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Miglioramento cattedra, la corsa a restare vicino casa

Le modifiche vanno in organico di fatto

21/07/2020
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ItaliaOggi

MArco Nobilio

Docenti alle prese con le domande di miglioramento cattedra. L'amministrazione sta lavorando alla costituzione dell'organico di fatto e gli insegnanti che risultano assegnati alle cosiddette cattedre orario esterne (Coe) stanno cominciando a presentare le istanze per chiedere la sostituzione dello spezzone di completamento con altro spezzone più vicino a casa. Si tratta di una prassi applicata in tutte le province, che in diverse regioni è anche regolata nei contratti regionali sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie. E che era già praticata prima dell'autonomia scolastica. Il cui avvento ha complicato di molto la situazione.

L'articolo 21 della legge 59/97, infatti, vincola il riconoscimento della personalità giuridica alle istituzioni scolastiche con il numero minimo di alunni previsti dal decreto del presidente della repubblica 233/98. L'articolo 2 del decreto prevede in via ordinaria che un'istituzione scolastica debba avere una popolazione scolastica compresa tra un minimo di 500 e un massimo di 900 alunni. È prevista, però, un'eccezione per i comuni montani, dove possono essere costituite istituzioni scolastiche anche con un minimo di 300 alunni. La legge 59/97 prevedeva che il dimensionamento dovesse andare a regime già dal 2000. Gli strumenti utilizzati per rispettare questi parametri sono stati introdotti dall'articolo 64 della legge 133/2008, alla quale ha dato attuazione il decreto del presidente della repubblica 81/2009: il dimensionamento orizzontale e il dimensionamento verticale. Il dimensionamento orizzontale è stato attuato prevalentemente tramite la costituzione degli istituti di istruzione superiore: istituzioni scolastiche derivanti dall'accorpamento di scuole secondarie di II grado di diversa tipologia ubicate anche in comuni diversi.

Al dimensionamento verticale, invece, è stata data attuazione tramite la costituzione di istituti comprensivi, risultanti dall'accorpamento di scuole di ordini diversi. Per esempio: infanzia, primaria e secondaria di I grado. In alcuni casi il dimensionamento verticale, oltre all'accorpamento di infanzia, primaria e secondaria di I grado ha determinato anche l'inglobamento di una scuola secondaria di II grado ubicata nello stesso comune. Nel qual caso l'istituzione scolastica viene denominata istituto omnicomprensivo. Il costante calo demografico degli ultimi anni ha determinato, inoltre, la costituzione di istituzioni scolastiche con plessi e sezioni staccate ubicate in più comuni. E ciò ha depotenziato fortemente i vantaggi ottenibili con il miglioramento cattedra. Allo stato attuale, infatti, una cattedra articolata anche su 3 comuni, se costituita all'interno della stessa istituzione scolastica, viene considerata cattedra orario interna. E non può essere modificata dall'ufficio scolastico. Nel novero delle cattedre orario esterne, quindi, rientrano solo quelle che sono costituite con ore collocate in istituzioni scolastiche diverse. Ed è solo per questa che è possibile chiedere la riarticolazione (cosiddetto miglioramento cattedra).

La domanda va presentata all'ufficio scolastico provinciale secondo termini che vengono fissati di volta in volta dai singoli uffici. Esiste un caso, però, in cui non è necessario presentare la domanda per vedersi assegnare la cattedra interna (costituita nell'istituzione scolastica dove è ubicato lo spezzone di titolarità). Ciò avviene quando nella scuola di titolarità si libera una cattedra interna della stessa materia del docente su Coe per effetto di un pensionamento o di un trasferimento. In questo caso il docente titolare su Coe viene automaticamente assorbito sulla cattedra interna e la Coe viene fatta rientrare tra le cattedre disponibili per la mobilità (si veda l'articolo 11, comma 2, del vigente contratto sulla mobilità a domanda).

Il problema resta per l'assegnazione dei docenti alle cattedre costituite con ore ubicate tra scuole di comuni diversi comprese nella stessa istituzione scolastica. In quest'ultimo caso, infatti, la materia è regolata dal combinato disposto di più norme che riguardano l'assegnazione dei docenti alle classi. Si tratta, in particolare degli articoli 7, 10, 396 del decreto legislativo 297/94, dell'articolo 21 del decreto legislativo 165/2001 e dell'articolo 3, comma 5, del contratto sulla mobilità a domanda sottoscritto il 6 marzo 2019. La procedura è questa: il dirigente scolastico assume la delibera del consiglio di istituto nella quale sono fissati i criteri per l'assegnazione dei docenti alle classi; assume il parere tecnico del collegio dei docenti su come dare attuazione a tali criteri e poi, prima di darvi attuazione, promuove la stipula di una clausola ad hoc nel contratto integrativo di istituto su come fare per assegnare i docenti alle cattedre suddivise su plessi e sezioni staccate ubicate in comuni diversi. In quest'ultimo caso, però, resta ferma la necessità di garantire la continuità didattica agli alunni e il rispetto del principio del maggiore punteggio nella graduatoria di istituto.


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