori di ricerca apparentemente non si sapeva cosa farne in Italia: il titolo valeva poco nei concorsi pubblici, paradossalmente anche in quelli universitari, ed era per lo più ignorato nel settore privato.

Si ricorse ad artifici come le borse di studio post-dottorato e, poi, finalmente il Ministro Luigi Berlinguer nel 1997 ebbe l’idea giusta: istituire una forma di contratto per la collaborazione ad attività di ricerca, che fosse semplice e con agevolazioni fiscali.

Così nacquero gli assegni di ricerca ex art. 51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449.

Curiosamente la legge trattava di “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica“, segno che già allora stava iniziando il perverso connubio fra ricerca e fiscalità che in seguito ha generato ben altri mostri.

Nonostante i presupposti, gli assegni di ricerca sono stati una grande cosa.

Poi è arrivata la legge Gelmini e tutto si è complicato. I commi dell’Art. 22 sono un tripudio di regole, regoline e numerologia:

Comma 3 – Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca dei titolari. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l’assegno e’ stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

Comma 9 – La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente articolo e dei contratti di cui all’articolo 24, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonche’ con gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

La legge Gelmini è del 2010 e, quindi, il problema del limite di quattro anni degli assegnisti sta per esplodere e per diventare un caso sociale, come è ben esposto dall’articolo pubblicato da Andrea Gullotta:

I nodi vengono al pettine: i neoesodati

Si stima che l’85% degli assegnisti attualmente in servizio verrà espulso dal sistema nei prossimi due anni, anche perché i posti di ricercatore a tempo determinato sono soggetti a severe limitazioni e a un burocratico sistema di programmazione, i progetti SIR sono dati per dispersi e, in ogni caso, sarebbero del tutto insufficienti, così come drammaticamente insufficienti sono le Starting Grant dell’ERC.

Che faranno i nostri assistenti/assegnisti al raggiungimento del quarto anno?

Qui comincia l’avventura …

Firenze, 18 novembre 2014

Nicola Casagli

P.S. Proposta di modifica dell’Art. 9 della Costituzione:

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, per una durata complessiva non superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo del dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso, e in ogni caso non può superare i dodici anni, anche non continuativi, considerando i rapporti intercorsi con atenei diversi, statali, non statali o telematici.


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