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Maturità e Covid-19, i presidi devono fare i conti con la responsabilità penale

Di chi sarà la responsabilità se uno studente o un commissario si ammala di Covid-19 durante la maturità? È sufficiente quanto dichiarato dall'Inail col comunicato stampa del 15 maggio per far stare tranquilli i dirigenti scolastici o i presidenti di commissione?

19/05/2020
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Il Sole 24 Ore

Laura Virli

L'emergenza sanitaria ha aperto, in tutti i settori, un accesso dibattito sui profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro per le infezioni da Covid-19 dei lavoratori per motivi professionali. A peggiorare la situazione la pubblicazione del decreto “Cura Italia” in cui è stato stabilito che il contagio è considerato infortunio sul lavoro. Ma anche quanto si legge nel documento pubblicato ad aprile dall'Inail con le indicazioni da adottare sui luoghi di lavoro in vista della Fase 2. Tra le misure da adottare c'è la sorveglianza sanitaria eccezionale sui lavoratori over 55 anni, i cui dati epidemiologici mostrano chiaramente una maggiore fragilità in questa fascia di età. In pratica per molti operatori della scuola.
Con gli esami di Stato che, ormai, è sicuro, si svolgeranno in presenza, è salita la preoccupazione.

Il rischio di contagio da Covid 19
Di chi sarà la responsabilità se uno studente o un commissario si ammala di Covid-19 durante la maturità? È sufficiente quanto dichiarato dall'Inail col comunicato stampa del 15 maggio per far stare tranquilli i dirigenti scolastici o i presidenti di commissione?

L'Inail, in realtà, non fa altro che ribadire quanto già è assodato. Il datore di lavoro risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa. Ma vediamo meglio questi concetti nel dettaglio per capire se è possibile non penalizzare i presidi nel caso abbiano agito nel migliore dei modi.

Il protocollo di sicurezza per la maturità
Il ministero dell'Istruzione, con la collaborazione del Comitato tecnico-scientifico, ha messo a punto un protocollo di sicurezza pubblicato insieme all'ordinanza ministeriale che detta le regole di svolgimento dei lavori degli esami. I candidati, accompagnati da una sola persona, entreranno a scuola solo 15 minuti prima dell'orario stabilito e torneranno a casa subito dopo. Ci saranno percorsi predefiniti di entrata e uscita. Mascherine obbligatorie per docenti e studenti, ma non i guanti, aule ben areate, pulite e ampie per il distanziamento di almeno 2 metri. Durante il colloquio di un'ora, lo studente toglierà la mascherina purché sia seduto e alla giusta distanza dalla commissione.

Le misure di sicurezza nell'ordinanza ministeriale
Qualora il dirigente scolastico prima dell'inizio della sessione d'esame o, successivamente, il presidente della commissione, ravvisi l'impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite dallo specifico protocollo nazionale di sicurezza per la scuola, viene comunicata tale impossibilità all'Ufficio scolastico regionale per le conseguenti valutazioni e decisioni (lettera l, c. 1 art. 26 ).

Dolo, colpa grave o lieve
Per incorrere in un reato si deve avere certezza di due elementi: uno oggettivo, il fatto, in questo caso l'infortunio sul posto di lavoro, ed uno soggettivo, chiamato elemento psicologico, che può essere doloso, se intenzionale, o colposo, se non lo è.
Il contagio da Covid-19 è una malattia, la quale, essendo una lesione, rientra nei reati, colposi, previsti e puniti di cui all'art. 590 del codice penale. Per questo tipo di reato va accertato che il contagio sia avvenuto sul posto di lavoro e che è colpa del datore di lavoro. Se, in un processo il pubblico ministero non riesce a provare tutto questo, l'assoluzione “per insussistenza del reato” è scontata. Ma, in ogni caso, si rischia il processo con tutto quello che ne consegue.

Non è facile provare che la malattia sia stata contratta nel luogo di lavoro, viste la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all'andamento epidemiologico. E', forse, più facile dimostrare che il dirigente scolastico ha agito con imperizia, imprudenza, negligenza oppure mancato rispetto delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Via di uscita?
La situazione che si è venuta a creare con la pandemia da Covid evidenzia la necessità di rivedere le modalità con cui si avvia un procedimento nei confronti di un dirigente scolastico per reati di cui all'articolo 590 del Cp.
La colpa, lieve o grave, può essere dovuta a imperizia, imprudenza, negligenza o a violazione di leggi/regolamenti.

Non discutiamo sul fatto che qualunque datore di lavoro, non solo un dirigente scolastico, che non ottempera per negligenza a uno specifico protocollo di sicurezza, che mette a repentaglio la salute di un lavoratore, può essere condannato per colpa grave.
Ma è giusto condannarlo se, ad esempio, non ha la preparazione per introdurre procedure che annullano i rischi contro il contagio di un virus micidiale che sta creando una pandemia e che non mette d'accordo neanche i virologi e i comitati scientifici di tutto il mondo?
Se pur fosse colpa lieve, assolutamente no.

Il preside già svolge un ruolo fondamentale nell'occuparsi della gestione unitaria di un'organizzazione complessa quale è un'istituzione scolastica. Non si possono pretendere da un capo d'istituto, per non incorrere nella fattispecie di un reato penale, prestazioni che prevedono l'adozione di competenze molto specialistiche e diversificate.

Il Governo ne deve prendere atto, è l'occasione giusta per farlo. La responsabilità penale va riformata. Non è giusto far ricadere sul preside la responsabilità per il contagio da Covid 19, ma anche per incidenti dovuti all'incuria della manutenzione degli edifici scolastici, la cui gestione, si ricorda, compete agli enti locali.


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