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Misure anti Covid, ultimo miglio

La conversione del decreto legge al sì finale della Camera. Proroghe diverse per la scuola. Riunioni a distanza fino al 15 /10, Dad per tutto l'anno

25/08/2020
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ItaliaOggi

È fissato per lunedì prossimo, 31 agosto, in aula alla camera, l'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 83/2020 recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid 19 deliberata il 31 gennaio 2020 (C.2617-A). L'articolato è un di testo unico delle disposizioni che sono state emanate finora. E avrà la funzione di dare copertura legale ai decreti del presidente del consiglio dei ministri che saranno emanati in futuro, qualora fosse necessario intervenire tempestivamente per adottare misure di contenimento del contagio da Covid-19. Ma non dispone alcuna proroga delle disposizioni contenute nel decreto-legge 22/2020 (si veda l'articolo 3) che prevedono la stipula di un accordo integrativo per regolare la didattica a distanza «fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020». E cioè fino al 31 luglio.

La questione è di particolare attualità, perché alla riapertura delle scuole è stato previsto che alle superiori la didattica a distanza sarà comunque utilizzata. E anche in caso di chiusura localizzata di classi e singole scuole, lo strumento della Dad dovrà essere applicato contestualmente.

Non così, invece, per le riunioni a distanza. L'articolo 17 del dispositivo, infatti, richiama espressamente le norme contenute nel decreto-legge 18/2020, ribadendo la vigenza delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle riunioni del collegio dei docenti e dei consigli di classe in videoconferenza anziché in presenza. Tale facoltà, che rimarrà in vigore fino alla cessazione dello stato di emergenza (15 ottobre) riguarda gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, anche nel caso in cui non sia stata già prevista nei regolamenti di istituto. Vale a dire nella normativa interna alle singole scuole, che regola il funzionamento degli organi collegiali.

Il dispositivo, infatti, conferma la deroga alla disciplina prevista dall'articolo 40 del decreto legislativo 297/94, la quale impone che le riunioni degli organi collegiali debbano svolgersi secondo le disposizioni contenute nei regolamenti interni alle singole istituzioni scolastiche. La deroga si è resa necessaria perché, in assenza, le deliberazioni assunte durante le riunioni in videoconferenza, pure effettuate durante il lockdown, sarebbero risultate inevitabilmente nulle o annullabili.

Il decreto-legge prolunga anche la vigenza delle disposizioni che consentono ai gruppi di lavoro operativo per l'inclusione a livello di istituzione scolastica di riunirsi via internet. E cioè i gruppi competenti all'elaborazione del piano educativo individualizzato (Pei) per gli alunni portatori di handicap, che sono composti dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe e ai quali partecipano i genitori dell'alunno o dello studente e le figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con l'alunno o lo studente.

Il decreto-legge proroga i termini brevi per l'emanazione dei pareri da parte del consiglio superiore della pubblica istruzione (Cspi). Fino al 15 ottobre prossimo, dunque, il Cspi avrà solo 7 giorni di tempo per emanare i pareri previsti dalla legge in materia di normativa scolastica, contro i 20 giorni ordinariamente previsti.

La riduzione dei termini riguarda il procedimento di emissione dei pareri obbligatori sugli indirizzi in materia di definizione delle politiche del personale della scuola; sulle direttive del ministro in materia di valutazione del sistema dell'istruzione; sugli obiettivi, indirizzi e standard del sistema di istruzione definiti a livello nazionale e sulla quota nazionale dei curricoli dei diversi tipi e indirizzi di studio e sull'organizzazione generale dell'istruzione. Il consiglio ha titolo, inoltre, a pronunciarsi sulle materie che il ministro ritenga di sottoporgli. Ed ha titolo ad esprimere, anche di propria iniziativa, pareri facoltativi su proposte di legge e in genere in materia legislativa e normativa attinente.

Il disegno di legge prevede anche la proroga fino al 15 ottobre della nuova disciplina finalizzata ad accelerare ulteriormente l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica. Come, per esempio, la norma in base alla quale per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per l'assegnazione di risorse in materia di edilizia scolastica, i concerti o i pareri da parte di altre pubbliche amministrazioni centrali debbano essere acquisiti entro soli 10 giorni dalla relativa richiesta formale.

Nella disciplina generale sui procedimenti amministrativi, invece, i pareri degli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni vengono resi entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. Mentre gli assensi, concerti o nulla osta comunque denominati, di competenza di altre amministrazioni pubbliche ovvero di gestori di beni o servizi pubblici, sono resi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.


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