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Maestri diplomati prorogati

Intesa tra Miur e sindacati. Ora serve la sponda legislativa, forse il dl salvaprecari

22/10/2019
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ItaliaOggi

MArco Nobilio

I diplomati magistrali che perderanno le cause in corso rimarranno in cattedra fino al 30 giugno. E agli aventi titolo sarà comunque riconosciuto il servizio che avrebbero dovuto prestare al posto loro, ma solo ai fini giuridici. Lo prevede un'intesa sottoscritta il 18 ottobre scorso dal ministero dell'istruzione e i rappresentanti dei sindacati firmatari del contratto di lavoro: Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda-Unams. In particolare, l'amministrazione si è impegnata ad individuare, in tempi brevi, l'idoneo veicolo normativo per consentire l'estensione al corrente anno scolastico del regime di salvaguardia dei rapporti di lavoro in corso con i diplomati magistrali: potrebbe essere un nuovo articolo al dl salvaprecari oppure un decreto ad hoc. Ciò avverrà analogamente a quanto previsto l'anno scorso per effetto dell'articolo 4, comma 1 bis, del decreto-legge 87/2018. Ma quest'anno verranno garantiti anche i diritti degli aspiranti docenti che sono stati scavalcati in graduatoria dai diplomati magistrali. Ai quali sarà attribuito il punteggio che avrebbero maturato se ai diplomati magistrali non fosse stato riconosciuto l'inserimento in graduatoria. Ciò vale per le graduatorie a esaurimento, dove il cumulo dei punteggi di servizio consente di avanzare in graduatoria e diventare più competitivi sia per le immissioni in ruolo che per le supplenze annuali. E vale anche per le assunzioni da concorso. In quest'ultimo caso, però, il riconoscimento del servizio ai fini giuridici avrà valore ai fini della ricostruzione di carriera e della mobilità.

Il tutto per il riconoscimento come servizio di ruolo dell'anno o degli anni non prestati per effetto dello scavalcamento in graduatoria da parte dei diplomati magistrali. Riconoscimento che concorre all'attribuzione degli incrementi retributivi collegati all'anzianità di servizio in riferimento alla ricostruzione di carriera. E che consente di migliorare la competitività del docente interessato sia a rimanere nella sede di titolarità, in caso di contrazione dell'organico, sia ai fini della mobilità a domanda. In quest'ultimo caso, però, il riconoscimento assume rilievo solo qualora l'interessato non abbia prestato servizio in qualità di supplente per gli anni di riferimento.

Perché se il servizio sarà stato comunque prestato, anche a tempo determinato, le disposizioni sulla mobilità prevedono l'attribuzione del medesimo punteggio (6 punti per ogni anno) sia che sta svolto da supplente che da docente di ruolo. Resta il fatto, però, che il danno economico determinato dalla preclusione dell'assunzione, dovuta allo scavalcamento in graduatoria da parte dei diplomati magistrali, potrebbe comunque essere risarcibile tremiate l'esperimento dell'azione giudiziale da parte dei docenti pretermessi in graduatoria. Gli interessati, infatti, potrebbero pretendere l'intero pagamento delle retribuzioni in caso di disoccupazione nel periodo di riferimento oppure della differenza tra quello che avrebbero avuto diritto di percepire e quello che abbiano realmente percepito (cosiddetta detrazione dell'aliunde perceptum).

Quanto alle disposizioni in itinere, considerato che il governo intende fare riferimento a quelle utilizzate nel decorso anno scolastico, l'amministrazione dovrebbe attenersi alla seguente procedura. Una volta acquisita la notifica della sentenza sfavorevole del giudice amministrativo, gli uffici dovranno revocare la nomina dei docenti di ruolo abilitati magistrali con conseguente risoluzione, entro e non oltre il termine prescritto di 120 giorni, dei contratti a tempo indeterminato a suo tempo stipulati a seguito di pronunce non definitive. E subito dopo dovranno procedere alla stipula a favore dei medesimi docenti di un contratto di supplenza al 30 giugno 2020. Per quanto riguarda i supplenti annuali fino al 31 agosto, gli uffici dovranno procedere alla conversione del contratto a tempo determinato di durata annuale (fino al 31 agosto 2020) in contratto a tempo determinato con termine finale al 30 giugno 2020.

Il ministero confermerà, invece, fino alla loro scadenza naturale, le supplenze conferite fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) ai docenti diplomati magistrali inseriti nelle graduatorie a esaurimento nelle graduatorie di istituto di II fascia a seguito di sentenza non definitiva. In quest'ultimo caso, infatti, non vi sarebbero i presupposti di fatto per l'avveramento della cosiddetta clausola risolutiva.

I contratti individuali di lavoro con i quali vengono assunti i docenti, infatti, prevedono che il licenziamento possa avvenire in questi casi solo previo annullamento della procedura di reclutamento. E siccome l'oggetto sul quale i giudici sono stati richiesti di pronunciarsi è la validità del diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002 ai fini delle graduatorie a esaurimento e dei concorsi, gli effetti delle pronunce non comprenderanno le graduatorie di istituto di II fascia. Elenchi nei quali i diplomati magistrali hanno pienamente titolo ad essere inclusi e che rimangono indenni e al di fuori dell'ambito di applicazione di tali sentenze.


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