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Mobilità, titolarità di sede addio

Vale per i prof in esubero e dal 2017 per i trasferimenti

21/06/2016
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ItaliaOggi

Marco Nobilio

Sono almeno 150mila i docenti che aspirano alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie. Il numero deriva dalla somma tra la media delle domande derivanti dalla serie storica delle istanze presentate finora e le circa 60mila domande potenziali dei docenti neoimmessi in ruolo. Per quest'anno, la mobilità annuale (è così che gli addetti ai lavori definiscono l'insieme della operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria) consentirà ai diretti interessati di scegliere anche la sede. Riducendo così l'ansia della lotteria dei movimenti, sicuramente maggiore se alle assegnazioni e utilizzazioni fosse stato applicato da subito il sistema degli ambiti e della chiamata diretta da parte dei dirigenti. Ma il problema si pone già da quest'anno per quanto riguarda i neoimmessi in ruolo delle fasi B e C e per i docenti già in ruolo ma in esubero. Va detto subito che, per quanto riguarda gli esuberi, si tratta di situazioni residuali. Nella maggior parte dei casi, infatti, i docenti della ex Dop (dotazione organica provinciale: l'elenco in cui venivano graduati i docenti in più rispetto ai posti in organico) sono stati riassorbiti sui posti di potenziamento nella fase della mobilità a domanda (trasferimenti e passaggi). In pratica, molti dei posti inizialmente destinati ai neoimmessi in ruolo, anziché essere accantonati per questi docenti, sono stati assegnati ai docenti senza sede o che l'hanno persa quest'anno. Ciò non toglie che per gli oltre 60mila docenti neoimmessi in ruolo, nelle fasi B e C, il problema si pone fin da ora. E in ogni caso, quand'anche l'attuale disciplina negoziale della mobilità dovesse essere confermata anche in futuro, tutti i docenti che andranno in esubero nei prossimi anni andranno a finire negli ambiti, con tutte le incertezze che ciò comporta.

A far crescere l'ansia contribuisce non poco la situazione di stallo in cui si trova, attualmente, la trattativa sulle regole che dovrebbero vincolare i dirigenti nella chiamata diretta. Regole che dovrebbero essere pattuite al tavolo negoziale con un'apposita sequenza contrattuale. Che però ancora non si vedono. Anche perché l'amministrazione è ferma nella propria posizione, volta a dare ai dirigenti scolastici il massimo della discrezionalità possibile. Mentre i sindacati vorrebbero che venissero pattuite regole tassative e trasparenti, così da precludere ai dirigenti scolastici di operare sulla base del mero gradimento. Allo stato attuale, dunque, non è possibile fare previsioni affidabili, né a breve, né a medio-lungo termine sul destino della chiamata diretta. Una cosa è certa però. La legge parla chiaro: «Dall'anno scolastico 2016/2017», recita l'ultimo periodo del comma 79, dell'articolo 1, della legge 107, «la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali». E il successivo comma 196 sgombra il campo dagli equivoci: «Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge». Ciò vuol dire che le deroghe all'assoggettamento alla chiamata diretta, che è stato possibile applicare quest'anno, potrebbero non essere più applicabili dal prossimo. Resta da vedere in che misura. Ad essere più a rischio è la disciplina negoziale dei trasferimenti e dei passaggi. Che peraltro viene espressamente citata nella legge. Per mobilità territoriale si intendono, infatti, i trasferimenti in senso stretto e, per mobilità professionale, i passaggi di cattedra (passaggi da una classe di concorso ad un'altra nello stesso ordine di scuola) e i passaggi di ruolo (passaggi da un ordine o grado di scuola ad un altro). Dunque, queste operazioni sembrerebbero inesorabilmente destinate a cessare. Per lo meno da sede a sede.

La ratio della legge, infatti, sembrerebbe proprio quella di cancellare definitivamente il diritto alla titolarità della sede. Vale a dire, il diritto alla inamovibilità d'ufficio in presenza di una cattedra utile alla permanenza in sede del titolare. Diritto che va accertato in loco, di anno in anno, tramite l'elaborazione di una graduatoria interna basata su regole tassative e sull'attribuzione di punteggi trasparenti in conformità a tali regole. Non così invece, per quanto riguarda quella che convenzionalmente viene indicata come mobilità annuale. Che dovrebbe continuare ad esistere così com'è adesso. E cioè le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni. In riferimento a questa particolare tipologia di operazioni, infatti, il legislatore non solo non ha fatto alcuna menzione restrittiva nella legge 107. Ma addirittura ha introdotto dei precisi riferimenti volti ad agevolarne l'implementazione. Da una parte rafforzando la vigenza dell'articolo 17, comma 14, del decreto legge 95/2012, che reca la disciplina di dettaglio del trattamento dei docenti in esubero. E dall'altra parte consentendo ai docenti neoimmessi in ruolo di accedere alle assegnazioni provvisorie interprovinciali, in deroga al vincolo di permanenza triennale nella provincia di immissione in ruolo.


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