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Maturità, commissione completa

Ma la prova sarà solo orale, il rientro il 18/5 è escluso

21/04/2020
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ItaliaOggi

Marco Nobilio

Le commissioni degli esami di stato saranno composte da 6 commissari interni designati dal consiglio di classe e da un presidente esterno nominato dall'ufficio scolastico. Ed è obbligatorio designare il docente della materia della seconda prova scritta anche se l'esame sarà solo orale. Lo prevede l'ordinanza 197 emanata dalla ministra dell'istruzione, Lucia Azzolina, il 17 aprile scorso. «In questo modo, spiega la ministra, gli studenti saranno valutati da docenti che conoscono il loro percorso e quanto realmente fatto durante questo particolare anno scolastico». L'individuazione dei commissari dovrà essere effettuata per il tramite di una deliberazione collegiale dei singoli consigli delle classi terminali «anche riunendosi in modalità a distanza». E il dirigente scolastico dovrà comunicare all'amministrazione gli effetti della decisione compilando il modello ES-C. Che dovrà essere trasmesso all'ufficio scolastico regionale per il tramite dell'ambito territoriale provinciale. La designazione dei commissari dovrà avvenire individuando i docenti appartenenti al consiglio di classe, titolari dell'insegnamento, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Potrà essere designato anche il docente la cui classe di concorso sia diversa da quella prevista dal quadro orario ordinamentale per la disciplina selezionata, purché insegni la disciplina stessa nella classe terminale di riferimento. L'amministrazione ha spiegato che i consigli di classe non potranno individuare come commissari i docenti che insegnano discipline della cosiddetta quota dell'autonomia.

Pertanto, nei licei non potranno essere incaricati commissari con riferimento agli insegnamenti facoltativi previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del presidente della repubblica 89 del 2010. Per quanto riguarda i professionali la preclusione riguarda invece i docenti che insegnano le discipline collegate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera a), del decreto del presidente della repubblica 87 del 2010. Idem per quanto riguarda gli ulteriori insegnamenti degli istituti tecnici finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa individuati in applicazione dell'articolo di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), del decreto del presidente della repubblica n. 88 del 2010.

In ogni caso la designazione dovrà avvenire nel rispetto dell'equilibrio tra le discipline. E dovrà comunque essere assicurata la presenza del docente di italiano e dell'insegnante della materia su cui verterà la seconda prova scritta, già individuata per ciascun indirizzo di studio dal decreto 28 del 2020. Va detto subito che l'ordinanza non considera la possibilità (prevista dal comma 4, dell'articolo 1, del decreto-legge 22/2020) che non si rientri a scuola entro il 18 maggio prossimo. Ipotesi più che probabile che comporterà «l'eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio». In tal caso, peraltro, non sarà necessario rifare le commissioni, che resteranno valide anche nella composizione prevista per l'ipotesi in cui gli esami dovessero svolgersi in presenza. L'ordinanza prevede, inoltre, che il docente che insegni in più classi terminali possa essere designato per un numero di classi o commissioni non superiore a due, appartenenti alla stessa commissione, salvo casi eccezionali e debitamente motivati.