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Nuovo comparto, una chimera

La mobilità è preclusa ai docenti e agli Ata in esubero

03/11/2015
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ItaliaOggi

CArlo Forte

I docenti e il personale Ata non possono accedere alla mobilità intercompartimentale. Il decreto legislativo 165/2001 lo prevede sia per coloro che sono in esubero, che per coloro che non lo sono. Ma il ministero dell'istruzione, con una circolare emanata il 28 ottobre scorso, ha gelato le aspettative degli interessati. La mobilità intercompartimentale è riservata alla ricollocazione del personale delle province che (salvo un numero ristretto, che rimarrà in servizio presso le città metropolitane) andrà ad occupare tutti i posti vacanti delle varie amministrazioni.

Ciò vuol dire che non si bandiranno concorsi pubblici per un bel po'. E che i docenti e i non docenti che lavorano da distaccati e comandati presso altre amministrazioni, con ogni probabilità, torneranno presto a scuola per lasciare il posto ai lavoratori delle province. Perché il comma 133, dell'articolo 1, della legge 197/2015, che consente loro di essere assorbiti nelle amministrazioni dove stanno provvisoriamente lavorando, rimarrà in stand by almeno per un paio d'anni. Il ministero ha ricordato che questa necessità discende da alcune disposizioni contenute nella Finanziaria di due anni fa. Che riserverebbero lo strumento della mobilità intercompartimentale, per il biennio 2015-2016, alla sola ricollocazione degli esuberi delle province. E in ogni caso, sempre secondo il ministero dell'istruzione, alle procedure si potrà accedere solo dopo che sarà stato emanato un bando.

Resta il fatto, però, che la legge 107 fa riferimento ad una mera procedura comparativa, finalizzata all'individuazione delle qualifiche da assegnare al personale che entra nella nuova amministrazione (cosiddetta amministrazione ricevente) sulla base di quelle già attribuite dall'amministrazione di appartenenza (amministrazione cedente). Ma non fa alcun riferimento al vincolo della previa emanazione di un bando. Oltre tutto, il decreto che reca le cosiddette tabelle di equiparazione per l'assegnazione delle qualifiche in entrata è stato emanato dalla presidenza del consiglio dei ministri il 26 giugno scorso. Il decreto presidenziale, peraltro, distingue due situazioni. La prima è quella dei lavoratori in esubero, che hanno titolo ad accedere alle nuove qualifiche mantenendo intatto il livello retributivo in godimento. La seconda è costituita, invece, dai lavoratori non in esubero, che hanno titolo a chiedere di accedere alla mobilità intercompartimentale, ma con l'inquadramento allo stesso livello retributivo dei neoassunti. Si tratta di norme generali, contenute nel decreto legislativo 165/2001 (si veda l'articolo 30) finalizzate, comunque, a ridurre la spesa pubblica. Ma in ogni caso non preclusive del diritto di accesso al cambio di amministrazione. Tali norme, peraltro, sono rimaste inefficaci per anni, proprio perché si attendeva che il governo emanasse le tabelle di equiparazione. Vale a dire, il provvedimento necessario per consentire i passaggi.

E adesso il provvedimento esiste e la legge 107 prevede espressamente che i comandati e i distaccati presso altre amministrazioni abbiano diritto a trasferirvisi definitivamente. In più, il fatto che ciò sia stato espressamente previsto da una legge speciale, quale è la legge 107, determina una deroga al vincolo del previo nulla osta al quale è legata la sorte dell'istanza dal lavoratore interessato. Che normalmente dovrebbe essere concesso sia dall'amministrazione cedente che dall'amministrazione ricevente.

La previsione espressa contenuta nella legge 107, infatti, ha bypassato questi vincoli. E per questo motivo il ministero dell'istruzione si è visto recapitare «numerose istanze di mobilità del personale dei ruoli della scuola ai sensi dell'art. 1, comma 133 della legge 107/2015». Che se accolte, avrebbero fatto risparmiare all'erario almeno un quinto della somma pagata mensilmente per le retribuzioni di ognuno dei richiedenti. Proprio perché l'eventuale accoglimento avrebbe fatto precipitare le relative retribuzioni all'importo spettante ai neoassunti. Giacché i richiedenti, nella stragrande maggioranza dei casi, non si trovano in esubero.

E dunque, non avrebbero diritto a mantenere il livello retributivo maturato nella scuola (cosiddetto assegno ad personam).

Ma il ministero dell'istruzione ha sposato una linea interpretativa che sposta la soluzione finale del problema almeno di due anni. E in ogni caso rischia di scatenare l'ennesimo contenzioso seriale. I potenziali ricorrenti, peraltro, potrebbero avere gioco facile a far valere a loro favore l'esistenza di una legge speciale in loro favore e l'eventuale danno erariale causato dal mancato accoglimento delle loro domande. Danno erariale che risulterebbe pari alla differenza tra l'importo della retribuzione attualmente in godimento e la somma inferiore che sarebbe loro spettata in caso di accoglimento della domanda di mobilità intercompartimentale. Per esempio, nel caso di un docente con 21 anni di servizio, la differenza potrebbe aggirarsi intorno ai 1200 euro mensili lordo stato.


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