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Nuovi prof lontani dalle famiglie

Mobilità professionale preclusa ai neoimmessi, soprattutto meridionali, senza anno di prova

15/03/2016
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ItaliaOggi

Sono trascorsi oltre 6 mesi dall'inizio dell'anno scolastico, ma il ministro non ha ancora firmato la circolare che reca i chiarimenti sull'anno di prova.

A viale Trastevere lo davano per imminente fino a qualche tempo fa. Adesso, però, nessuno ne parla più. E i docenti che sono stati immessi in ruolo in ordini di scuola, diversi da quelli dove stanno prestando servizio come supplenti, rischiano di dover rimandare il tutto al prossimo anno.

In assenza di interventi interpretativi da parte del ministero, infatti, gli uffici scolastici hanno precluso a questo docenti l'accesso all'anno di prova. La diretta conseguenza è che non potranno partecipare alla mobilità professionale in sede di mobilità annuale (assegnazioni provvisorie). E ciò limiterà di molto le rispettive probabilità di avvicinarsi alla famiglia.

Molti di questi docenti, infatti, provengono dal sud e sono stati immessi in ruolo in province del nord. Quest'anno, molti sono riusciti ad evitare di prendere servizio nelle scuole di assegnazione del settentrione, grazie ad una norma speciale che consente loro di differire la presa di servizio al giorno successivo del decorso del termine del contratto di supplenza di cui risultano titolari.

Ciò vale solo per coloro che sono riusciti ad ottenere una supplenza almeno fino al 30 giugno.

Che però sono la stragrande maggioranza. Tra questi, i docenti che sono riusciti ad ottenere l'immissione in ruolo nello stesso grado di istruzione e in una classe di concorso affine o nella stessa classe di concorso, sono stati ammessi regolarmente all'anno di prova. Gli altri no.

Ma agli esclusi era stato promesso un intervento interpretativo, che avrebbe dovuto rendere tale preclusione meno stringente.

Intervento che avrebbe dovuto prendere la forma della circolare oppure delle cosiddette faq: uno strumento irrituale che viale Trastevere sta utilizzando negli ultimi tempi in alternativa a note e circolari. E che è stato criticato dagli addetti ai lavori. Perché, non assumendo la forma del provvedimento, non avrebbe carattere vincolante per gli uffici periferici. In ciò precludendo anche il diritto all'eventuale impugnativa davanti al giudice amministrativo. Resta il fatto, però, che fino ad ora il ministero dell'istruzione ha preferito tacere. Salvo alcuni interventi «via e-mail» indirizzati ad alcuni uffici scolastici. Che pure sono serviti a sbloccare la situazione dei docenti di musica dei licei musicali. Ma si tratta di situazioni residuali motivate dall'eccezionalità della situazione.

I docenti che lavorano in questi istituti, infatti, finora, sono stati individuati tranedoli dalle classi di concorso ex A031, A032 e A077. Perché, prima dell'emanazione del regolamento sulle nuove classi di concorso, non esistevano ancora le classi di concorso delle discipline di indirizzo di queste particolari scuola di recente istituzione. Pertanto, l'amministrazione centrale ha ritenuto di dover fare un'eccezione per i docenti che hanno differito la presa di servizio grazie alle supplenze che stanno svolgendo nei licei musicali.

Pur essendo stati immessi in ruolo nelle scuole medie classi ex A032 e A077, rispettivamente, musica e strumento musicale. Fin qui le questioni riservate all'accesso.

Tutti da chiarire invece, i dubbi che riguardano il calcolo dei 120 giorni di effettivo servizio ai fini della validità del periodo di prova. In particolare, l'amministrazione non ha ancora spiegato se il giorno libero sia da considerare valido oppure no. Secondo l'interpretazione restrittiva che attualmente sta andando per la maggiore, il giorno libero non dovrebbe essere valido.

Va detto subito, però, che una collocazione temporale in 6 giorni, invece di 5, delle ore settimanali di insegnamento all'interno della settimana, non muta il numero delle ore complessive di insegnamento. E in più va considerato anche il fatto, che, ai fini retributivi, ciò che conta è proprio l'assolvimento della prestazione oraria di insegnamento settimanale e non il numero di giorni in cui essa si articola.

Resta il fatto, però, che l'interpretazione restrittiva secondo la quale ad assumere rilievo sono i giorni e non le ore, si fonda anche su un parere dell'ufficio scolastico del Molise.

In assenza di interventi ministeriali, il rischio è che molti docenti non riusciranno a raggiungere il requisito richiesto.

E poi vi è anche la questione del termine iniziale dal quale far decorrere i 120 giorni. Non è ancora chiaro, infatti, se il termine debba cominciare a valere dal giorno della effettiva immissione in ruolo oppure dal termine inziale della supplenza.

Dubbi permangono anche sulla incidenza del giorno in cui l'interessato abbia effettivamente presentato la domanda di autorizzazione all'accesso all'anno di prova. Pertanto, se il ministero non interverrà tempestivamente a chiarire le varie questioni ancora sul tappeto, il rischio che si corre è quello di una applicazione non uniforme della normativa sull'anno di prova che, a sua volta, potrebbe accrescere il contenzioso.