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Niente Mepa per atenei e Afam Acquisti sul libero mercato

La norma del vecchio dl e ora ripresentata

15/10/2019
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ItaliaOggi

Marco Nobilio

Le università statali, i conservatori le accademie e gli istituti superiori per le industrie artistiche (Isia) non dovranno più passare per il Mepa (mercato elettronico della pubblica amministrazione) per acquistare beni e servizi destinati all'attività di ricerca. L'abilitazione scientifica nazionale (Asn) durerà tre anni in più, passando da sei a nove anni anche se sia stata conseguita prima dell'entrata in vigore del decreto-legge. E i precari degli enti di ricerca potranno far valere anche il servizio prestato come assegnisti ai fini della stabilizzazione. Lo prevedono, rispettivamente, gli articoli 4, 5 e 6 del decreto-legge approvato dal governo il 10 ottobre scorso. La misura varata dall'esecutivo tramite l'articolo 4, nella stessa versione già prevista dal precedente esecutivo nel vecchio dl e fortemente voluta allora dalla Lega Nord, è diretta ad estendere agli istituti di alta cultura le disposizioni già in vigore per gli enti pubblici di ricerca, consentendo anche ad università, accademie, conservatori ed Isia la possibilità di accedere al mercato liberamente. La ratio della nuova disciplina è quella di restituire competitività al settore dell'università e dell'Afam (alta formazione artistica e musicale) rispetto alla ricerca, accelerando i tempi delle procedure di acquisto e garantendo la scelta dei beni e dei servizi più idonei destinati al progresso scientifico, anche in settori particolarmente importanti quali quello sanitario. L'incremento della durata dell'abilitazione scientifica nazionale è prevista, invece dall'articolo 5. La proroga si è resa necessaria per consentire agli aspiranti professori di prima e seconda fascia abilitati di avere più tempo per far valere l'abilitazione ai fini di una eventuale assunzione a tempo indeterminato da parte degli atenei. Il prolungamento della durata dell'abilitazione include anche lo svolgimento delle relative attività di ricerca scientifica e la produzione di pubblicazioni. E serve anche per differire il termine di validità delle abilitazioni scientifiche nazionali che andrebbero in scadenza il 29 dicembre prossimo con aggravio di costi per lo stato per ripetere le procedure. L'articolo 6 prevede, infine, che alle procedure di stabilizzazione negli enti di ricerca potranno partecipare anche coloro che abbiano conseguito la mera idoneità all'esito dei concorsi del medesimo profilo professionale. E che ai fini del conteggio del servizio prestato presso l'ente di ricerca, che costituiscono presupposto per l'assunzione, siano considerati anche quelli prestati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o come assegnisti di ricerca