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Nuovi paletti per la riforma delle modalità di accesso alle scuole di specializzazione in medicina

24/08/2017
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Il Sole 24 Ore

Antonella Cherchi

La riforma delle modalità di accesso alle scuole di specializzazione in medicina continua a non piacere al Consiglio di Stato. Per la seconda volta i magistrati della sezione atti normativi di palazzo Spada hanno sollevato eccezioni al decreto del ministero dell’Istruzione che introduce, tra l'altro, una prova unica e uguale per tutti gli specializzandi, una graduatoria nazionale e unica e il divieto, per chi supera la selezione ma non si immatricola, di “stare fermo un giro”, ovvero non poter partecipare al concorso per un anno. Secondo il Consiglio di Stato, che si è espresso da ultimo con il parere 1836/2017, il ministero deve approntare adeguati meccanismi di monitoraggio delle novità per verificare la loro efficacia.

La questione 
L’intervento normativo nasce dalla necessità di mettere a punto il sistema della centralizzazione delle prove di accesso alle specializzazioni di medicina previsto dal decreto 48 del 2015, in ossequio al decreto legislativo 368/1999 che chiedeva di adeguarci agli standard europei. Quel sistema ha mostrato diverse lacune: l'inadeguato coordinamento dei tempi delle selezioni con quelli di programmazione del fabbisogno professionale da parte del ministero della Salute; la lunghezza dei tempi di espletamento dei concorsi e di scorrimento delle graduatorie, con conseguente difficoltà di completare le immatricolazioni in tempo utile per l'inizio dell'anno accademico; la mancata immatricolazione di molti specializzandi, con la conseguenza che molti contratti sono rimasti vacanti una volta chiuse le graduatorie.

Da qui l'idea dell'Istruzione di optare per una prova di selezione unica e uguale per tutte le scuole di specializzazione, di una graduatoria nazionale e anch'essa unica e, per tagliare i tempi del concorso e lo scorrimento degli idonei, della possibilità per i vincitori di indicare fino a un massimo di tre scuole di specializzazione tra cui scegliere anche dopo la pubblicazione delle graduatorie. Il miglior coordinamento con il fabbisogno professionale è stato, invece, risolto posticipando dal 30 aprile al 31 maggio il termine per il bando di accesso alle scuole di specializzazione, mentre alle mancate immatricolazioni si cerca di far fronte inibendo per un anno le prove di selezione ai candidati che non perfezionino l'iscrizione alla scuola oppure la perfezionino ma nei primi tre mesi rinuncino al posto.

I rilievi dei giudici di palazzo Spada 
Secondo il Consiglio di Stato, la prova unica «potrebbe non essere pienamente conforme alle finalità delle scuole di specializzazione e alle sottese esigenze della collettività». Inoltre, la novità non appare, secondo i magistrati amministrativi, del tutto coerente con l'articolo 36 del decreto legislativo 368, in cui si parla di prove di ammissione «per ogni singola tipologia» di specializzazione. Per quanto, poi, riguarda l'impossibilità per il candidato risultato idoneo ma non immatricolatosi di partecipare per un anno a nuove selezioni, in questo modo, secondo il parere, si introducono «forme di sanzione e di inibitoria di un certo rilievo, senza peraltro una fonte legislativa diretta», novità che «comunque sembra costituire in sé previsione sanzionatoria non proporzionata».
Per questo il Consiglio di Stato, pur concedendo il via libera al regolamento, raccomanda al ministero dell’Istruzione di tenerne sotto controllo gli effetti.